Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24568 del 02/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24568
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10322-2014 proposto da:
Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43,
presso lo studio dell’avvocato PURI PAOLO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PISTOLESI FRANCESCO, MICCINESI
MARCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 28/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/05/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
che Z.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 15/16/13 pubblicata il 28 febbraio 2013 con la quale era stato rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa n. 106/1/09 che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e relativo ad IRPEF per l’anno 2000;
che l’Agenzia delle Entrate in data 12 aprile 2019 ha presentato istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese per avere l’Ufficio provveduto all’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3.
Diritto
CONSIDERATO
che sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019