Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24566 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24566 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 23353 del 2010 proposto da:
Cooperativa “Il Riscatto Insieme” a r.l. – (c.f.: 13287920154)
in persona del legale rappresentante pro-tempore il liquidatore avv. Giovanni Salvati;
rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Salvati e dall’avv. Enrico Missaglia ;
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro De Lauro in Roma, via
Bertoloni n. 49, giusta procura in calce al ricorso
– Ricorrente Contro
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro- INAIL
in persona del dr. Carlo Gasperini, Dirigente Generale; a ciò abilitato per effetto della
delibera del Presidente/Commissario straordinario dell’INAIL n.95 del 29 maggio
2009; rappresentato e difeso, come da procura speciale per rogito notar Tuccari in
Roma del 24 novembre 2041, dagli avv.ti Riccardo D’Alia e Vincenzo Pone ed
elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, via IV Novembre 144
-Intimato con procura./(t.044-tch-ur-Sk

1-

Data pubblicazione: 31/10/2013

nonché nei confronti di
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( c.f. 80237250586);
Ministero dell’Economia e delle Finanze ( c.f. 80207790587);
in persona dei Ministri pro tempore ; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Portoghesi n.12
– Contro ricorrenti —

– ed altresì di- s.r.l. S.C.I.P. — Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici
– Parte intimata

contro la sentenza n. 1391/2010 della Corte di Appello di Milano; pubblicata l’11
maggio 2010 e notificata il 17 giugno 2010.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 ottobre 2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Giovanni Salvati, per le parti ricorrenti, che ha concluso per la
declaratoria della cessazione della materia del contendere e per la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale, rinunziando altresì al ricorso nei confronti dei
Ministeri controricorrenti , con compensazione delle spese;
Udito l’avv. Lucia Anna Rita Sonnante, per delega dell’avv. Riccardo D’Alia, per
l’INAIL, che ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del
contendere ;
Udito l’avv. Daniela Giacobbe per l’Avvocatura dello Stato che accetta, per
quanto di ragione, alla rinunzia al ricorso nei confronti delle parti pubbliche
rappresentate, compensate le spese;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Costantino Fucci , che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
essendo cessata la materia del contendere.

2

_

Stato ed elettivamente domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, via Dei

IN FATTO ED IN DIRITTO
1

La coop a r.l. “Il Riscatto Insieme”, costituita — per godere delle agevolazioni

previste dal d. igs 104/1996 e giusta le prescrizioni di cui all’art. 3, comma 109, della
legge 662/1996- da inquilini di stabili siti in Rho, fraz Mazzo, via Togliatti, di proprietà

Immobili Pubblici- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché quello
dell’ Economia e delle Finanze, al fine di far emettere sentenza che tenesse luogo del
contratto di trasferimento degli immobili, specificamente indicati in citazione, non
optati dai singoli occupanti, assumendo di aver validamente esercitato il diritto di
opzione il 14/9/2001 e che l’INAIL avrebbe accettato la proposta il successivo
5/12/2001, acquisendo altresì la richiesta caparra, senza però poi rendersi disponibile al
trasferimento di proprietà.
2 – I convenuti si costituirono negando, sotto diversi profili, che si fossero concretizzati
i presupposti per l’accettazione dell’offerta, mettendo soprattutto l’accento sul
mutamento di legislazione intervenuto a seguito della emanazione del d.l. n. 351 del
25/9/2001 — poi convertito nella legge n.410 del successivo 23 novembre- che aveva
dettato una disciplina più restrittiva , vietando la possibilità di acquisto, per il tramite di
cooperative costituite ad hoc, delle unità inoptate.
3 – Il Tribunale di Milano respinse la domanda , ritenendo legittimo il rifiuto dell’INAIL
di stipulare gli atti formali di vendita, non essendosi formato alcun accordo, neppure
preliminare, prima della modifica legislativa sopra richiamata.
4 – La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1391/2010, respinse il gravame della
cooperativa; dichiarò la carenza di legittimazione passiva dei due Ministeri; dichiarò
improponibile la domanda di risarcimento danni formulata dall’INAIL e dalla SCIP.
5 – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Cooperativa, articolandolo
in quattro motivi; hanno resistito con controricorso il Ministero del Lavoro e delle

_

3

INAIL, citò detto ente nonché la sr. SCIP — Società per la Cartolarizzazione degli

Politiche Sociali nonché quello dell’Economia e delle Finanze; l’INAIL ha depositato
procura ; la SCIP non ha svolto difese.

6 – La causa è stata trattata, innanzi alla sesta sezione, all’adunanza camerale del 6
dicembre 2011, previo deposito della relazione ex art. 380 bis cpc; sulla concorde

una bonaria definizione del contenzioso tra le parti principali- il procedimento è stato
rinviato a nuovo ruolo, per essere chiamato alla pubblica udienza della seconda sezione,
del 16 ottobre 2013; in detta occasione la Cooperativa e l’INAIL si sono riportate al già
depositato accordo transattivo; la ricorrente ha contestualmente rinunziato, per quanto
ancora avesse avuto rilievo, anche alla richiesta di cassazione del capo di decisione
interessante la carenza di legittimazione dei Ministeri ; l’Avvocatura erariale ha
contestualmente accettato la rinunzia, aderendo alla compensazione delle spese; è stata
depositata istanza per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con
allegata la copia della nota di trascrizione.

7 — In punto di fatto emerge dalla lettura degli atti che il 27 settembre 2013 è stata
depositata istanza congiunta per ottenere la declaratoria della cessazione della materia
del contendere, sottoscritta dai procuratori della Cooperativa – nonché dal legale
rappresentante della medesima e dal procuratore dell’INAIL — abilitato dalle facoltà
previste nella procura speciale per rogito notar Tuccari del 24 novembre 2011 -: è stato
allegato a detta istanza “atto di composizione bonaria ” intervenuto tra dette parti,
disciplinante anche le spese di giudizio.

8 — Da tale componimento negoziale e dalla odierna rinunzia al ricorso verso i Ministeri
contro ricorrenti — debitamente accettata- emerge la sopravvenuta carenza di interesse
alla prosecuzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rendendo,
per tale ragione, inammissibile il ricorso; la concordata compensazione delle spese
intervenuta tra la Cooperativa e l’INAIL , può essere posta a disciplina anche della

Ax.4-‘444A-5

posizione dei Ministeri controricorrenti.

4

richiesta delle parti presenti — che evidenziavano la pendenza di avanzate trattative per

9 — Va infine disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale,
pronunzia consequenziale al venir meno dell’interesse all’impugnazione e
legittimamente proposta in sede di legittimità ( sul punto vedi Cass. Sez. VI-3 ord
13715/2013, cui adde : Cass. n. 5587/2007)

La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso, dando atto della cessazione della materia del
contendere tra tutte le parti costituite; compensa integralmente le spese, anche nei
confronti dei Ministeri contro ricorrenti; ordina la cancellazione della trascrizione della
domanda giudiziale, di cui alla citazione in data due settembre 2002, innanzi al
Tribunale di Milano, richiesta all’Agenzia del Territorio, circoscrizione di Milano 2, il
primo ottobre 2002; n. di presentazione 431; n. di registro generale 118869; n. di
registro particolare 68960, sulle unità immobiliari site in Rho, frazione Mazzo, via
Togliatti nn. 16; 14/18; 20/44; 22; 36/40; 38; 42;
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile
della Corte di Cassazione.

P.Q.M.

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