Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24565 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16115-2017 proposto da:

Z.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSIMO BORSCI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del sig. A.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO, 2, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

ELIPSO FINANCE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, 3, presso lo

studio dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ZE.GA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 742/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 1999, la (OMISSIS) S.r.l., nonchè G., Ga. e Ze.Gi., in qualità di garanti della predetta società, proposero opposizione innanzi al Tribunale di Macerata avverso il decreto ingiuntivo n. 20/1999, con il quale: veniva loro ingiunto di pagare, in solido fra loro, in favore della Banca Nazionale dell’Agricoltura S.p.a. (poi fusa per incorporazione nella Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., a sua volta oggetto di fusione per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.), la somma di Lire 148.017.483, oltre interessi al tasso convenzionale del 12,50% annuo a decorrere dal 1.1.1999, con capitalizzazione trimestrale su parte della somma; veniva altresì ingiunto al solo Ze.Gi. di pagare in favore della medesima Banca l’ulteriore somma di Lire 104.460, oltre interessi al suddetto tasso convenzionale e capitalizzazione trimestrale ed al solo Z.G. di pagare, sempre in favore della Banca, l’ulteriore somma di Lire 2.580.962, oltre interessi al tasso convenzionale e capitalizzazione trimestrale.

A sostegno delle proprie pretese, gli opponenti dedussero che il credito vantato dalla Banca opposta in forza del rapporto di conto corrente intercorso con la (OMISSIS) era stato erroneamente determinato essendo pari al minor importo di Lire 114.853.563, calcolato a seguito della detrazione dal conto delle somme illegittimamente percepite dall’Istituto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi; che a fronte di ciò, la Banca avrebbe iscritto ipoteca su beni di valore superiore al miliardo di lire, e che tale circostanza avrebbe comportato il blocco dei conti correnti ed il rifiuto, da parte dei fornitori della West, di effettuare nuove spedizioni di merce, pretendendo il rientro immediato delle loro ragioni creditorie, con conseguenze negative sulla stessa società per oltre 10 miliardi di Lire.

Chiesero quindi la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della Banca al risarcimento dei danni patiti dagli opponenti.

Si costituì la convenuta, deducendo la correttezza dell’importo ingiunto, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonchè l’esistenza di ulteriori ragioni creditorie medio tempore maturate. Rivendicò inoltre la piena legittimità dell’ipoteca giudiziale iscritta sui beni dei garanti ingiunti, deducendo altresì l’assenza di prova in ordine ai danni asseritamente patiti dagli opponenti in conseguenza della stessa.

Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento della (OMISSIS) S.r.l. ed il giudizio veniva riassunto esclusivamente dai fideiussori.

Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 366/2009, accolse l’opposizione, determinando il credito della Banca Nazionale dell’Agricoltura in lire 144.267.483 e riconoscendo a favore degli opponenti un risarcimento del danno pari, in moneta attuale, a quanto dagli stessi dovuto, sempre in moneta attuale alla data di pubblicazione della sentenza, per qualsivoglia ragione, alla medesima Banca.

2. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 742/2016, depositata il 18 giugno 2016, ha riformato la decisione di prime cure, affermando l’insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità extracontrattuale della Banca e, conseguentemente, per il risarcimento del danno a tale titolo.

La Corte d’appello ha richiamato l’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui che il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l’importo del credito vantato sia chiamato a rispondere per danni da illecito aquiliano è impedito dalle disposizione di cui all’art. 2740 c.c. (che prevede l’assoggettabilità di tutti beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale), art. 2828 c.c. (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore) e art. 2877 c.c. (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per l’eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti dalla riduzione dell’ipoteca per eccesso nella determinazione del credito), restando invece salva la possibilità di configurare a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, qualora quest’ultimo, convenuto per la riduzione dell’ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave.

La Corte territoriale ha tuttavia osservato che, nel caso di specie, gli Z. non hanno azionato alcuna pretesa ex art. 96 c.p.c., nè il giudizio ha per oggetto la riduzione dell’ipoteca.

Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto che gli opponenti non abbiano dato prova del valore degli immobili sui quali è stata iscritta ipoteca, nè delle ricadute sulla sopravvivenza della società, derivanti dalla iscrizione ipotecaria in misura asseritamente notevolmente superiore al credito vantato. Nè, infine, gli Z. hanno dimostrato di aver subito danni in proprio, ulteriori e diversi da quelli asseritamente dedotti dalla West, la cui curatela non si era costituita in giudizio dopo il fallimento.

Secondo il giudice dell’appello, i comportamenti quale fondamento per l’accoglimento della domanda risarcitoria (comportamento processuale non chiaro ed ondivago dell’istituto), avendo creato confusione in sede processuale ai fini della esatta determinazione del credito, integrano comportamenti valutabili in sede di statuizione sulle spese di lite, ma non costituiscono fonte di risarcimento del danno ex art. 2043, non essendo stati nemmeno dedotti dagli opponenti danni conseguenti ai medesimi comportamenti.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, il signor Z.G., in proprio ed in qualità di erede della signora L.C.N., a sua volta erede del signor Ze.Gi..

3.1. Resistono con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena e la FBS S.p.a., quale mandataria della Elipso Finance, cessionaria del credito vantato dall’istituto di credito. L’intimato signor Ze.Ga. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, Z.G. lamenta la “violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 in relazione al dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.”.

Come sarebbe stato rilevato in primo grado in sede di memoria conclusionale di replica – con eccezione che sarebbe sollevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, rilevabile anche d’ufficio – il titolo azionato nei confronti dei ricorrenti non sarebbe valido, in quanto la controparte non si sarebbe mai preoccupata di dimostrare di aver mantenuto valida efficace la propria posizione creditoria nei confronti dell’obbligata principale (cioè la (OMISSIS) S.r.l.) non avendo la Banca provato l’insinuazione nel passivo del fallimento della stessa società. La Banca, violando il diritto di comportarsi secondo correttezza e buona fede, avrebbe posto in essere un fatto impeditivo all’operatività della fideiussione, che genererebbe un obbligo risarcitorio nei confronti dei fideiussori quantificabile nella misura indicata dal giudice di primo grado.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. In primo luogo, non è chiaro se venga invocata la fattispecie decadenziale di cui all’art. 1955 c.c. o quella di cui all’art. 1957 c.c., le quali “constano di elementi costitutivi morfologicamente e funzionalmente dissimili (onde l’impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggerne l’applicazione alternativa, prevedendo, in particolare, la prima delle norme citate, da un lato, come suo elemento imprescindibile, la colpa del creditore, dall’altra, la esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all’uopo, che il creditore abbia omesso un’attività dovuta per legge o in forza di contratto” (Cass. civ. Sez. 3, 27-09-2011, n. 19736).

La censura difetta altresì di autosufficienza, limitandosi il ricorrente ad affermare di averla formulata già in sede di memoria di replica conclusionale nel primo grado del giudizio, senza riportare i termini in cui sarebbe stata dedotta, e senza chiarire se la medesima censura sia stata riproposta in sede di appello.

Inoltre, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, le norme di cui agli artt. 1955 e 1957 non sono poste a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, bensì nell’interesse del garante e le tutele offerte dalla legge sono liberamente rinunciabili dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. Sez. 3 Sent., 21/05/2008, n. 13078).

Di conseguenza, in mancanza della relativa eccezione, sollevata nei termini perentori previsti dalla legge, il giudice non può sostituirsi all’inerzia del titolare dell’interesse.

Peraltro, l’eventuale accoglimento di tali eccezioni determinerebbe esclusivamente la liberazione del fideiussore, senza che per ciò solo si giustifichi una condanna del creditore al risarcimento del danno.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della “violazione e falsa applicazione della legge degli artt. 2043, 2728, 2740, 2875 e 2876 c.c. in relazione agli artt. 175 e 1375 c.c. e art. 111 Cost.”.

La Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere la responsabilità dell’ente creditizio prendendo in considerazione solo l’eccesso di cautela adottato dallo stesso al momento dell’iscrizione dell’ipoteca, senza valutare anche il comportamento tenuto nel suo complesso, sia all’interno del processo che fuori dallo stesso.

