Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24565 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7441-2014 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5

PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NIDIA BIGNOTTI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., già FONDIARIA SAI S.P.A, quale

incorporante di UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., COMPAGNIA ASSICURAZIONI

MILANO S.P.A., PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EGEO 61, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARCELLI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5

PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NIDIA BIGNOTTI, giusta delega

in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 329/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/03/2013 R.G.N. 2/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione;

udito l’Avvocato MARCELLI LUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato privo di giusta causa il recesso della società Milano Assicurazioni s.p.a. dal contratto di agenzia stipulato con P.M.; ha dichiarato che l’agente era creditore della società preponente di una somma pari a complessivi Euro 87.594,08, per indennità sostitutiva del preavviso, indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 32 e 33 Accordo Nazionale Agenti e per provvigioni maturande ai sensi dell’art. 20 del detto Accordo; ha dichiarato la Milano Assicurazioni s.p.a. creditrice nei confronti del P. della somma di Euro 35.255,35 a titolo di risarcimento danni e della somma di Euro 6.928,79 per crediti di cui all’estratto conto del 27 aprile 2006. Operata la compensazione fra il maggior credito dell’agente e quello della società ha condannato quest’ultima al pagamento della complessiva somma di Euro 45.409,94, oltre rivalutazione e interessi legali dalla cessazione del rapporto.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di sette motivi P.M.; la Unipol Sai s.p.a., quale incorporante Milano Assicurazioni s.p.a., ha proposto controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi. P.M. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

2.1. Entrambe la parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., per l’udienza del 30 gennaio 2017 nel corso della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.

2.2. E’ stato, quindi, depositato atto di rinunzia al ricorso principale ed al ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si premette che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016.

1. Con atto in data 9 maggio 2017 P.M. e la Unipol Sai s.p.a., dato atto che la controversia era stata transatta, hanno dichiarato di rinunziare rispettivamente al ricorso principale ed al ricorso incidentale e di accettare “per quanto occorrer serva le rispettive rinunzie a spese compensate”.

1.2. L’atto di rinunzia è stato sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori.

3. A tanto consegue la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

4. La adesione di ciascuna parte ricorrente alla dichiarazioni di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

5. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30/9/2015/n. 19560)

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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