Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24567 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6553-2017 proposto da:

M.A., M.D. in proprio e nella qualità di

erede di M.A. E A.R., MA.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso

lo studio dell’avvocato GIANLUCA GRAZIANI, rappresentati e difesi

dagli avvocati ELENA LABONIA, GIUSEPPINA D’INGIANNA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del suo procuratore speciale Dott.

MA.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ma.fr.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 201/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. D., A. ed Ma.An., in proprio ed in qualità di eredi di M.A. e A.R., ricorrono, affidandosi a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, vantati iure proprio e iure aereditatis, a seguito del decesso di M.A. (rispettivamente padre e zio dei ricorrenti) avvenuto a causa del sinistro stradale, verificatosi il (OMISSIS), attraverso la collisione fra un’autovettura assicurata presso la Zurich Insurance Company PCL ed il congiunto che stava percorrendo in bicicletta una strada del paese.

2. La Corte territoriale, pur confermando la dinamica del sinistro accertata in primo grado (che aveva escluso del tutto la responsabilità del veicolo antagonista), accolse parzialmente la domanda concernete l’invalidità temporanea subita dal M. per i giorni in cui, ricoverato in ospedale, rimase in vita prima del decesso.

Ha resistito la compagnia di assicurazione con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ed, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61 e 112 c.p.c.: lamentano che la Corte territoriale, confermando l’orientamento del Tribunale, aveva respinto la richiesta di ammissione della CTU medico legale volta ad accertare il nesso di causalità fra la condotta del conducente del veicolo e la morte del M.. Assumono, al riguardo, che la Corte aveva disatteso la richiesta di dirimere il contrasto fra le risultanze dell’accertamento peritale svolto in sede penale dall’ausiliare del P.M. (che aveva negato la sussistenza del nesso di causalità fra l’evento letale e le lesioni riportate a seguito dell’incidente, ritenendo che dovesse essere ricondotto nell’ambito della morte naturale) e quello contenuto nella consulenza di parte versata in atti (dalla quale emergeva, viceversa, la “continuità fenomenica fra l’evento traumatico, il danno miocardico, l’episodio ictale ipertensivo ed il decesso).

4.1. Si osserva, al riguardo, quanto segue.

Premesso che il vizio di motivazione denunciato (cfr. pag. 11 ricorso) non è più contemplato dalla norma invocata che, nella nuova formulazione applicabile al caso in esame, prevede che possa essere dedotto soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, fatto che non è stato indicato, si osserva che anche l’altro rilievo contenuto nella censura (violazione degli artt. 61 e 112 c.p.c.) non può trovare ingresso in questa sede.

Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. Cass. SU 8053/2014). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha condiviso l’orientamento del primo giudice volto ad escludere la necessità di far ricorso ad un accertamento tecnico ulteriore rispetto a quello già svolto dall’ausiliare del P.M. risulta sufficiente ed adeguata, avendo ben spiegato sia la condivisione delle conclusioni in quella sede assunte, con riferimento alle condizioni fisiche del M. precedenti al momento del sinistro, alla rilevanza dell’elemento cronologico (consistente nel lasso temporale di nove giorni intercorso fra l’incidente ed il decesso), al progressivo e continuo miglioramento delle sue condizioni di salute durante il periodo di ricovero ospedaliero, all’assenza di basi scientifiche su cui si fondava la valutazione di maggiore persuasività della prima perizia rispetto alla consulenza di parte.

1.2. Nel caso in esame deve dunque applicarsi il principio affermato da questa Corte secondo cui “il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività” (cfr. Cass. 7472/2017; Cass. 17399/2015).

1.3. Nessuna specifica denuncia è stata proposta dal ricorrente avverso le complete argomentazione della Corte territoriale sul punto: ragione per cui il motivo, ricondotto al vizio di falsa applicazione degli artt. 61 e 112 cpc, deve ritenersi infondato.

2. Con la seconda censura, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 40,41 e 2700 c.c. per la completa esclusione del nesso causale fra sinistro e morte, e per l’apodittica conferma del collegamento del decesso con cause naturali non adeguatamente dimostrate.

Il motivo è inammissibile in quanto la censura proposta attraverso il riferimento al vizio di violazione di legge maschera una richiesta di rivalutazione del merito della controversia, preclusa nel giudizio di legittimità (cfr. al riguardo, Cass. 8758/2017).

3. Con il terzo motivo, ancora, i ricorrenti lamentano, ex art. 360, nn. 3 e 4 la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054,2697 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c. e degli artt. 140,148 e 149C.d.S.: assumono che la Corte aveva erroneamente affermato un paritetico concorso di colpa di entrambi i conducenti omettendo di considerare che in tutte le ipotesi di tamponamento si presume la responsabilità del veicolo tamponante.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza che, in verità, ha del tutto escluso la responsabilità del veicolo antagonista, ritenendo che la dinamica del fatto accertata non configurasse un tamponamento (cfr. pag. 6 secondo cpv della sentenza impugnata) “atteso che i punti di impatto fra il veicolo e la bicicletta portano a ritenere che lo scontro non sia stato da tergo, bensì laterale “: in tale situazione la censura risulta incoerente con la statuizione oggetto di critica.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054,2697,2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, da una parte non indica quale sarebbe il fatto storico di cui è stato omessa la valutazione, e dall’altra chiede una rivalutazione di merito della controversia che non può trovare ingresso in questa sede per le stesse argomentazioni già sviluppate nell’esame delle precedenti censure.

5. Il quinto motivo, infine, proposto in via subordinata all’accoglimento delle precedenti doglianze per violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli art. 2056, 2057 e 2059 c.c. rimane logicamente assorbito.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le gravi conseguenze del fatto accaduto e la lunghissima durata del giudizio configurano i giusti motivi che, avuto riguardo alla formulazione dell’art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile, rendono opportuna la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA