Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24569 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 22/11/2011), n.24569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28323-2008 proposto da:

L.C. O C., Z.P., Z.

D., nella qualità di erede di Z.G.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso

lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAGLI LUCA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio

dell’avvocato ANASTASIO CARLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GENNARI GIAN PIETRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/04/2008 r.g.n. 470/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FAUSTO BUCCELLATO per delega GIUSEPPE RAMADORI;

udito l’Avvocato GENNAI GIAN PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

in subordine per quanto di ragione.

Fatto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., al Pretore, giudice del lavoro, di Cremona, depositato in data 17.4.1998, Z.G.B., premesso di essere affetto da grave patologia tumorale e di avere iniziato nell’aprile 1998 la cura con il cd. Multitrattamento Di Bella il cui costo mensile era di L. 4.600.000, chiedeva che il Pretore adito volesse ordinare alla ASL di Cremona di procedere alla somministrazione dei relativi farmaci.

Con decreto inaudita altera parte del 24.4.1998 il giudice adito accoglieva il ricorso.

Con successivo atto notificato il 4.6.1998 lo Z. conveniva in giudizio, ex art. 669 octies c.p.c, la Asl di Cremona per sentirla condannare alla erogazione gratuita dei medicinali in questione.

Con sentenza n. 575/2004 il Tribunale di Cremona dichiarava il diritto dello Z. ad ottenere la somministrazione gratuita dei farmaci suddetti dalla Asl convenuta.

Avverso tale sentenza proponeva appello la ASL lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

Ripristinatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio Z.P., Z.D. e L.C., nella qualità di eredi di Z.G.B., deceduto nelle more dell’espletamento del giudizio.

Con sentenza in data 26.3/23.4.2008 la Corte d’appello di Brescia, in accoglimento del proposto gravame, rigettava le domande dell’interessato.

In particolare la Corte territoriale, premessa una ricostruzione dell’iter normativo in materia, rilevava che la patologia tumorale da cui era affetto lo Z. non rientrava fra quelle sottoposte a sperimentazione; che lo Z. non risultava aver mai prestato il proprio consenso informato; che non risultava, da alcun atto, che il medico curante avesse certificato, sotto la propria responsabilità, che non esistevano valide alternative terapeutiche, tramite medicinali o trattamenti già autorizzati, per tali patologie; che l’art. 32 Cost. era non stato correttamente invocato.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione le eredi dello Z. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria intimata, che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. (art. 360 c.p.c., comma, n. 3).

In particolare rilevano che la Corte territoriale aveva errato nell’interpretare il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 26.5.1998 perchè il giudice delle leggi non si era curato “tanto di far dipendere la gratuità delle cure dall’inclusione della patologia tumorale nell’elenco di quelle oggetto di sperimentazione, quanto di affermare il principio secondo cui l’intervento del Servizio Sanitario Nazionale si giustifica, per i pazienti privi di disponibilità economiche, se manca una valida alternativa terapeutica”.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione al fatto che la prova che la cura somministrata al paziente gli avesse giovato oppure no costituisca elemento influente ai fini della decisione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In particolare rilevano che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il ricorrente Z.G.B. non avesse fornito la prova del miglioramento delle proprie condizioni di salute a seguito del Multitrattamento Di Bella.

Col terzo motivo di ricorso lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione al fatto che il paziente avesse prestato il proprio consenso informato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In particolare rilevano che in maniera assolutamente apodittica la Corte territoriale aveva affermato che lo Z. non risultava avesse mai prestato il proprio consenso informato.

Preliminarmente osserva il Collegio che l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Azienda sanitaria non è fondata.

Rileva invero il Collegio che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorchè conferita con formulazione generica, non rende inammissibile il suddetto ricorso, in quanto l’inscindibile collegamento della procura con l’atto cui accede vale a determinarne la specialità, nel senso richiesto dall’art. 365 c.p.c., pur in mancanza di un espresso riferimento alla sentenza da impugnare ed al giudizio per cassazione (Cass. sez. 1, 4.4.2002 n. 4800); ciò in quanto tale procura, costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo, e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore (Cass. sez. 3, 14.2.2008 n. 3539; Cass. sez. 3, 17.3.2006 n. 5894; Cass. sez. 2, 7.9.2004 n. 18006; Cass. sez. lav., 9.8.2004 n. 15381).

Nè può ritenersi l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo che la procura in questione era formulata genericamente senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, potendosi ritenere siffatta inammissibilità solo in presenza nella stessa di espressioni tali da univocamente escludere che fosse stata conferita per proporre ricorso per cassazione (Cass. Sez. lav., 21.5.2007 n. 11741; Cass. sez. 1, 7.7.2006 n. 15605; Cass. SS.UU., 24.11.2004 n. 22119; Cass. sez. 2, 9.8.2005 n. 16736).

Del pari irrilevante deve ritenersi la mancata indicazione della data di conferimento di tale procura, non potendosi dubitare del rilascio della stessa, vergata a margine del ricorso notificato, antecedentemente alla data di notifica dell’atto.

