Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2457 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16975-2018 proposto da:

K.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA

91, presso lo studio dell’avvocato ARTURO IAIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI COLACURCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che K.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale ordinario di Napoli Sezione specializzata in materia di immigrazione ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente ritenendo, per quanto qui interessa, che la normativa vigente al momento della audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale (D.Lgs.. n. 25 del 2008, art. 14) non prevedeva come obbligatoria in via generale la videoregistrazione del colloquio con mezzi audiovisivi, come invece introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, art. 35 bis, convertito in L. n. 46 del 2017; e che quindi la causa va decisa in camera di consiglio senza disporre l’udienza, attesa la corretta instaurazione del contraddittorio, da parte della Cancelleria, tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge previgente;

considerato che, con i primi due motivi, il ricorrente ha denunziato la violazione del vigente D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 (come introdotti dal cit. D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017) proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza: ha infatti dedotto come il cit. comma 10 prevede che il giudice provveda visionata la videoregistrazione e il comma 11 individua tra le ipotesi in cui è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa, sì che secondo il ricorrente doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege;

che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che questa Corte con la recente sentenza della Sez. 1 n. 17717 del 5 luglio 2018 ha ritenuto fondata la doglianza di violazione dell’art. 35 bis con affermazione del principio di diritto così massimato: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”;

che il decreto impugnato è pertanto cassato in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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