Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24565 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22952-2013 proposto da:

Z.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO

CASTELLUCCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PALLADINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA ROSSI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/02/2013 R.G.N. 1045/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato MARI ALESSANDRA per delega Avvocato CASTELLUCCI

IGNAZIO;

udito l’Avvocato ROSSI GIANLUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Z.O., dal 1975 dipendente dell’Unicredit s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.) e dal febbraio 2002 direttrice della Filiale di San Bonifacio (VR), è stata licenziata in data 13 aprile 2004 a seguito di contestazioni disciplinari, ricevute in data 17 febbraio 2004 e costituite da gravi irregolarità nella gestione dei rapporti commerciali con alcune società e clienti privati, emerse a seguito di ispezioni interne della Banca del novembre 2003 e gennaio del 2004. Le irregolarità descritte nella lettera di contestazione consistevano nell’aver esteso linee di credito non garantite a favore della società Globotex s.r.l., della Effepi di A.G. s.a.s., di G.A. e di P.G.C., autorizzando in via reiterata il pagamento di assegni, disposizioni di pagamento ed emissione di assegni circolari in assenza della necessaria provvista, consentendo che nei suddetti rapporti si determinassero ingenti saldi debitori non autorizzati, nonchè nell’aver autorizzato, in via reiterata, sconfinamenti oltre i fidi accordati.

2.- Il licenziamento è stato impugnato dinanzi al Tribunale di Verona, il quale ha rigettato la domanda.

3. – La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia che, con la sentenza qui impugnata, depositata in data 12 febbraio 2013, ha respinto l’impugnazione della Z.. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la sufficienza del materiale probatorio e la conseguente chiusura dell’istruttoria, attraverso la riduzione della lista testimoniale ai soli testi escussi (due per parte), “avuto riguardo alle emergenze documentali e soprattutto alle ammissioni della Z. in risposta alle contestazioni disciplinari”; ha ritenuto generica, e quindi inammissibile, l’istanza di esibizione, formulata dalla lavoratrice e rivolta alla Banca, dei fascicoli relativi ai rapporti con i clienti oggetto delle contestazioni, in considerazione della documentazione già acquisita (estratti conto, assegni, contabili e documenti relativi alle operazioni contestate, comunicazioni della lavoratrice); ha ritenuto provate, anche in quanto non contestate, le irregolarità denunziate; infine, ha valutato le stesse idonee a giustificare il licenziamento, avuto riguardo al vincolo fiduciario particolarmente intenso che deve intercorrere tra la banca e il suo dipendente, anche in considerazione del ruolo apicale ricoperto dalla lavoratrice.

4. – Contro la sentenza, la Z. ricorre per cassazione sulla base di cinque articolati motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Unicredit s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, distinto in due diversi profili (n. 1-A e n. 1B), la ricorrente denuncia l’omesso esame di circostanze decisive controverse e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La doglianza si incentra essenzialmente sul fatto che la Corte d’appello non ha assunto la prova testimoniale già ammessa dal Tribunale ed implicitamente revocata, dopo la escussione di solo due dei quindici testi da lei indicati. La stessa Corte aveva poi condiviso il giudizio di inammissibilità dell’istanza di esibizione da lei avanzata, così precludendole il diritto di difesa, ossia il diritto di provare l’insussistenza e la mancanza di gravità delle contestazioni mossele, nonchè le ragioni giustificatrici della sua condotta. Sotto altro profilo, denuncia la nullità della sentenza perchè priva di motivazione, non rispettando i principi posti dagli artt. 111 e 24 Cost. e consacrati anche nell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

Sul punto e in subordine, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 348-ter c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non consentendo di censurare il vizio di motivazione nell’ipotesi di cosiddetta “doppia conforme” inciderebbe sul diritto di difesa precludendo alla parte di ricorrere per cassazione a fronte di decisioni di merito reiteratamente immotivate.

