Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24567 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23369-2012 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato ROSA LAURA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato D’ILIO VALERIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 160/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

Che C.M. ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato accertato un imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2004 di Euro 242.369,00 in luogo di quello dichiarato di Euro 53.020,00, con la conseguente liquidazione di una maggiore IRPEF di Euro 83.728,00, una maggiore addizionale regionale di Euro 1.704,00 ed una maggiore addizionale comunale di Euro 757,00;

Che l’accertamento in questione scaturiva da un ‘indagine finanziaria eseguita nei confronti del ricorrente a seguito di verifica generale eseguita nei confronti della società Titanic s.r.l. di cui il ricorrente era amministratore;

Che con sentenza n. 979/03/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ha accolto parzialmente il ricorso rideterminando l’imponibile nella minore misura di Euro 120.881,00 affermando che la differenza con la maggiore misura dell’accertamento contestato era determinata da accertamento non eseguito in regolare contraddittorio;

Che con sentenza n. 160/10/12 pubblicata il 1 marzo 2012 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo sezione distaccata di Pescara, ha rigettato l’appello principale proposto dal C. avverso la sentenza di primo grado ed ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate affermando che, per la parte della somma accertata per la quale non vi era stato un regolare contraddittorio essendo l’ufficio venuto a conoscenza solo il 28 dicembre 2009 mentre il contribuente aveva potuto fornire le proprie giustificazioni con il verbale del 9 dicembre 2009, il contribuente aveva comunque avuto la possibilità di fornire chiarimenti in contraddittorio nella successiva sede contenziosa;

Che C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi;

Che l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare si lamenta che il giudice del merito non si sarebbe pronunciato riguardo al lamentato difetto di motivazione dell’atto di accertamento impugnato. Il motivo è infondato in quanto le indagini bancarie sulle quali si sono soffermati i giudici del merito, con diversa valutazione riguardo alla regolarità del contraddittorio, presuppongono comunque la motivazione dell’atto fondato sulle indagini finanziarie a carico della società Titanic s.r.l. e sulla movimentazione bancaria del C.; d’altra parte non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 29191/17, Cass. 24155/17, Cass. 17956/15);

Che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973l, art. 32, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla ritenuta legittimità dell’operato dell’Ufficio in relazione alla contestazione delle movimentazioni bancarie del C.. In particolare il ricorrente contesta le modalità di svolgimento del contraddittorio essendo state contestate delle operazioni per massa e non singolarmente, e la mancanza del contraddittorio con riferimento alle operazioni accertate successivamente al verbale del 9 dicembre 2009. Il motivo è infondato. Le operazioni contestate all’attuale ricorrente sono specifiche e risultanti dal conto corrente bancario individuale del contribuente, mentre l’accertamento nei confronti della società Titanic s.r.l. costituisce solo il presupposto dell’accertamento in questione per cui non ha motivo di essere la lamentela in esame relativa alla dedotta contestazione delle operazioni per massa. Riguardo alle operazioni accertate dopo il verbale del 9 dicembre 2009, l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui il contribuente avrebbe avuto comunque la possibilità di fornire le proprie difese in sede contenziosa è legittima in quanto nel processo tributario, a differenza del processo civile, è possibile produrre nuovi documenti anche nel giudizio di appello a riprova che il contraddittorio può essere validamente svolto anche in quella sede; d’altra parte l’accertamento in questione è relativo all’IRPEF imposta per la quale non è attualmente previsto l’accertamento in contraddittorio obbligatorio;

Che con il terzo motivo si assume difetto di motivazione su di un fatto controverso e decisivo per la decisione della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento al giudizio di inidoneità delle giustificazioni fornite dal ricorrente in merito alle operazioni bancarie contestate. Il motivo è fondato. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria valutazione negativa sulle giustificazioni fornite dal contribuente con la frase “il ricorrente non ha fornito elementi di riscontro” che costituisce una motivazione apparente che non dà conto delle specifiche e concrete giustificazioni addotte dal ricorrente di cui è necessario dare conto;

Che la sentenza deve conseguentemente essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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