Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24562 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/11/2011), n.24562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4684-2007 proposto da:

RAFFINERIA ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GEN. GONZAGA DEL

VODICE 4, presso lo studio dell’avvocato BARTULI NAPOLEONE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

sul ricorso 8617-2007 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA

110, presso lo studio dell’avvocato MERLA GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAFFINERIA ROMA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 840/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/08/2006 r.g.n. 4542/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

Udito l’Avvocato BARTULI NAPOLEONE;

udito l’Avvocato MERLA GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 17 agosto 2006), respinge l’appello principale e quello incidentale, rispettivamente proposti dalla Raffineria di Roma s.p.a. e da C.G., avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3814 del 6 febbraio 2003, di rigetto del ricorso delle suddetta società.

La Corte d’appello di Roma precisa che:

a) con sentenza della medesima Corte d’appello di Roma – emessa tra le stesse parti il 29 marzo 1999 e confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 13840 del 2001 – è stato definitivamente stabilito che le clausole contrattuali di cui agli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. dei dirigenti di aziende industriali del 27 aprile 1995, che affidano agli arbitri la risoluzione delle controversie in materia di erogazione dell’indennità supplementare, prevedono un arbitrato irrituale;

b) per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, poichè all’arbitrato irrituale si applica la disciplina dell’art. 1722 c.c., n. 1, il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che queste ultime abbiano inteso in modo univoco attribuire al suddetto termine valore meramente orientativo (Cass. 3 gennaio 2001, n. 58);

c) pertanto, essendo il termine per l’espletamento del mandato ad arbitrare nella disponibilità delle parti, queste con volontà espressa, possono non solo non considerarlo essenziale, ma anche prorogarlo (anche in caso di controversie di lavoro);

d) ciò è avvenuto nel caso di specie, visto che alla seconda riunione (del 12 ottobre 1995) del Collegio arbitrale (svoltasi molto prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto dalla contrattazione collettiva) le parti presenti hanno chiesto, tramite i loro rappresentanti, al Collegio stesso di assegnare un termine ampio per il deposito delle memorie difensive, autorizzando a tal fine il Collegio ad emanare il lodo anche oltre il termine contrattuale medesimo;

e) l’assunto della società secondo cui il proprio rappresentante alla suddetta riunione era sfornito del potere di prendere la suddetta decisione è infondato, in quanto la procura speciale conferitagli, anche se di poco successiva (23 ottobre 1995) alla riunione stessa, era tuttavia di grande ampiezza comprendendo anche poteri sostanziali, in merito alla vertenza, e quindi deve ritenersi che includesse anche il potere di concedere agli arbitri un differimento del termine per l’emissione del lodo;

f) ciò trova ulteriore conferma nel fatto che alla terza riunione del 12 dicembre 1995 (successiva al conferimento della suddetta procura speciale) il Collegio arbitrale – in considerazione soprattutto di quanto insistentemente richiesto dal rappresentate della società – ha fissato termini ulteriori per il deposito di documenti e memorie, successivi alla scadenza del termine contrattuale indicato, e nel relativo verbale si è dato atto de consenso delle parti, che così hanno ratificato quanto era stato convenuto nelle precedente riunione;

g) infondata è anche la contestazione della società in merito alla mancata titolarità, da parte del difensore del C., del potere di proroga in argomento, in quanto la norma in base alla quale nell’arbitrato irrituale la proroga del termine concordata dai difensori non muniti di mandato speciale non è vincolante per la parte, presuppone che questa sia dissenziente, ove invece essa esprima il proprio consenso, come nella specie, si determina una ratifica dell’operato del rappresentante senza potere, con effetto retroattivo (ex art. 1399 cod. civ.);

h) l’appello principale è, pertanto, infondato perchè gli arbitri hanno esercitato il loro mandato secondo la volontà delle parti, anche nel momento della pronuncia conclusiva, risolutiva della controversia in via negoziale e vincolante per le parti come un atto di autonomia privata;

i) è infondato anche l’appello incidentale del C., proposto per il mancato riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., sulla base delle innumerevoli azioni intentate dalla società nei suoi confronti senza provvedere al riconoscimento del diritto fatto originariamente valere;

l) infatti, per la condanna per responsabilità aggravata è necessario che l’interessato offra la prova dell’esistenza nel comportamento dell’avversario del dolo o della colpa grave, prova che non è stata raggiunta, non potendosi affermare, sulla base delle descritte circostanze, che la società abbia posto in essere un comportamento caratterizzato dalla volontà di agire nella consapevolezza di sostenere tesi infondate pur di contrastare le legittime richieste del C..

