Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24563 del 01/12/2016

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12979-2010 proposto da:

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIETTA MELIDORO, MARIAMICHAELA LI

VOLTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.E., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

R.L., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIETTA MELIDORO, MARIAMICHAELA LI

VOLTI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 334/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2009 R.G.N. 1017/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato MOZZILLO FABRIZIO per delega Avvocato COLARIZI

MASSIMO;

udito l’Avvocato LAMACCHIA ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – I litisconsorti indicati in epigrafe, tutti appartenenti alla Polizia Municipale del Comune di Torino, hanno agito in giudizio per ottenere la condanna dell’ente locale al risarcimento del danno da usura psico-fisica, derivato dalla mancata concessione del riposo settimanale. Hanno dedotto al riguardo che il turno, articolato in cinque settimane, prevedeva ogni trentacinque giorni lo svolgimento ininterrotto di attività lavorativa per sette giorni consecutivi e ciò in violazione del precetto inderogabile fissato dall’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c. nonchè dei principi dettati dalla direttiva 93/104/CE.

2 – Il Tribunale di Torino, con sentenza non definitiva n. 587/2007, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, ha accolto parzialmente i ricorsi ed ha condannato il Comune resistente al risarcimento del danno, da quantificarsi, nel prosieguo del giudizio, in misura pari al 50% della retribuzione giornaliera per il settimo giorno lavorato ed al 100% della retribuzione per il lavoro prestato oltre il settimo giorno consecutivo. Le somme spettanti ai ricorrenti sono state, quindi, liquidate, previa acquisizione di conteggi predisposti dalle parti, con sentenze depositate in date 11 luglio e 20 novembre 2007.

3 – La Corte di Appello di Torino, adita da entrambe le parti, respinto l’appello incidentale dei lavoratori e dichiarato inammissibile l’appello principale da questi ultimi proposto avverso la sola sentenza definitiva, ha accolto parzialmente l’impugnazione del Comune di Torino ed ha ridotto il risarcimento per il lavoro prestato nei giorni successivi al settimo, quantificato in misura pari al 65% della retribuzione, confermando per il resto le decisioni impugnate.

4 – La Corte territoriale ha ribadito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle pretese avanzate per il periodo antecedente al 1 luglio 1998 e, quanto al merito, richiamando la motivazione della sentenza n. 1844 del 22 novembre 2006, pronunciata in fattispecie analoga, ha evidenziato che:

a) non era in contestazione fra le parti la articolazione del turno lavorativo, che prevedeva nella quinta settimana la totale soppressione del riposo settimanale;

b) detta turnazione, unilateralmente fissata dal Comune di Torino, si poneva in contrasto con il precetto inderogabile dettato dall’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c., che stabiliscono la necessaria periodicità del riposo nel rapporto di un giorno ogni sei giorni consecutivi di lavoro e la sua normale coincidenza con la domenica;

c) il Comune di Torino non poteva invocare la diretta applicazione della direttiva n. 93/104/CE in quanto il legislatore comunitario aveva lasciato ampi margini di discrezionalità agli Stati membri ed inoltre aveva consentito la derogabilità solo nelle ipotesi di discipline nazionali più favorevoli per il lavoratore;

d) correttamente il Tribunale aveva escluso la applicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 66 del 2003, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 213 del 2004, perchè la pretesa si riferiva per lo più al periodo antecedente all’entrata in vigore della nuova normativa ed inoltre perchè il Comune non aveva fornito la prova delle particolari esigenze inerenti al servizio, richieste dall’art. 2 del richiamato decreto;

e) il danno da usura psico-fisica derivato dalla mancata concessione del riposo settimanale ha natura contrattuale, è soggetto a prescrizione decennale e non necessita di prova, perchè oggetto di una presunzione assoluta;

f) le indennità contrattuali corrisposte dal Comune di Torino compensano altri disagi connessi alla particolare prestazione lavorativa e non il danno derivato dalla mancata concessione del riposo settimanale;

g) ai fini della liquidazione equitativa occorre considerare che alla quinta settimana lavorativa, usurante perchè composta da sette giorni di lavoro consecutivi, ne seguono due particolarmente leggere, il che consente il recupero delle energie psicofisiche spese nella settimana più gravosa.

