Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24566 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27018-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE

FEDERICO;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 733/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

GENOVA, depositata il 20/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 733/5/10 pubblicata il 20 settembre 2010 con la quale era stato dichiarato che l’accertamento relativo ai redditi di partecipazione dichiarati ai fini IRPEF di F.G. e P.S. soci della San Teodoro Residence s.n.c. e della Albatros s.n.c. per l’anno 1980 va operato in conseguenza ed in conformità all’esito dell’accertamento nei confronti delle società;

che l’Agenzia delle Entrate in data 6 febbraio 2019, rispondendo alla richiesta di chiarimenti di cui all’ordinanza comunicata il 31 gennaio 2019, ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere la controparte contribuente aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege;

che la controparte contribuente con memoria del 30 aprile 2019 ha prodotto quietanza di pagamento relativa all’ultima rata ai fini della suddetta definizione agevolata delle liti, con effetto, ex art. 11, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017 anche nei confronti della P., coobligata.

Diritto

CONSIDERATO

che sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

che le spese non vengono regolate in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, u.p. (Cass. 24083/2018);

che il ricorso è stato trattato all’odierna adunanza in camera di consiglio a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi il 5 aprile 2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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