Posto ciò, rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso non è fondato.

Deve in generale premettersi che con la sentenza n. 185 del 1998 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel D.L. 17 febbraio 1998, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria”, convertito nella L. 8 aprile 1998, n. 94. Tale Decreto-Legge, emanato a seguito di vari provvedimenti dell’autorità giudiziaria che, in via cautelare, avevano disposto l’erogazione gratuita dei farmaci necessari al Multitrattamento Di Bella, benchè non ancora sottoposto ad adeguata sperimentazione, aveva previsto da un lato l’avvio di una procedura di sperimentazione, con conseguente somministrazione gratuita dei farmaci solo ai soggetti inclusi nella sperimentazione (art. 2, comma 1); dall’altro, la libertà di cura, per cui tutti erano autorizzati a utilizzare detti farmaci, ma a foro spese (art. 3, comma 4). Ciò comportava che non tutti avrebbero potuto avere accesso alla sperimentazione con la fruizione della terapia a titolo gratuito.

Questa limitazione è stata ritenuta illegittima perchè contrastante con il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) e con il principio di eguaglianza. Le menzionate disposizioni quindi (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4, cit.) sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui non prevedevano l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali per le quali era disposta la sperimentazione, a favore di coloro che versassero in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali individuati dalla Corte.

Orbene, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale delle norme censurate è circoscritta entro i limiti che seguono: a) limite di oggetto, in relazione ai farmaci rientranti nel “multitrattamento Di Bella”, di cui al D.L. n. 23 del 1998, art. 1. Soltanto per tali farmaci, oggetto di sperimentazione clinica e di un’autorizzazione speciale temporanea all’uso terapeutico, fuori della sperimentazione, disposte con normativa ad hoc, si verificano le condizioni che distinguono questo da tutti gli altri possibili casi di “speranza terapeutica” riposta in qualsivoglia terapia che si supponga efficace; b) limite di soggetti, in relazione ai pazienti affetti da patologie tumorali comprese tra quelle sottoposte alla sperimentazione in corso, di cui all’art. 1, rispetto ai quali il medico ritenga sotto la propria responsabilità, e sulla base di elementi obiettivi, che non esistano valide alternative terapeutiche tramite medicinali o trattamenti già autorizzati per tali patologie;

c) limite di tempo, in relazione al periodo della sperimentazione di cui all’art. 1, cioè fino al momento in cui sia possibile disporre di dati scientificamente attendibili, in base ai quali si possa uscire dalla situazione di incertezza circa la non implausibile efficacia del “multitrattamento Di Bella”, momento in cui dovrà operare la disciplina a regime.

Si evince pertanto da tale provvedimento che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, l’erogazione gratuita dei farmaci componenti il Multitrattamento Di Bella per soggetti indigenti riguarda solo la cura delle patologie tumorali per le quali era stata disposta la sperimentazione ai sensi del predetto D.L. n. 23 del 1998, art. 1 e non, indiscriminatamente, tutti i casi di “speranza terapeutica”.

Quindi, la mancata ammissione dei farmaci somministrati alla suddetta sperimentazione – e sul punto nessun rilievo è stato mosso da parte ricorrente all’impugnata sentenza laddove ha rilevato che “la patologia tumorale da cui era affetto lo Z., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non rientrava fra quelle sottoposte a sperimentazione” – esclude, ab origine, la possibilità di erogazione gratuita da parte del SSN dei farmaci in questione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4, del citato Decreto, pur avuto riguardo all’intervento correttivo operato dalla Corte Costituzionale con la predetta sentenza n. 185/98.

Il suddetto motivo di ricorso non può pertanto trovare accoglimento, ed in tale statuizione rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso stante il limite invalicabile costituito dall’esigenza che i farmaci somministrati rientrassero fra quelli oggetto di sperimentazione clinica di cui al D.L. n. 23 del 1998, art. 1.

Sul punto va comunque evidenziato che sia la questione relativa all’accertamento in ordine al dedotto giovamento che il multitrattamento Di Bella avrebbe determinato nell’interessato, come pure la questione relativa all’asserita prestazione da parte dello Z. del proprio consenso informato, involgono in realtà la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità.

In proposito ritiene invero il Collegio di dover ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale la valutazione delle varie risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nell’adottare le proprie statuizioni, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

E nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato che dalla consulenza medico legale effettuata era emerso con certezza che il miglioramento era dovuto ai medicinali tradizionali che lo Z. aveva assunto, e che dagli atti di causa non era emerso che lo stesso avesse mai prestato il proprio consenso informato (non potendosi ritenere, rileva il Collegio, che tale consenso possa desumersi implicitamente dalla volontà espressa, successivamente, dal predetto di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere l’erogazione gratuita dei relativi farmaci).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità e controvertibilità della materia, per compensare tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese relative al presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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