5 – Il ricorso del Comune di Torino domanda la cassazione della sentenza sulla base di 13 motivi. Resistono con controricorso i litisconsorti indicati in epigrafe che propongono un unico motivo di ricorso incidentale, lamentando la erroneità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento solo sino al 31 agosto 2004. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Torino denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 189 del Trattato di Roma, ratificato con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 – ora Trattato dell’Unione Europea ratificato con L. 3 novembre 1992, n. 454 – e degli artt. 15 e 17 della Direttiva n. 93/104/CE….” nonchè “omessa, erronea ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Rileva che l’art. 17 della direttiva consente la deroga al principio del riposo settimanale per particolari categorie di lavoratori, quali quelli espletanti attività di sorveglianza finalizzata ad assicurare la protezione di beni e di persone. Aggiunge che l’art. 15 della stessa direttiva non esclude la autoesecutività del precetto dettato dall’art. 17. Formula, quindi, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, il seguente quesito di diritto: “Se l’art. 15 della Direttiva n. 93/104/CE…. sia di ostacolo alla immediata applicazione negli Stati membri della Direttiva medesima ed in particolare dell’art. 17, che al comma 2, n. 2 che espressamente prevede la deroga al principio del riposo settimanale in via legislativa, regolamentare, amministrativa o contrattuale….., atteso che la Direttiva è normativa sufficientemente dettagliata e precisa e comunque contenente principi fondamentali del diritto comunitario o di derivazione dei principi generali di libertà, sicurezza e giustizia di cui all’art. 2 del Trattato ovvero di sicurezza comune di cui all’art. 36 del Trattato medesimo e dunque immediatamente applicabile alle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare al Comune di Torino in quanto soggetto tenuto ad osservare la normativa comunitaria.”.

1.2 – Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 307 del 1934, art. 1 alla luce dell’interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale concernente la deroga al riposo settimanale previsto per determinate categorie professionali e l’individuazione delle fonti, regolatrici della disciplina” nonchè omessa ed insufficiente motivazione. Il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la turnazione si basava su una fonte di origine negoziale e formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente interpello: “Se una disciplina differenziata del diritto al riposo settimanale per il comparto dei Vigili Urbani sia conforme ai principi sanciti dalla L. n. 370 del 1934, art. 1 – per come interpretata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 146/1971), in quanto riconducibile sotto il profilo sostanziale, a specifiche e particolari esigenze legittimanti la deroga, e se le fonti regolatrici della deroga di cui alla norma citata – per come interpretata dalla Corte – abbiano o meno carattere tassativo”.

1.3 – Con la terza critica il Comune di Torino, allegando violazione delle L. n. 370 del 1934 e L. n. 65 del 1986, dell’art. 2087 c.c., dell’art. 22 CCNL 14 settembre 2000, e del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, nonchè omessa ed erronea ed insufficiente motivazione, chiede alla Corte di pronunciare sul seguente quesito: “Se, premesso che la specifica attività lavorativa prestata dal servizio di Polizia Municipale è giustificata da evidenti esigenze di funzionalità degli enti locali, la previsione dell’attività lavorativa articolata per turni possa legittimamente implicare il differimento del riposo settimanale” e se “incorra nel vizio di motivazione su una circostanza decisiva ai fini del decidere la sentenza che desuma dalla prestazione della attività lavorativa per sette giorni consecutivi nella quinta settimana la definitiva perdita del riposo settimanale, omettendo di considerare che in ciascuna delle due settimane successive il lavoratore fruisca di tre giorni di riposo”.

1.4 – Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e per omessa, erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito: “Se l’attuazione di un sistema turnario conforme al regime derogatorio espresso dalla L. n. 370 del 1934, art. 1 che al comma 2 prevede l’inapplicabilità del regime ordinario di riposo di talune categorie di lavoratori, tra cui espressamente “al personale addetto ai servizi pubblici esercitati dallo Stato, Province e Comuni (n. 10) e al personale addetto agli Uffici, dello Stato, Province e Comuni (n. 11) ” in considerazione dell’art. 2087 c.c., fa ritenere esclusa la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento contrattuale. Se incorra in violazione del principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) ed in contestuale violazione dell’art. 115 c.p.c. la sentenza che, in assenza di contestazione da parte dei lavoratori in merito alla natura del servizio di vigili urbani svolto in regime di turnazione, affermi in capo all’Amministrazione datoriale l’onere della prova circa la sussistenza nei giorni lavorati di ragioni giustificanti particolari esigenze di servizio per la turnazione”.

