Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24563 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/11/2011), n.24563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6393-2009 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROMEI ROBERTO, BOCCIA FRANCO

RAIMONDO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 206/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/03/2008 R.G.N. 1698/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Telecom Italia spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, pubblicata il 19 marzo 2008, che ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso di S.S. e, dichiarato illegittimo il suo licenziamento, lo aveva reintegrato nel posto di lavoro.

Lo S. venne licenziato da Telecom perchè aveva utilizzato l’apparecchio di telefonia mobile aziendale, che avrebbe dovuto utilizzare solo per motivi di servizio, inviando sms per un importo complessivo di L. 3.752.640.

La Corte, valutando la proporzionalità della sanzione estintiva del rapporto al fatto accertato, ha considerato che (circostanza allegata al ricorso e non contestata dalla società), con riferimento ad altri lavoratori che avevano posto in essere fatti analoghi o più gravi, la datrice di lavoro non aveva proceduto alla adozione della sanzione più grave, ritenendo proporzionata una sanzione disciplinare conservativa del rapporto.

Ha rilevato poi che la società non ha indicato ragioni volte a differenziare la posizione dello S. rispetto agli altri dipendenti che avevano posto in essere fatti analoghi.

La società articola il ricorso in due motivi.

Il lavoratore intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La società ricorrente, nella memoria ex art 378 epe, assume di aver notificato il ricorso a mezzo posta nello studio dell’avv.to Paolo Arilotta, quale risultante dall’albo degli avvocati, in Reggio Calabria, via Treviso Alta n. 39, ma che l’addetto al recapito postale aveva riscontrato che a quell’indirizzo l’avvocato risultava sconosciuto. Essendo tale operazione avvenuta nei termini fissati dal codice di rito per la notifica, la società ricorrente sostiene che si è verificata un’ipotesi in cui è consentita la rinnovazione della notifica non essendosi determinata la decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., poichè la notifica non è andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente.

Pertanto, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., la società ricorrente ha chiesto la concessione di un nuovo termine entro cui procedere alla notifica.

Non sussistono gli estremi per l’accoglimento dell’istanza è quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’art. 153 c.p.c. prescrive: “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.

Nel caso in esame non è stata fornita dimostrazione della non imputabilità della causa, perchè nell’intestazione della sentenza impugnata si legge che lo studio dell’avv.to Paolo Arilotta è in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto n. 42 e, di conseguenza, era questo l’indirizzo al quale avrebbe dovuto essere notificato il ricorso, in quanto è l’indirizzo indicato dalla parte nel suoi atti e attestato dal giudice nella sentenza.

Nulla sulle spese perchè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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