2.- Il ricorso della Raffineria di Roma s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste con controricorso C. G., che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un unico motivo.

Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Con 11 primo motivo del ricorso principale, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 11 agosto 1973, art. 5, comma 2, art. 533(all’epoca vigente) e dell’art. 19, comma 12. c.c.n.l. dirigenti;

b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e contraddittoria motivazione.

Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, sulla base dell’art. 1722 c.c., comma 1, della L. n. 533 del 1973, art. 5, comma 2, (all’epoca vigente), del suddetto art. 19, comma 12 nonchè della sentenza di questa Corte 3 gennaio 2001, n. 58, la proroga disposta dalle parti del termine contrattuale per l’emissione del lodo non è ammissibile.

E si aggiunge che tale violazione normativa darebbe luogo anche ad una contraddizione nella motivazione, visto che nella sentenza la suddetta normativa è richiamata.

3.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa (nella sostanza) motivazione e non veritiera enunciazione dei “fatti processuali”.

Si contesta l’affermazione contenuta nella sentenza in ordine alla sussistenza di una valida espressione della volontà delle parti di disporre la proroga in argomento.

4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e incompleta motivazione su un punto essenziale della controversia.

Si sostiene l’erroneità e la incompletezza della motivazione relativa al rigetto della domanda del C. di condanna della società Raffineria di Roma al risarcimento dei danni per lite temeraria, basato sulla ritenuta insussistenza della prova del dolo o della colpa grave.

Si osserva, al riguardo, che:

a) dagli atti di causa risulta che il 21 marzo 1996 la società notificò un atto di decadenza al Collegio arbitrale de qua a seguito del quale l’avvocato Napoleone Bartuli, all’epoca arbitro della società stessa, alla successiva riunione del 27 marzo 1996, abbandonò il Collegio arbitrale, provocando così l’interruzione della relativa attività che potette riprendere solo dopo che il Presidente del Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso del C., nominò il terzo arbitro (con provvedimento del 23 luglio 1996), ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ.;

b) tale comportamento della società posto in essere tramite il suddetto avvocato dopo avere accordato la proroga del termine, in esecuzione del contratto di arbitrato, costituisce di per sè evidente dimostrazione di malafede e quindi di dolo;

c) ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che il difensore della società stessa in tutto il presente giudizio è la medesima persona (avvocato Napoleone Bartuli) che originariamente la società aveva nominato come arbitro nell’ambito del Collegio in oggetto, con l’obbligo dell’imparzialità, e che, nel corso del giudizio, ha sostenuto tesi contrarie rispetto a quelle che risultano a lui riconducibili dagli atti del procedimento arbitrale.

Pertanto, si chiede di riformare la impugnata sentenza nel punto in cui la Corte d’appello ha respinto la domanda del C. di condanna della società Raffineria di Roma al risarcimento dei danni per lite temeraria e di provvedere anche alla relativa riforma in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

5.- Entrambi i ricorsi non sono fondati, per le ragioni di seguito precisate.

6.- Con riferimento ai motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, va ricordato che, in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nell’arbitrato libero (o irrituale), il contenuto dell’obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito;

conseguentemente, applicandosi all’arbitrato irrituale la disciplina dell’art. 1722 c.c., n. 1, il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo (Cass. 3 gennaio 2001, n. 58; Cass. 28 luglio 1995, n. 8243).

Tale ultima evenienza comporta anche la possibilità per le parti di accordarsi su una proroga del termine originario infatti la scadenza del termine stabilito dalle parti per il deposito della decisione degli arbitri irrituali, di regola esaurisce il mandato ad essi conferito e fa venir meno i poteri degli stessi, per cui la loro successiva attività è priva di efficacia se le parti non abbiano concordato la proroga, ma, atteso il carattere negoziale del rapporto, è possibile che le parti, pur stabilendo un termine per l’espletamento dell’incarico, ne escludano in concreto la natura essenziale, dando ad esso un valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite, ovvero che deleghino agli stessi arbitri il potere di prorogare il termine, in presenza di determinate condizioni o entro certi limiti temporali. Il relativo accertamento, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass. 8 settembre 1983, n. 5523; Cass. 24 ottobre 1974, n. 3090).

