Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24569 del 04/11/2020
Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24569
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25604/2018 r.g. proposto da:
Z.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato Bosco Gaetano, giusta procura a margine del ricorso
davanti al T.A.R. della Lombardia;
– ricorrente –
contro
Questore di Milano, Prefetto di Milano, Ministero dell’Interno;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il
21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
8/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
CONSIDERATO
CHE:
1. Preliminarmente, si rileva che, con ordinanza interlocutoria del 23 ottobre 2019, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con la fissazione del termine di sessanta giorni per la rinotificazione del ricorso al Prefetto in proprio, essendo stata rilevata la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato.
2.Nonostante la rituale comunicazione dell’ordinanza, effettuata il 20.11.2019, il difensore del ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso rinotificato, con la conseguenza che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c. Tale disposizione, infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato ai sensi dell’art. 331 c.p.c., è applicabile, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2005, n. 27398; Cass., Sez. V, 25 luglio 2012, n. 13094; Cass., Sez. lav., 21/11/2013, n. 26141; Cass. 15 aprile 2011, n. 8628; cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2017, n. 1930); Sez. 1 -, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020