Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24563 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23869-2014 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONINO GUIDO DISTEFANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 179/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Sig. Sciuto Michele ricorre avverso la sentenza n. 79/18/13, depositata in data 27/06/2013, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, ha confermato la decisione di primo grado avente ad oggetto un’istanza presentata in data 11/04/2008 da S.M., tendente ad ottenere i benefici fiscali previsti per i contribuenti interessati dagli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania nell’ottobre 2002, ed il correlato rigetto di tale istanza, emesso dall’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che detti benefici non potessero estendersi al contribuente-persona fisica che alla data del 29/10/2002, non fosse residente in un comune individuato dall’Economia e Finanze D.M. 14 novembre 2002, art. 1, ai sensi della L. n. 286 del 2002, art. 4;

avverso tale pronuncia, ricorre S.M., affidandosi ad un unico motivo;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. successivamente alla proposizione del gravame in questa sede, S.M. ha presentato memoria, a mezzo della quale ha fatto presente di essersi avvalso delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle obbligazioni tributarie, di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6;

2. in relazione a ciò ha presentato istanza di declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere;

3. la suddetta istanza risulta corredata da documentazione attestante il pagamento del debito d’imposta, nonchè dalla relativa comunicazione del Concessionario della riscossione, confermativa dell’avvenuto pagamento;

4. in conseguenza di ciò va dichiarato estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, con compensazione delle spese del giudizio.

5. Non ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’altre spese imposte a titolo di contributo unificato pari a quello diritto per l’ecesso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, con compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2019

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