1.5. – Con il quinto motivo il Comune di Torino denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., sotto il profilo della insussistenza della colpevolezza, nonchè omessa, erronea ed insufficiente motivazione, e chiede “se la condotta del datore di lavoro che attua e mantiene un sistema turnario conformemente ai principi della direttiva n. 93/104 e s.m.i., anticipando peraltro il contenuto del D.Lgs. n. 66 del 2003 e s.m.i. che ha recepito la suddetta direttiva, nonchè ai principi fondamentali in materia ai organizzazione del pubblico impiego ex D.Lgs. n. 29 del 1993 e s.m.i., consenta di escludere la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento contrattuale per mancanza d’imputabilità soggettiva della condotta, specie se sussista la prova dell’adesione dei lavoratori a tale tipo di turnazione”.

1.6 – Con la sesta censura il ricorrente principale, assumendo violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c., nonchè omessa, erronea ed insufficiente motivazione, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: “Se la prova fornita dal datore di lavoro relativa alla predisposizione di idonee cautele (consistenti in particolare nel riconoscimento di 10 gg. di riposo ogni 25 lavorati e nella riduzione dell’orario settimanale – 35 ore anzichè 36) per il recupero dell’attività psico-fisica, ai sensi dell’art. 2087 c.c., con riferimento all’art. 2697 c.c., escluda la responsabilità da inadempimento contrattuale del datore di lavoro, in assenza di assolvimento da parte dei lavoratori, di ogni onere relativo alla lesione dell’integrità fisica”. 1.7 – Il settimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c., nonchè omessa, erronea ed insufficiente motivazione e si conclude con il seguente interpello: “Se la prova fornita dal datore di lavoro relativa alla valenza compensativa dei benefici contrattuali, in assenza di una specifica contestazione da parte dei lavoratori, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e con riferimento all’art. 2697 c.c., escluda la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro”.

1.8 – L’ottavo motivo denuncia la violazione dei principi in materia di prova della lesione e del danno ai sensi degli artt. 1213, 1223 e 2967 c.c., nonchè omessa, erronea ed insufficiente motivazione, ed il ricorrente principale chiede alla Corte di pronunciare sul seguente quesito: “se alla luce dei principi generali in materia di onere della prova il cd. danno evento, rappresentato dall’usura psico-fisica derivata dal lavoro nel settimo giorno e/o oltre il settimo giorno, deve essere concretamente provato dai lavoratori, non trattandosi di danno presunto”.

1.9 – Con la nona critica il Comune di Torino, allegando violazione dell’art. 2087 c.c. nonchè omessa, erronea ed insufficiente motivazione si duole della mancata considerazione del consenso prestato dal dipendente al sistema di turnazione. Il motivo sollecita la Corte a stabilire se ” nell’ipotesi di lavoro – occasionale, eccezionale e saltuario, reso oltre il settimo giorno e su istanza del lavoratore, la volontarietà della prestazione-lavorativa sia elemento fondante la deroga al riposo settimanale, anche alla luce della interpretazione resa dalla Corte Costituzionale che legittima anche le fonti pattizie”.

1.10 – La violazione dell’art. 2087 c.c. ed il vizio motivazionale vengono denunciati anche con il decimo motivo con il quale si chiede se “nell’ipotesi di prestazione lavorativa straordinaria resa oltre il settimo giorno, la volontarietà della prestazione medesima costituisca un fatto colposo del dipendente comportante l’applicabilità del disposto dell’art. 1227 c.c., comma 1, in punto di misura del risarcimento del danno richiesto “.

1.11 – Con l’undicesimo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa, erronea ed insufficiente motivazione, formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: “Se nell’ipotesi di prestazione lavorativa resa oltre il settimo giorno in modo occasionale, eccezionale e saltuario sia configurabile il cd. danno da usura psicofisica ovvero sia ravvisabile un danno biologico, da allegare e provare specificamente dalla parte che agisce in giudizio”.

1.12 – Il dodicesimo motivo denuncia violazione dell’art. 2946 c.c., nonchè omessa, erronea ed insufficiente motivazione, e si conclude con la formulazione del seguente quesito: “se la natura di credito retributivo riconosciuta dalla Corte di Cassazione….alla richiesta di risarcimento del danno da usura psicofisica per prestazione lavorativa eseguita nel settimo giorno consecutivo, comporta l’operatività del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4”.

