Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24564 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato FLORIANA RISUGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato OTTAVIO PALAZZOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2487/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 2487/16/16, depositata il 27/06/2016, con la quale la CTR della Sicilia, ha confermato la decisione del giudice di prime cure che, aveva dichiarato il diritto di C.L.M. al rimborso delle imposte versate per IRPEF, pari ad Euro 10.365,00, relativamente agli anni 1990/1991/1992, giusta disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, secondo il quale ai contribuenti interessati dal sisma del 1990, verificatosi nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, spettava di pagare soltanto il 10% del dovuto;

la CTR della Sicilia, per quanto qui rileva, fondava il riconoscimento del diritto al rimborso, con riferimento all’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, che aveva statuito la definizione delle posizioni sospese, con il pagamento, entro il 31 marzo del 2008, del 10% del debito d’imposta dovuto;

avverso la pronuncia della CTR ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi;

C.L.M., ritualmente intimata, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 81 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c.;

2. con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, e art. 2033, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

3. il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito vengono esposte;

4. entrambi i motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto, oggettivamente connessi, proponendo censure comuni, attinenti l’individuazione dei soggetti titolari del diritto al rimborso per gli eventi sismici che colpirono la Sicilia nel 1990;

5. le doglianze sono infondate, atteso che questa Corte (Cass. n. 14406/2016 – Cass. n. 17472/2017, – Cass. n. 29287/2017 – Cass. n. 32758/18 – Cass. 8432/18) muovendo dal principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, secondo il quale il contribuente vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le somme ritenute alla fonte, dal proprio datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, ciò corrispondendo all’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta, ha più nello specifico ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito) nella sua qualità di lavoratore dipendente”, e quindi di contribuente/debitore principale, come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in discussione;

6. tale principio ha peraltro recentemente trovato l’avallo del legislatore che, con la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione con modifiche del D.L. n. 91 del 2017, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che tra ” i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…) i quali “hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni” e “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa (…), al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”;

7. il ricorso alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Considerato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2019

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