2. Con il secondo motivo, anch’esso articolato sotto due diversi profili (A e B), la ricorrente censura ancora la sentenza per vizio di motivazione, lamentando il mancato accoglimento della sua istanza di esibizione, avendo dovuto la Corte considerare che essa mirava ad acquisire gli allegati ad una sua relazione sulla posizione della Globotex inviata alla Banca (dossier di istruttoria del fido, corrispondenza intercorsa con la società e i suoi legali sulle ipotesi di rientro, dossier sulla Elifil con la perizia di stima del valore di un immobile di proprietà della società, utilizzabile per ripianare i debiti dei clienti). I documenti erano senz’altro decisivi (oltre ad essere specifici, nei limiti delle cognizioni di essa ricorrente, la quale aveva avuto solo l’opportunità di consultare velocemente le pratiche, senza possibilità di estrarre copie), riguardando l’esistenza di contatti diretti tra la sede di Venezia ed i clienti dopo la segnalazione della Centrale rischi (maggio 2003) e la maldestra gestione (in quanto conclusasi infruttuosamente) da parte della sede di Venezia della posizione debitoria dei clienti, gestione da cui ella era stata totalmente estromessa. Il rigetto dell’istanza di esibizione, inoltre, non era stato affatto motivato, sicchè si deduce anche la nullità della sentenza in forza delle norme già indicate nel primo motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo ha ad oggetto le medesime censure, prospettate come violazione delle norme sul giusto processo (art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, artt. 101, 115, 116, 118-210 c.p.c.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente assume infatti che il mancato espletamento della prova testimoniale e la mancata acquisizione della documentazione richiesta integravano una violazione palese della parità delle parti, del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio del contraddittorio, risolvendosi nel diniego per essa lavoratrice di provare circostanze rilevanti a sua discolpa. Il motivo è inoltre sollevato anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, deducendosi la nullità del processo per violazione delle citate norme costituzionali e del codice di rito.

4. Il quarto motivo ripropone la questione dell’omesso esame di circostanze decisive controverse, sotto il profilo sia del vizio di motivazione sia della nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Le circostanze non valutate (riassunte a pagina 93 del ricorso), e in particolare la mancanza di prova circa i legami di familiarità tra essa ricorrente e l’imprenditore in sconfinamento, le ragioni da essa addotte a giustificazione del prestito concesso da suo figlio, le segnalazioni sulla Globotex in “procedura semaforo”, dirette a provare che dal giugno 2003 era stata la sede di Venezia a condurre le trattative per il rientro del cliente in sofferenza, ove fossero state prese in esame, avrebbero condotto ad un giudizio diverso sulla esistenza e gravità delle violazioni disciplinari contestate e sulla proporzionalità del licenziamento. Peraltro, la stessa Corte d’appello aveva dato atto che a partire dal maggio 2003, ossia da quando la Centrale rischi che aveva segnalato la sofferenza del cliente, ella non aveva più concesso “correntezze” al cliente; che prima di tale data nessuna contestazione disciplinare le era stata mossa; che, invece, successivamente al 10 giugno 2003, periodo al quale si riferivano invece i fatti aventi rilievo disciplinare, tutta la pratica relativa ai clienti in esame era stata gestita dalla Sede. Il mancato rientro era quindi dipeso dalla cattiva gestione effettuata direttamente dalla Sede centrale, la quale non aveva consentito di portare a termine il programma da lei avviato attraverso l’intervento di un’altra società (Elifil), proprietaria di un immobile la cui vendita avrebbe potuto coprire l’esposizione bancaria. Inoltre, rimarca che la possibilità di concedere sconfinamenti ai clienti è consueta, tanto da essere disciplinata da particolari procedure (“circolare semaforo”) e risponde alle direttive aziendali sulle politiche di rischio, cui ella si era sempre attenuta. Quanto al fatto contestato di aver anticipato un credito alla Effepi trattenendo nella pratica una fotocopia della fattura anzichè l’originale, si trattava di un’accusa inconsistente poichè ciò che la banca trattiene è sempre una fotocopia e mai l’originale; inoltre la Banca era incorsa in errore circa la data della fattura, che non era successiva alla operazione compiuta.

5. Il quinto motivo è fondato sull’art. 360 c.p.c., n. 4, e si denuncia la nullità della sentenza per carenza delle indicazioni delle ragioni di diritto. Sostiene infatti la ricorrente che la Corte non avrebbe specificato in base a quale norma di legge il giudizio era stato emesso.

6. I primi quattro motivi, sotto entrambi gli aspetti contraddistinti dalle lettere A e B, per l’evidente connessione che li avvince, vanno trattati congiuntamente. Essi sono infondati, oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità.

7. E’ opportuno sgombrare il campo dalle questioni riguardanti, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, il combinato disposto dell’art. 348 ter (introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a) convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134) e 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalla modifica introdotta dallo stesso art. 54, comma 1, lett. b) D.L. cit.

A norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, quest’ultima disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Poichè la sentenza della Corte d’appello di Venezia è stata depositata in data 12 febbraio 2013 e la legge in esame è entrata in vigore il giorno 12 agosto 2012 (e il trentesimo giorno cadeva l’11 settembre 2012), è pacifico che al caso in esame si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, a tenore del quale la sentenza pronunciata in grado d’appello può essere impugnata per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Non è invece applicabile il disposto dell’art. 348 ter – e in particolare il quarto ed il quinto comma, il cui combinato disposto prevede che il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5 nel caso in cui la sentenza di appello sia fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata -, poichè a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, cit., tale disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato (o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione) dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Poichè il ricorso di appello risulta depositato il 19 ottobre 2011, come emerge dalla stessa sentenza impugnata (oltre che dal ricorso per cassazione: p.17), si è fuori dall’ambito di applicazione temporale dell’art. 348 ter. Di conseguenza, sono inconferenti le questioni anche di legittimità costituzionale sollevate sull’erroneo presupposto dell’applicabilità, alla fattispecie in esame, della norma da ultimo citata (sull’applicabilità ratione temporis dell’art. 348 ter c.p.c. v. Cass. 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909).

8. – Tutte le censure inerenti al vizio di motivazione, proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rendono opportuno ripercorrere sinteticamente gli insegnamenti di questa Corte sulla valenza innovativa della nuova formulazione della norma e sui conseguenti limiti al ricorso per cassazione fondato su tale mezzo.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054) hanno statuito che, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, secondo quello che è stato definito il “minimo costituzionale” della motivazione. Si è affermato che, perchè la violazione sussista, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Tale fattispecie si verifica quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Si è così precisato che, a seguito della riforma del 2012, il controllo sulla motivazione non può più essere condotto con riferimento al parametro della sufficienza, ma deve avere unicamente ad oggetto l’esistenza della motivazione (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e la sua coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta). Inoltre, il vizio può attenere solo alla quaestio facti (in ordine alle quaestiones juris non è configurabile un vizio di motivazione) e deve essere testuale, deve, cioè, attenere alla motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Depone in tal senso la scomparsa dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, del termine “motivazione”, laddove l’omesso esame deve riguardare un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato necessariamente un esito diverso della controversia). Invece, l’omesso esame di elementi istruttori “non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Le Sezioni unite hanno poi specificato che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso”.

9. Deve inoltre aggiungersi che anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione per omessa considerazione di un fatto decisivo non è configurabile per il sol fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso possibile o anche probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, così come l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione non è configurabile solo perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, ma occorre verificare se la decisione possa reggersi in base al suo complessivo (e residuo) argomentare: diversamente, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 si risolverebbe, da un lato, nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037); dall’altro, nell’attribuire alle parti un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito. Per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi al giudice del merito d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (ex plurimis, Cass., 23 maggio 2007, n. 12052).

10. – Sempre in via preliminare, e con riguardo ai motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge o falsa applicazione di norme di diritto e sulla nullità della sentenza del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deve osservarsi che:

a) il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 cit. codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione della prova testimoniale o di ordine di esibizione) per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2001, n. 15982; Cass., 18 marzo 2013, n. 6715; Cass., ord. 5 luglio 2016, n. 13716);

b) la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ricorre, come si è detto, nel solo caso di inesistenza della motivazione, nel senso che essa manchi fisicamente oppure che esista ma sia tale da essere apodittica e del tutto apparente o talmente contraddittoria nei suoi stessi elementi espositivi da equivalere ad una motivazione inesistente (ancora Cass., sez. un. n. 8053 e n. 8054/2014);

c) la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10 giugno 2016, n. 11892): è nel potere del giudice, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, ammettere esclusivamente le prove che ritenga motivatamente rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie (Cass. 7 dicembre 1974, n. 4090; Cass. 20 aprile 1973, n. 1141; Cass. 24 ottobre 1970, n. 2141);

d) la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass., 20 dicembre 2007, n. 26965);

e) conclusivamente, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass., 20 settembre 2013, n. 21603).

11. – Alla luce di questi chiari principi, seguiti da numerose decisioni di questa Corte (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass., 9 luglio 2015, n. 14324; Cass., 27 novembre 2014, n. 25216; v. da ultimo, Cass., 10 giugno 2016, n. 11892), emerge evidente come il dedotto vizio di motivazione non rientri nella nuova architettura dell’art. 360, n. 5, delineata dalle citate sentenze delle Sezioni Unite.

