Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24565 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7444-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANGELO FLACCAVENTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 526/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 526/18/16, depositata il 10/02/2016, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, ha confermato la decisione del giudice di prime cure che, aveva dichiarato il diritto di G.G. al rimborso delle imposte versate per IRPEF ed ILOR, pari ad Euro 15.000,00, relativamente agli anni 1991/1992, giusta disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, secondo il quale ai contribuenti interessati dal sisma del 1990, verificatosi nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, spettava di pagare soltanto il 10% del dovuto;

la CTR della Sicilia, per quanto qui rileva, fondava il riconoscimento del diritto al rimborso, con riferimento alla disposizione contemplata nella L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in base alla quale veniva prevista la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che aveva interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, mediante il pagamento del 10% del dovuto, sia in favore di chi non avesse ancora corrisposto il dovuto, sia in favore di chi avesse già corrisposto l’imposta, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo;

avverso la pronuncia della CTR ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo;

G.G., ritualmente intimato, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione alla qualifica soggettiva di “imprenditore” del libero professionista ai sensi dell’art. 2082 c.c., secondo la nozione del diritto comunitario;

2. la ricorrente, nello specifico, fonda le prospettate doglianze con riferimento allo “ius superveniens”, di origine comunitaria, rappresentato dalla decisione della Commissione UE del 14/8/2015, C(2015) 5549 final, che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti (Cass. n. 22377/2017 e n. 29905/2017);

3. tale pronuncia, confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, ha, in particolare, chiarito che la nozione Eurounitaria d’impresa include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dallo “status” giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato;

4. ciò si raccorderebbe, sia con la normativa fiscale Europea, che individua il soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (art. 9, p.1, Direttiva UE, n. 2006/112/CE), sia con la normativa Europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che “i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1,p.8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE);

5. ed avuto conto di ciò, parte ricorrente lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR, nel negare la qualità soggettiva di imprenditore in capo al contribuente;

6. il motivo è inammissibile;

7. le censure rivolte dall’Ufficio si fondano, infatti, su un assunto (” non è contestato che il contribuente svolgesse l’attività di medico ma anche l’esercizio di un laboratorio di analisi cliniche, attività riconducibile a quella di impresa”) che non trova riscontro, nemmeno, implicitamente, nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, e che risulta del tutto privo di riferimenti a documenti, o trascrizioni della fase processuale dalla quale evincere lo svolgimento da parte del contribuente di un’attività economica (commerciale o professionale che sia) da sottoporre al giudice di merito al fine di verificare in concreto che il beneficio previsto dalla disciplina sul sisma-Sicilia potesse qualificarsi conforme, nel caso che occupa, alla disciplina comunitaria operante nella “subiecta-materia”;

8. il motivo di ricorso non assolve, pertanto, agli oneri di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., come più volte specificato da questa Corte (Sez. 5, n. 19874/18 – Cass. n. 18719/16), di conseguenza il gravame va rigettato, e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

9. Considerato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2019

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