Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24568 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4915-2015 proposto da:

F.E., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO STROZZIERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO SANTANIELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/11/2014 R.G.N. 422/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato STROZZIERI ANTONIO;

udito l’Avvocato SANTANIELLO MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 27/11/2014, la Corte d’appello di Ancona confermò la pronuncia del giudice di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da F.E. avverso l’ordinanza di reiezione dell’impugnativa del licenziamento ex L. n. 223 del 1991 intimato al predetto dalla Manuli Rubber Industries S.p.A. l’8 agosto 2011.

2. La questione controversa tra le parti riguardava l’interpretazione del decreto L. n. 225 del 2010, convertito in legge nella L. n. 10 del 2011, con riferimento alla posticipazione dell’efficacia della L. n. 604 del 1966, art. 6 nel testo novellato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 al 31 dicembre 2011.

3. I giudici del merito, rilevato che al momento dell’intimazione del licenziamento era già in vigore la disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 osservavano che la previsione contenuta nel D.L. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 54: in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011) si limitava, in funzione dell’adeguamento graduale alla nuova disciplina, a far decorrere dal 31 dicembre 2011 il dies a quo del termine di decadenza di 270 giorni per l’impugnativa giudiziale successiva alla prima impugnativa stragiudiziale, con la conseguenza che il lavoratore licenziato avrebbe dovuto depositare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado entro il termine finale del 26 settembre 2012. Ne conseguiva che l’impugnativa sopravvenuta mediante ricorso depositato il 16 settembre 2013 era da ritenere ampiamente tardiva.

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di tre motivi. Resiste Manuli Rubber Industries s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 bis in relazione alla parte della sentenza impugnata ove si afferma che l’istante è decaduto dall’impugnazione per tardivo deposito del ricorso, avvenuto dopo i 270 giorni dall’impugnazione del licenziamento L. n. 183 del 2010, ex art. 32. Rileva che la proroga stabilita dal legislatore, in ragione di un’interpretazione letterale e sistematica, deve essere intesa a differire direttamente ad un termine futuro l’operatività della nuova disciplina in materia di impugnativa dei licenziamenti, con rinvio dell’efficacia della stessa al 31 dicembre 2011.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 138 c.p.c., nonchè dell’art. 118 disp. att. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva che la sentenza impugnata non chiarisce i motivi per cui il D.L. n. 225 del 2010, comma 52 convertito nella L. n. 10 del 2011, avrebbe introdotto un semplice differimento dell’efficacia dell’art. 32 del collegato lavoro e non la sua vigenza.

3. Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che la lettura offerta dalla Corte territoriale del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 54 conv. nella L. 26 febbraio 2011, n. 10 non è conforme all’interpretazione sistematica secondo l’art. 12 preleggi. Rileva che le parole usate dal legislatore sono quelle tipiche con le quali si differisce nel tempo la vigenza di una norma.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente, poichè gli stessi sono tutti volti a censurare l’operazione ermeneutica compiuta dai giudici di merito con riguardo alle disposizioni di cui al D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54 convertito in L. n. 10 del 2011, con riferimento alla posticipazione dell’efficacia della L. n. 604 del 1966, art. 6 nel testo novellato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32. Stando alla prospettazione del lavoratore il licenziamento intimato in epoca anteriore alla predetta data sarebbe soggetto soltanto alla previgente disciplina e non alla decadenza nella forma aggravata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 e ciò in ragione dell’ampia portata della norma che ha disposto il differimento, intesa a differire direttamente ad un termine futuro l’operatività della nuova disciplina in materia di impugnativa dei licenziamenti, con rinvio dell’efficacia della stessa al 31 dicembre 2011.

5. La sentenza impugnata resiste alle censure. Il citato D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54 conformemente all’interpretazione avallata dalla Corte territoriale, deve ritenersi inteso soltanto a differire ad un termine futuro la decorrenza del nuovo termine di decadenza fissato per l’impugnazione dalla L. n. 183 del 2010, ferma restando l’operatività – per i licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore di tale legge, come nel caso in esame, ma anche per quelli intimati prima, per i quali la situazione sostanziale non si era già esaurita in ragione della pendenza del termine prescrizionale (Sez. L, Sentenza n. 13598 del 04/07/2016, Rv. 640475) – delle nuove disposizioni che stabiliscono un collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine di decadenza per il deposito del ricorso giudiziale, comunque vigenti. Ed invero il tenore della disposizione è limitato al differimento del termine, mentre non contiene alcun differimento dell’entrata in vigore delle nuove e innovative norme in tema di impugnazione dei licenziamenti. Correttamente la Corte territoriale ha individuato la ratio della disciplina nell’esigenza di assicurare rilievo al diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., rendendo “non immediatamente precluso il diritto di azione a fronte di termini divenuti, improvvisamente (con la L. n. 183 del 2010), significativamente ridotti”. Come rilevato da questa Corte nella sentenza citata, il termine per proporre l’azione in giudizio “anche per effetto della proroga disposta in sede di prima applicazione dal comma 1 bis, risulta quantitativamente congruo allo scopo di prendere adeguata conoscenza della nuova legge e delle sue modalità applicative ed a predisporre gli atti introduttivi del giudizio (o del procedimento conciliativo o arbitrale)”. Questi i fini e la portata della norma, talchè l’interpretazione letterale e sistematica in disamina risulta conforme alle regole ermeneutiche e ai criteri enunciati nell’art. 112 preleggi.

6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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