La Corte d’appello ha esaminato in modo diffuso e pertinente i motivi di gravame valutando singolarmente e poi complessivamente i singoli elementi istruttori raccolti in giudizio, spiegando le ragioni per le quali ha condiviso il ragionamento del primo giudice circa la sufficienza del materiale istruttorio raccolto e giungendo ad un giudizio senz’altro esaustivo e coerente, in ogni caso privo di quelle macroscopiche contraddizioni necessarie, secondo quanto su si è evidenziato, per rendere la motivazione inesistente o meramente apparente.

12. Con particolare riguardo al motivo d’appello riguardante la scelta del primo giudice di limitare la prova testimoniale, la Corte territoriale ha espresso un giudizio di sufficienza delle prove raccolte, avuto riguardo ai documenti in atti e, soprattutto, alle ammissioni della lavoratrice in risposta alle contestazioni disciplinari. Peraltro, appare corretto e non adeguatamente censurato l’ulteriore giudizio espresso dalla Corte in ordine genericità della prova testimoniale richiesta, non avendo l’appellante indicato i testi di cui si chiedeva l’assunzione e, soprattutto, su quali circostanze avrebbero dovuto deporre: d’altra parte, non può non rilevarsi che i capitoli di prova puntualmente trascritti in ricorso (nel doveroso rispetto del principio di autosufficienza) riguardano circostanze non decisive per il giudizio, nel senso che difetta quel necessario ed evidente nesso di causalità che deve intercorrere tra l’accertamento della loro esistenza e consistenza e un esito diverso della lite, favorevole alla ricorrente.

A ciò deve aggiungersi che la parte non trascrive il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi dinanzi al tribunale, sicchè non appare verificabile ex actis l’assunto secondo cui essi avrebbero deposto solo su alcune e non su tutte le circostanze di fatto capitolate.

13. Altrettanto va detto con riguardo all’istanza di esibizione: la Corte ha invero ritenuto sufficiente la documentazione già acquisita (assegni, contabili, estratti conto, comunicazioni intercorse tra le parti), laddove gli allegati di cui si è chiesta l’acquisizione, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, riguardano principalmente un momento successivo ai fatti oggetto di contestazione, e in particolare l’impegno profuso dalla ricorrente per far “rientrare” il cliente dalla sua esposizione debitoria, questione questa che non incide sui fatti oggetto della contestazione. Così come non è in discussione che fosse stata avviata l’istruttoria per la concessione di fidi ai clienti.

14. Le ragioni che precedono danno altresì conto del fatto che nessuna delle violazioni di legge prospettate nei motivi di ricorso (e specificamente degli artt. 115 e 116, 118 e 210 c.p.c.) è riscontrabile nella sentenza in esame, avendo la Corte compiutamente motivato la decisione di ritenere conclusa l’istruttoria sulla base del materiale istruttorio acquisito e decidendo con coerenza in forza di quegli elementi ritenuti più idonei a sorreggere la decisione, secondo il valore probatorio loro proprio.

15. Per contro, i motivi di ricorso sono evidentemente volti a censurare le scelte probatorie dei giudici di merito, con l’obiettivo di far valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice con il convincimento e con le tesi proprie della parte, finendo per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito, inammissibile nel nostro ordinamento.

16. Anche con riguardo alle giustificazioni addotte dalla lavoratrice, la sentenza è esaustiva, mostrando di aver esaminato le difese della parte e ponendo l’accento, da un lato, sul dato oggettivo – fulcro della contestazione dell’esistenza di operazioni autorizzate dalla Z. (e dalla stessa ammesse), che hanno consentito ai clienti di raggiungere esposizioni rilevanti senza affidamento e senza garanzie, e, dall’altro, sulla conoscenza da parte della stessa della rilevante esposizione debitoria dei clienti, dei legami familiari intercorrenti, oltre che sulle rassicurazioni date dalla dipendente alla Banca circa la solvibilità della clientela, circostanze queste ultime emerse dalla deposizione testimoniale (teste F.).