2 – I ricorrenti incidentali assumono che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nell’escludere il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno da usura psicofisica per il periodo successivo al 31.8.2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 213 del 2004. Denunciano “violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 2, comma 3 così come modificato dal D.Lgs. n. 213 del 2004, art. 1, comma 1, lett. b)” nonchè “omessa erronea ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia” e concludono il motivo con la formulazione del seguente quesito: “se il D.Lgs. n. 212 del 2004 nell’escludere la propria efficacia nei confronti dei dipendenti della Polizia Municipale, possa rappresentare una valida deroga al sistema dei riposi settimanali previsti per i lavoratori dall’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c. e se, conseguentemente, sulla base di tale decreto legislativo i lavoratori del settore della Polizia Municipale possano lavorare senza il rispetto di alcun limite di orario settimanale o se, viceversa, continuino ad applicarsi e ad operare i limiti imposti dall’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.”.

3 – Occorre preliminarmente rilevare che non è stato in alcun modo censurato il capo della decisione relativo al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998. Si è quindi formato giudicato interno che, alla luce di quanto evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008, impedisce il rilievo d’ufficio della questione.

4 – I motivi del ricorso principale, da trattarsi unitariamente perchè connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati per le ragioni indicate dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 142 del 7 gennaio 2013, giudicando in fattispecie sovrapponibile a quella che viene in rilievo in questa sede, hanno respinto analogo ricorso proposto dal Comune di Torino avverso la sentenza n. 1844/2006, richiamata nella decisione qui impugnata, con la quale la medesima Corte territoriale aveva ritenuto parzialmente fondate le domande proposte dagli appartenenti alla Polizia Municipale ed aveva riconosciuto agli stessi il risarcimento del danno da usura psicofisica, derivato dalla mancata fruizione del riposo nella quinta settimana del turno lavorativo.

Le Sezioni Unite, premessa la inammissibilità delle censure formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa formulazione della sintesi riassuntiva e per la mancata chiara indicazione del fatto controverso, hanno osservato che:

a) i motivi del ricorso non erano idonei ad investire la specifica ratio decidendi posta alla base della soluzione delle varie questioni affrontate, poichè non tenevano conto, nella formulazione delle censure, dell’assunto della Corte di merito sulla mancanza di una esplicita disciplina, legale o contrattuale, concernente il riposo settimanale degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Torino;

c) la turnazione unilateralmente predisposta dal datore di lavoro, in quanto mero atto di gestione del rapporto, non è idonea a derogare al principio della necessaria concessione del riposo settimanale poichè l’art. 17 della direttiva 93/104/CE, che consente la deroga stessa nelle attività finalizzate ad assicurare la protezione delle persone e dei beni, presuppone un previo atto normativo, regolamentare, amministrativo o pattizio, la cui esistenza era stata esclusa dalla Corte territoriale;

d) i motivi concernenti la allegata concertazione sindacale, la portata dell’art. 22 del CCNL 14.9.2000 per il Comparto Regioni ed Enti locali, il differimento del riposo settimanale e la rilevanza ex art. 1227 c.c. del comportamento colposo del lavoratore, prospettavano questioni non esaminate nella sentenza impugnata e, quindi, inammissibili in difetto di specificazione circa l’avvenuta tempestiva deduzione nel giudizio di merito;

e) il Comune ricorrente, inoltre, nella formulazione delle censure non aveva considerato che i lavoratori avevano agito per ottenere il risarcimento non del danno biologico bensì di quello da usura psicofisica, nè aveva tenuto conto della affermazione contenuta nella sentenza impugnata in merito alla mancanza di prova di situazioni straordinarie idonee a giustificare la mancata concessione del riposo settimanale;

f) correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto di poter presumere l’esistenza del danno lamentato, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità, consolidata anche nella applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione;

g) infine non erano stati adeguatamente censurati l’accertamento in fatto relativo alla soppressione del riposo nella quinta settimana nonchè il capo della decisione con il quale era stato escluso che le indennità contrattuali corrisposte (indennità di turno, disagio e reperibilità) potessero compensare, in tutto o in parte, il danno da usura psicofisica.

4.1 – Considerazioni non dissimili, nel merito ed in rito, sono state espresse da questa Corte con la sentenza n. 24180 del 25 ottobre 2013, con la quale è stato ritenuto egualmente infondato analogo ricorso proposto dal Comune di Torino, sul rilievo, da un lato, della inammissibilità delle questioni prospettate solo nel giudizio di legittimità e dall’altro della infondatezza delle censure relative alla prova del danno lamentato ed alla asserita erronea applicazione del termine decennale di prescrizione.

