Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24564 del 22/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 22/11/2011), n.24564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2378-2009 proposto da:
D.M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI
GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 831/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 05/04/2008, r.g.n. 2010/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega TADRIS PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
d.M.G. convenne in giudizio l’INPS chiedendone la condanna alla differenza tra l’indennità di disoccupazione per l’anno 2002 rivalutata in base agli indici ISTAT e quanto percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Dopo il deposito del ricorso l’INPS provvide al pagamento.
Il Tribunale dichiarò la cessazione della materia del contendere e compensò le spese legali per metà, ponendo l’altra metà a carico dell’INPS. Il D.M. propose appello per due motivi: 1) contro la compensazione di metà delle spese; 2) contro la mancata liquidazione degli interessi anatocistici.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata il 5 aprile 2008, ha accolto, ma solo in parte, il motivo di appello concernente gli interessi, condannando l’INPS a corrispondere gli interessi anatocistici maturati sugli interessi liquidati dal Tribunale di Bari dalla domanda (non anche sul capitale rivalutato). Ha rigettato l’altro motivo e confermato la compensazione parziale delle spese di primo grado. Ha compensato le spese di appello interamente.
Il D.M. propone quattro motivi di ricorso, chiedendo la cassazione della sentenza con vittoria di spese da distrarsi all’avvocato.
INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato ed ha discusso la causa in udienza.
Con il primo motivo di ricorso si chiede di affermare che gli interessi anatocistici andavano liquidati non solo sugli interessi, ma sulla sorte capitale rivalutata alla data della proposizione della domanda di interessi anatocistici.
Il motivo è infondato per le ragioni più volte esposte da questa Corte (fra le molte, cfr. Cass. n. 11673 del 12/05/2008: “Gli interessi anatocistici vanno riconosciuti anche in relazione alle prestazioni previdenziali, nei limiti consentiti dall’art. 1283 cod. civ., nulla disponendo l’art. 429 cod. proc. civ. in materia di anatocismo. Ne consegue, pertanto, che solo gli interessi sulla somma capitale, al netto, quindi, della rivalutazione, producono ulteriori interessi”.
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha confermato la decisione di compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado adottata dal Tribunale. Anche questo motivo è infondato perchè la Corte ha indicato e motivato, in modo adeguato, privo di incoerenze e convincente, le plurime ragioni che deponevano a favore della compensazione parziale delle spese di primo grado, spiegando perchè era valida la ragione addotta dal Tribunale ed aggiungendo elementi diversi ed ulteriori a sostegno di quella soluzione. Le ragioni esposte integrano i requisiti richiesti dall’art. 92 c.p.c., comma 2. Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver confermato la liquidazione della metà delle spese di primo grado in misura non conforme alle tariffe vigenti con riferimento ai minimi tariffari e alla liquidazione unitaria delle spese di più cause riunite. La censura è impostata sul presupposto del valore indeterminabile della causa (cfr. quanto precisato a pag.
13 del ricorso), presupposto che questa Corte, in cause e situazioni del tutto analoghe, ha spiegato essere privo di fondamento (Cfr. da ultimo, Cass. ord. N. 4939 del 2011).
Con il quarto motivo si denunzia la compensazione integrale delle spese di appello che secondo il ricorrente sarebbe stata operata senza esplicitare i giusti motivi ai sensi del secondo comma dell’art. 92 c.p.c.. L’affermazione non è condivisibile. Premesso che la sentenza accoglie l’appello solo in parte minima, e quindi lo rigetta per il resto, la motivazione della scelta di compensare integralmente le spese) è nel richiamo delle medesime ragioni diffusamente indicate a sostegno della compensazione parziale delle spese di primo grado e con l’aggiunta di un elemento ulteriore. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al rimborso alla controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, considerata l’epoca di proposizione del ricorso introduttivo, successiva al 2 ottobre 2003, data di decorrenza della nuova disciplina delle spese in materia di controversie previdenziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.030,00 Euro, di cui 2.000,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011