La Banca, infatti, non avrebbe utilizzato la normale diligenza c/o prudenza nell’intraprendere plurime azioni giudiziali e nell’iscrivere ipoteca su beni di valore sproporzionato rispetto al credito, con conseguente abuso della garanzia patrimoniale, causando in tal modo la cessazione dell’attività imprenditoriale del debitore.

Infatti, sebbene successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo la Banca avesse riconosciuto il proprio errore, comunicando che l’esposizione debitoria era in realtà inferiore a quella portata dal titolo, nella comparsa di risposta aveva insistito per la correttezza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto ed anche successivamente all’accertamento, mediante c.t.u., dell’importo effettivamente dovuto, perseverava ad utilizzare il decreto opposto in altri giudizi esecutivi o in giudizio di divisione immobiliare incardinato in danno degli eredi di Ze.Gi..

I danni provocati con tali comportamenti non si esaurirebbero nel solo ambito processuale, ma genererebbero un ulteriore danno, da risarcire sulla base dei principi generali che regolano la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.

Infatti, la Banca avrebbe utilizzato gli strumenti processuali per raggiungere scopi diversi da quelli per cui gli stessi erano stati previsti, provocando indirettamente lo sfinimento economico della (OMISSIS) e dei suoi fideiussori.

La sola previsione dell’art. 96 c.p.c. non basterebbe laddove il creditore, consapevole dell’errore nella quantificazione del credito, oltre ad iscrivere ipoteca per valori eccedenti la cautela per oltre un terzo, perseguisse un intento persecutorio nei confronti della vittima, chiedendo la divisione della comunione ereditaria sugli immobili sui quali è iscritta ipoteca, insinuandosi in ogni altra esecuzione al solo fine di far saltare gli accordi, al solo fine di ottenere quanto più possibile dal debitore.

Il danno provocato da detto comportamento sarebbe in re ipsa, poichè sarebbe comune esperienza che l’iscrizione di ipoteche provoca immediatamente la richiesta di rientro in altri eventuali mutui, con conseguente difficoltà per l’imprenditore ad accedere al credito. Inoltre tra i danni causati dalle azioni legali promosse dalla Banca rientrerebbe il dissesto patrimoniale derivante al ricorrente dalla sfiducia creditizia e dalla conseguente chiusura dei canali finanziari, dalla cessione ad un valore risibile delle quote della società, dal mancato uso degli immobili ipotecati, dall’iscrizione del proprio nominativo tra le segnalazioni a sofferenza presso la Centrale rischi.

Il motivo è inammissibile per novità delle questioni.

Infatti, la domanda risarcitoria spiegata in primo grado aveva ad oggetto i danni asseritamente patiti dai Z. per effetto dell’iscrizione ipotecaria effettuata dalla Banca sulla base del decreto ingiuntivo opposto, per un credito maggiore rispetto a quello accertato e comunque su beni di valore notevolmente superiore rispetto a quello dello stesso credito.

Su tale domanda, la Corte di appello ha correttamente deciso richiamando il consolidato orientamento di legittimità circa l’inidoneità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal creditore su beni di valore eccedente il credito vantato a costituire fonte di danno risarcibile (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. 1, 30/07/2010, n. 17902; Cass. civ. Sez. 3 Sent., 03/09/2007, n. 18533; Cass. civ. Sez. 3 Sent., 24/07/2007, n. 16308) e l’assenza di qualsivoglia allegazione probatoria da parte degli Z. circa il danno asseritamente causato da tale iscrizione.

I comportamenti che oggi vengono dedotti quali indicatori della `strategia persecutorià asseritamente messa in atto dalla Banca, sono fatti nuovi, peraltro successivi all’introduzione del presente giudizio, e perciò estranei al thema decidendum dello stesso.

E dunque condivisibile la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la condotta ondivaga della banca circa l’effettiva consistenza del credito vantato possa al più essere valutata al fine della pronuncia sulle spese, ma non certo dare luogo ad una responsabilità risarcitoria della stessa banca, al di fuori di un’eventuale domanda ex art. 96 c.p.c., che tuttavia, nel caso di specie, non risulta essere stata proposta.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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