Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24569 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13431-2017 proposto da:

C.R. in proprio e n.q. di erede di B.L.,

CA.AN.GI., A.M., M.M.,

B.E., B.G. in proprio e n.q. di eredi

di B.L. nonchè, per quanto di ragione e titolo, di

MA.AN.MA. e B.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CASILINA 1665, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA BUONDONNO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del Dott. R.P. quale

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ELMI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO PANERI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE/(OMISSIS) in persona del Direttore

Generale in carica, Dott. C.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUIGI COCCHI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE,

44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AUGUSTO TORTORELLI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, G.G.,

GU.RO., RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

SPA, ISI INSURANCE SPA, ACMI AUTO CLUB MEDICO ITALIA;

– intimati –

Nonchè da:

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Dott. NEGRIN

ELIA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8,

presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GAETANO DIEGO ANGELO DEL BORRELLO

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE,

44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AUGUSTO TORTORELLI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

B.G., B.E., M.M.,

A.M., CA.AN.GI., C.R.,

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

P.M., ACMI AUTO CLUB MEDICO ITALIA, ISI INSURANCE SPA,

G.G., GU.RO., RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’,

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE/(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1026/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto

l’accoglimento dei motivi 1 e 2 del ricorso principale e rigettare

il ricorso incidentale della Società Reale Mutua;

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.R., CA.AN.GI., A.M., M.M., B.E. e G., tutti in proprio ed in qualità di eredi di B.L., nonchè MA.AN.MA. ed B.A. ricorrono, affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che, per ciò che interessa in questa sede, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale di La Spezia, riconobbe un concorso di colpa della defunta B.L. nella causazione del proprio decesso in ragione dell’omesso ritiro del referto relativo all’esame bioptico dal quale era risultata la presenza di un carcinoma invasivo dell’utero (assumendo che la circostanza aveva ritardato l’inizio delle cure), con conseguente riduzione della quantificazione del danno iure proprio e iure haereditatis dei ricorrenti, oggetto di condanna della AUSL n. (OMISSIS) e del medico primario Be.Gi.: la Corte territoriale mantenne, invece, ferma la condanna delle rispettive compagnie di assicurazione a tenerli indenni dalle avverse pretese, nei limiti dei massimali di polizza.

2. Hanno resistito gli intimati M.P., in qualità di erede di Be.Gi., la Asl (OMISSIS), la Groupama Ass.ni Spa e la Reale Mutua Ass.ni Spa, compagnia di assicurazioni del Be. che ha proposto ricorso incidentale affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso principale.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1375,1175 e 1176 c.c. e dell’art. 111c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4: assumono che erroneamente ed immotivatamente la Corte territoriale aveva assegnato rilevanza causale, in termini di concorsualità, all’omesso ritiro del referto bioptico da parte della B. con ciò interpretando scorrettamente la fattispecie contrattuale dedotta con particolare riferimento ai doveri di buonafede e diligenza che avrebbe imposto al Be. di comunicare alla paziente l’esito dell’esame; aggiungeva che a ciò doveva logicamente conseguire che l’omesso ritiro del referto da parte della B. non potesse configurare nè disinteresse, nè un concorso nella causazione dell’evento letale.

Con il secondo motivo ed il terzo motivo, i ricorrenti lamentano altresì, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2697 c.c. nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., in relazione alla omessa approfondita valutazione del comportamento della paziente ed alla esagerata incidenza causale statuita, in termini di concorso di colpa (50%), relativamente a tale omissione; sulla stessa questione, si dolgono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

2. Il ricorso incidentale.

Con il primo motivo, la società Reale Mutua Ass.ni Spa deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1362 e 1370 c.c. sull’interpretazione del contratto di assicurazione.

Con il secondo motivo, la compagnia deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione consistente nell’aver erroneamente ritenuto che l’attività svolta dal Be. non fosse solo quella di primario ma anche quella di medico curante.

3. Preliminarmente, tuttavia, deve essere esaminata la questione, per la quale si impone il rilievo d’ufficio, riguardante la procedibilità del ricorso.

Risulta infatti dall’esame degli atti introduttivi del giudizio di legittimità e dei fascicoli del ricorrente principale e di quello incidentale – i quali hanno impugnato la sentenza dando entrambi atto che la stessa era stata notificata in data 10.3.2017 – che manca del tutto la relata di notifica che, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, deve essere depositata unitamente al ricorso ed alla copia autentica della sentenza impugnata.

3.1. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. SU 9005/2009; nello stesso senso Cass. 20883/2015 e Cass. 21386/2017).

3.2. Nè ricorre, nel caso in esame, la peculiare ipotesi secondo cui la notifica risulti comunque nella disponibilità del collegio perchè prodotta da una parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. al riguardo Cass. SU 10648/2017) in quanto dall’esame degli atti non si rinviene alcuna prova dell’incombente notificatorio, in relazione al quale sono pure sconosciute le modalità con le quali è stato eseguito.

4. In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere dichiarati improcedibili.

5. L’esito del giudizio di legittimità rende opportuna la relativa compensazione delle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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