Peraltro, la proroga del termine concordata dai difensori non muniti di mandato speciale non è vincolante per la parte che abbia negato il proprio consenso alla proroga medesima (Cass. 30 gennaio 1985, n. 57).

Nè va omesso di considerare che, in linea generale, la procura che conferisca il potere di decidere, a nome della società, le modalità di definizione dei rapporti controversi – quindi anche se transigere, sottoporre la questione al giudice o agli arbitri, o resistere – non può essere interpretata quale conferimento di rappresentanza di ordine meramente processuale, atteso che l’anzi detto potere di scegliere ed attuare la migliore soluzione dei rapporti stessi rivela tipiche caratteristiche sostanziali e negoziali (Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 22 giugno 2005, n. 13347; Cass. 4 maggio 2004, n. 8241).

6.1.- Dalla lettura coordinata dei suddetti principi si desume, per quel che qui interessa, che nell’arbitrato irrituale – quale è quello di cui si discute (Cass. 8 novembre 2001, n. 13840 e Cass. 27 gennaio 2011, n. 1937) – il termine per l’adozione del lodo è essenziale (in quanto ne rappresenta una caratteristica indefettibile), con ciò intendendosi che deve essere previsto al fine di evitare che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito, tanto che, in caso di mancata previsione, deve farsi ricorso al giudice, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ. (Cass. 21 gennaio 1999, n. 525).

Le parti tuttavia sono libere di accordarsi, in modo non univoco, nel senso di attribuire al suddetto termine valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite, ovvero nel delegare agli stessi arbitri il potere di prorogare il termine, in presenza di determinate condizioni o entro certi limiti temporali.

La proroga può anche essere concordata dai difensori delle parti, ma se questi non sono muniti di mandato speciale perchè la relativa decisione sia vincolante per la parte è necessario che essa non abbia negato il proprio consenso alla proroga medesima.

Il rappresentante della parte che sia munito di procura speciale, comprensiva del potere di transigere e di ampi poteri in merito all’individuazione del modo migliore per chiudere la controversia la cui decisione sia stata deferita ad un Collegio arbitrale, si deve ritenere investito anche del potere di concedere agli arbitri un differimento del termine per remissione del lodo, concordato con l’altra parte.

L’accertamento relativo alla sussistenza dei suddetti elementi, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.

6.2. A ciò consegue che, nella specie, la Corte d’appello di Roma si è attenuta ai suddetti principi e, sulla base di una corretta interpretazione della normativa da applicare, è pervenuta ad una ricostruzione dei fatti processuali non censurabile in questa sede perchè sorretta da logica e coerente motivazione.

Si ricorda, al riguardo, che èjus receptum che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire V identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (vedi, per tutte: Cass. 8 agosto 2007, n. 17477; Cass. 16 gennaio 2007, n. 828).

Nel suddetto ambito, la asserita non veridicità o corrispondenza agli atti processuali della ricostruzione della vicenda operata nella sentenza impugnata, che nella prospettazione della società ricorrente avrebbe viziato la relativa motivazione, non può comunque essere qui esaminata, perchè, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), gli atti e i documenti sui quali la relativa censura si fonda non sono stati prodotti nè ne è stato indicato il contenuto.

7. Infondato è anche l’unico motivo del ricorso incidentale.

Per costante e condiviso orientamento di questa Corte, l’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero del difetto della normale prudenza (comma 2) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo, e all’an ed al quantum dei danni di cui è chiesto il risarcimento, risponde ad esatti criteri logico-giuridici (Cass. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. 24 luglio 2007, n. 16308; Cass. 18 settembre 2003, n. 13071).

La sentenza attualmente impugnata, con motivazione esente da vizi logici, ha escluso che. nella specie, si sia raggiunta la prova dell’elemento soggettivo richiesto per la condanna per lite temeraria.

Conseguentemente, la censura qui prospettata non può essere accolta.

8.- In sintesi entrambi i ricorsi, principale e incidentale, devono essere respinti.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della Raffineria Roma s.p.a., nei termini di cui in dispositivo, in considerazione sia della soccombenza “assolutamente prevalente” della società (già sottolineata da Cass. 8 novembre 2001, n. 13840 cit.), sia delle reiterate e defatigatorie iniziative processuali poste in essere dalla stessa in relazione alla presente vicenda.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

Condanna la Raffineria Roma s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 5000 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il, 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA