Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24567 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19303-2012 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CHIMENTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA CONCETTA “MARETTA” SCOCA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

V.A., titolare della ditta LE TESTE MATTE, elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio

dell’avvocato EMILIO STERPETTI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3486/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2012 R.G.N. 3710/2010;

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE

VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;

RILEVATO che con ricorso del 22 – 23 agosto 2012 B.A. ha impugnato la sentenza n. 3486 in data 17 aprile – 22 maggio 2012, mediante la quale la Corte di Appello di ROMA, in riforma della gravata pronuncia resa il 4-2-2010 (che aveva in parte accolto la domanda dell’attrice, attuale ricorrente, con la condanna del convenuto V.A. al pagamento della somma di Euro 11.937,92 oltre accessori, a titolo di differenze retributive e competenze varie inerenti al dedotto rapporto di lavoro subordinato), rigettava per intero la suddetta domanda, accogliendo dunque il gravame interposto dal V., atteso che il collegio, a differenza di quanto opinato dal primo giudicante, non riteneva raggiunta la prova che il rapporto de quo fosse iniziato nel novembre 2005, prima quindi della formale assunzione di gennaio 2006, allo scopo riesaminando motivatamente le acquisite testimonianze, osservando inoltre che l’orario di lavoro risultava accertato dal documentato contratto di part – time di 26 ore, altrimenti non smentito da inattendibili dichiarazioni testimoniali, e circa la retribuzione, per cui nemmeno erano giudicate esaurienti le affermazioni rese dai testi indicati, mentre quanto alle mance il ricorso era pure carente, non contenendo alcuna deduzione in ordine alla loro inclusione nella retribuzione, per cui ad ogni modo sarebbe stata necessaria una precisa deduzione non soltanto in fatto, ma anche in diritto, circa la loro computabilità nella retribuzione ai fini degli istituti indiretti, deduzione però del tutto assente;

che V.A. ha resistito al ricorso avversario mediante controricorso del 2024 settembre 2012;

VISTI gli avvisi debitamente comunicati per la fissata adunanza in camera di consiglio, e per cui soltanto la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso si fonda su di un solo articolato motivo, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, con riferimento all’inizio del rapporto di lavoro, all’orario e alla retribuzione, in relazione a quanto si assume essere stato erroneamente valutato dai giudici dell’appello riguardo alle acquisite risultanze testimoniali, segnatamente da parte di A.D., delle cui dichiarazioni era stato travisato il senso;

che, pertanto, il ricorso va disatteso, poichè pretende di sovvertire quanto motivatamente apprezzato in punto di fatto e di conseguenza deciso dalla competente Corte di Appello mediante rivisitazione delle anzidette emergenze probatorie, ciò che non è consentito in sede di legittimità;

che, invero, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997). In particolare, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 3 civ. n. 20322 del 20/10/2005, conformi Cass. n. 2222 e n. 12467 del 2003, n. 7073 del 28/03/2006, n. 12362 del 24/05/2006, n. 11039 del 12/05/2006, n. 6264 del 21/03/2006, n. 4001 del 23/02/2006, n. 1120 del 20/01/2006, nonchè n. 15805 del 28/07/2005, n. 11936 del 2003 e n. 15693 del 2004.

V. in senso analogo inoltre Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, Cass. lav. n. 15489 del g. 11/07/2007 conformi Cass. n. 91 del 07/01/2014, n. 5024 del 2012, n. 18119 del 02/07/2008, n. 23929 del 19/11/2007 – Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, Cass. sez. un. civ. n. 24148 del 25/10/2013, Cass. 3 civ. n. 17037 del 20/08/2015, nonchè Cass. lav. n. 25608 del 14/11/2013 conforme Cass. n. 14973/2006); che pertanto con il rigetto del ricorso la parte soccombente va condannata al rimborso delle relative spese.

PQM

 

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi 3000,00 (tremila/00) Euro per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., a favore di parte controricorrente.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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