17. In questo quadro complessivo, appare evidente l’irrilevanza dei fatti successivi al maggio-giugno 2003, non essendo revocabile in dubbio che le irregolarità contestate sono collocate temporalmente prima di tale data, come emerge dall’andamento dell’esposizione debitoria della Globotex s.r.l. in seguito alle operazioni autorizzate dalla direttrice (essenzialmente pagamento di assegni in assenza di provvista) e per le quali il debito era asceso da Euro 31.400,00 al 31/12/2002, a Euro 103.100,00 al 15/1/2003, fino a raggiungere l’importo di 258.490,00 al 31/5/2003. Il tutto a fronte di un conto corrente non affidato.

Così come è di mero supporto motivazionale l’episodio definito “singolare” dalla Corte territoriale e su cui insiste la ricorrente, circa la disposizione telefonica da lei data alla filiale di (OMISSIS) di prelevare dal conto intestato a suo figlio e a suo marito presso la filiale di (OMISSIS) l’importo di Euro 60.000 e di versare la somma sul conto di P.G., nonchè l’ulteriore operazione del dicembre 2003, del prestito sempre al P. e sempre da parte del figlio della ricorrente, di circa Euro 70.000. Del tutto irrilevante è la mancanza di prova di un legame di parentela o affinità tra la stessa ricorrente e il gruppo Piccoli, giacchè ciò che rileva, nel giudizio della Corte, è la mancanza di una giustificazione tecnico-bancaria, o anche solo di prassi, di operazioni del dipendente volte a favorire, attraverso interventi personali o di familiari, i clienti in sofferenza. In altri termini, il giudizio espresso dalla Corte circa la sussistenza e la gravità dell’addebito non è fondato sulla presunta collusione tra la ricorrente e il gruppo economico facente capo ai Piccoli, ma sulle gravissime irregolarità nella gestione del credito da lei poste in essere. Del pari irrilevante è la circostanza che, in seguito alla segnalazione della Centrale rischi di una sofferenza della Globotex per Euro 470.000,00, la ricorrente non abbia più autorizzato operazioni passive per Globotex s.r.l., dal momento che, come la stessa Corte ha messo in evidenza, anche dopo il maggio 2003 continuarono i pagamenti di assegni privi di copertura sul conto personale del P., che aveva firma conto della Globotex s.r.l., con un’esposizione finale del P. di Euro 73.313,48.

Quanto, infine, alle giustificazioni della ricorrente fondate sulle prassi delle banche di autorizzare operazioni rischiose, al fine di aumentare la clientela e il movimento di danaro, prassi documentata nel caso in esame nella cosiddetta “circolare semaforo”, esse – al di là della loro rilevanza – appaiono inammissibili dal momento che di tale questione non vi è cenno nella sentenza impugnata, la quale nel riportare puntualmente i motivi di gravame non fa alcun riferimento a tale questione. Era dunque onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avrebbe fatto (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675).

16. Conclusivamente, si è in presenza di una motivazione certamente sussistente, ben al di là del cosiddetto “minimo costituzionale”, fondata su un compiuto accertamento dei fatti e su una valutazione della condotta tenuta dalla ricorrente, in ragione della sua posizione all’interno dell’istituto di credito, contraria ai doveri nascenti dal rapporto di lavoro e di oggettiva gravità anche in considerazione dei suoi prevedibili (e di fatto verificatisi) sviluppi, costituiti dalla dichiarazione di fallimento della Globotex s.r.L. con un credito per la Banca di circa 301.000,00, e con prevedibile sua grave perdita economica.

17. Anche l’ultimo motivo è infondato. L’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non si ravvisa nè il vizio di omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè il vizio di violazione di legge, ai sensi del comma 1, n. 3 cit. disposizione, qualora, nella sentenza impugnata, non sia stato operato l’espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla “ratio” dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione (Cass., ord. 14 gennaio 2013, n. 766; Cass. 24 novembre 2008, n. 27890). Nel caso in esame, la sentenza ha fatto espresso riferimento alla “irreversibile rottura, con effetto immediato, del vincolo fiduciario”, concetto questo che costituisce il nucleo centrale del contenuto precettivo della “giusta causa” prevista dall’art. 2119 c.c., sicchè la mancata citazione numerica non impedisce affatto di identificare in forza di quale disposizione di legge la sentenza è stata emanata.

18. Infine, è inammissibile la censura riguardante l’omessa motivazione in ordine alla sproporzione tra sanzione espulsiva e fatto addebitato, non avendo la parte indicato dove e quando la questione, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata, sarebbe stata introdotta nel giudizio, e tale mancata indicazione costituisce violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

19. Il ricorso deve dunque essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza la Z. deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente. Poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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