Ha osservato la Corte che in relazione alla mancata fruizione del riposo settimanale possono prospettarsi tre distinte situazioni. “Quella in cui la fruizione del riposo oltre il settimo giorno è legittima in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro, prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi. In tal caso, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale. Vi è poi l’ipotesi, in cui, in assenza di previsioni legittimanti, la scelta datoriale contrasta con l’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c. ed il lavoratore propone una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro. In questi casi la sussistenza del danno deve ritenersi presunta, il diritto non ha natura retributiva e si prescrive in dieci anni. Se poi il lavoratore sostiene di aver ricevuto un ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali, il quadro cambia ancora sotto il profilo dell’onere della prova, perchè questo danno ulteriore non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale”.

5 – Sulla natura del danno da usura psicofisica derivato dalla mancata fruizione del riposo settimanale e sul regime probatorio e prescrizionale allo stesso applicabile questa Corte, nel richiamare il principio di diritto già affermato da Cass. 20 agosto 2004 n. 16398, ha evidenziato “che l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicchè la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale….” (Cass. 10.8.2015 n. 16665).

6 – I precedenti di questa Corte, condivisi dal Collegio, inducono ad affermare la infondatezza dei motivi aventi ad oggetto la natura e la prova del danno e la inammissibilità delle ulteriori censure, in quanto esattamente sovrapponibili a quelle già ritenute non scrutinabili dalle Sezioni Unite.

Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. il Comune di Torino ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia del 21.10.2010 in causa C – 227/09 ed ha evidenziato che, proprio in considerazione di detta pronuncia, i giudici di merito avevano mutato orientamento, affermando la legittimità del sistema di turnazione adottato dall’ente territoriale.

La sentenza richiamata ha escluso che le disposizioni derogatorie contenute nella direttiva possano essere direttamente fatte valere dal singolo, anche in assenza di una previa trasposizione da parte del singolo Stato membro (affermazione questa che comporta la infondatezza del primo motivo di ricorso), ed ha poi aggiunto che ” compete agli Stati membri optare per la tecnica normativa che reputino più opportuna, tenendo presente che….siffatte deroghe possono essere effettuate in particolare attraverso contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali”.

Secondo la difesa del ricorrente, pertanto, in base ai principi affermati dalla Corte di Giustizia dovrebbe essere riconosciuta la legittimità del sistema di turnazione stabilito con l’accordo sindacale dell’8 luglio 1986 e con il successivo accordo del 21 giugno 2005.

Detti argomenti, peraltro, non possono essere esaminati perchè anche in questa sede, così come nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 143/2013, il ricorso da un lato non ha censurato in modo specifico l’affermazione fatta dalla Corte territoriale in relazione alla mancanza di una specifica disciplina legale o contrattuale, diversa dall’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.; dall’altro, a fronte della assenza nella sentenza impugnata di richiami alla concertazione sindacale, non ha indicato in che termini ed in quale sede la questione era stata prospettata nel giudizio di merito.

La inammissibilità dei motivi impedisce alla Corte ogni pronuncia sulla correttezza della soluzione di diritto adottata.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

7 – Il ricorso incidentale è inammissibile perchè prospetta questioni non affrontate nella motivazione della sentenza impugnata ed è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 269 c.p.c., n. 4.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo al giudice di legittimità di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (fra le più recenti in tal senso Cass. 18.10.2013 n. 23675).

Nel caso di specie la sentenza impugnata afferma a pag. 20 che il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda risarcitoria solo limitatamente al periodo 1.7.1998/31.8.2004 sicchè i ricorrenti incidentali per dolersi in questa sede della mancata liquidazione del danno subito in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 213 del 2004 avrebbero dovuto precisare in che termini ed in quale sede la questione era stata prospettata al giudice di appello.

Detta specificazione si imponeva anche perchè la sentenza impugnata respinge l’appello incidentale dei lavoratori (senza però precisare quale fosse il contenuto dello stesso) e dichiara inammissibile quello principale proposto dagli stessi avverso la sentenza definitiva, sul rilievo che quest’ultima aveva solo liquidato il quantum, mentre “la precedente sentenza non definitiva n. 587/07 che ne costituisce il fondamento non è stata contestata nella sua motivazione di fondo”.

7 – La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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