Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24562 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24562

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21127/2012 proposto da:

M.P., C.F. (OMISSIS), SE.DI.L. S.R.L. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO CICCOTTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA FORTUNAT, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE TERRITORIALE LAVORO MILANO, C.F. (OMISSIS), già DIREZIONE

PROVINCIALE LAVORO MILANO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento primo motivo assorbito il secondo;

udito l’Avvocato MUSTI ANDREA per l’Avvocato CICCOTTI ENRICO;

udito l’Avvocato NATALE GAETANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4725 del 2009, decidendo sull’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti degli attuali ricorrenti, per l’importo di Euro 75.667,10, dichiarava l’inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto da M.P., in proprio e quale legale rappresentante della SE.DI.L. s.r.l..

2. Il predetto provvedimento del Tribunale, denominato sentenza, è stato gravato da appello – deciso con la sentenza della Corte d’appello di Milano (discussa all’udienza collegiale del 2 febbraio 2012 e pubblicata il 20 marzo 2012), impugnata con il ricorso all’esame del Collegio – e da ricorso per cassazione, deciso da questa Corte, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2012, con sentenza pubblicata il 7 febbraio 2012, n. 1717.

3. Nell’impugnazione di legittimità questa Corte, rilevato il contrasto giurisprudenziale in tema di impugnazione dei provvedimenti giudiziari in materia di pagamento di sanzioni amministrative, ha aderito all’orientamento secondo il quale il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 ha bensì attribuito, in via di regola, la competenza alla Corte d’appello, con eccezione, però, dell’impugnazione dell’ordinanza dichiarativa d’inammissibilità delle impugnazioni per mancata osservanza del termine, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, non modificato dall’articolo 26 citato D.Lgs. (Cass. 24 novembre 2009 n. 24748, 22 aprile 2010, n. 9667, 2 agosto 2010 n. 18009, 8 giugno 2011n. 12521) e ha dichiarato ammissibile l’impugnazione ed escluso alcun rilievo alla formale denominazione del provvedimento impugnato (sentenza anzichè ordinanza).

4. Conseguentemente, delibando quell’impugnazione, questa Corte, rimarcando la correttezza dell’impugnazione proposta in sede di legittimità, ha già cassato, con rinvio al Tribunale, la sentenza di primo grado (n. 4725 del 2009), sentenza risultata, invece, confermata (ancorchè per errore materiale nel dispositivo sia riprodotto diverso numero, corrispondente al numero progressivo dell’atto di appello), nell’impugnazione di appello proposta dalla medesima parte, con la sentenza della Corte di appello di Milano impugnata, con il ricorso ora all’esame del Collegio.

5. Avverso tale sentenza ricorre M.P., in proprio e quale legale rappresentante della SE.DI.L. s.r.l., con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, la Direzione provinciale del lavoro di Milano, eccependo il difetto di interesse della parte ricorrente alla declaratoria di inammissibilità del gravame da essa stessa proposto.

6. Osserva il Collegio che il regime impugnatorio esperibile nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in esame è stato già definito, da questa Corte, con la sentenza pubblicata il 7 febbraio 2012, n. 1717 (richiamata nel paragrafo 3 che precede) e tanto basta, perchè logicamente prioritario, per ritenere improponibile il giudizio di appello definito con la sentenza ora impugnata, risultando peraltro assorbita la questione della conferma, da parte della Corte territoriale, di quella stessa sentenza ormai travolta dalla citata sentenza di questa Corte.

7. Sull’interesse all’impugnazione solo qualche rilievo s’impone ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di appello e in questo giudizio di legittimità.

8. Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 433 c.p.c., comma 2), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra i quali essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria, a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c. (così, da ultimo, Cass. 16 settembre 2015, n. 18162).

9. Solo a seguito del deposito in cancelleria della sentenza, completa di motivazione, la decisione può essere investita di censure specifiche e motivate mediante impugnazione, dovendo l’impugnazione, non legittimamente esperibile in base alla mera soccombenza, fare puntuale riferimento alle ragioni della sentenza impugnata, in riferimento ai motivi denunciabili a norma dell’art. 360 c.p.c. (v. Cass., Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16399).

10. Nondimeno le ragioni dell’impugnazione devono essere conformate alla sussistenza del pregiudizio che si assume dalla sentenza gravata e all’attualità dell’interesse alla rimozione, con il gravame, di una decisione reputata pregiudizievole e non conforme a diritto.

11. Inoltre, per il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione dalla quale si reputa pregiudicata, senza che possa proporre una successiva impugnazione (cfr., sull’attualità dell’interesse ad impugnare, da ultimo, Cass., Sez. U 28 aprile 2017,n. 10553; fra le tante, Cass. 29 novembre 2016, n. 24332).

12. Ciò vale ancor più laddove la facoltà di critica risulti esercitata in una duplice sede d’impugnazione, confidando nella corretta proposizione di almeno uno dei mezzi di gravame prescelti, così provocando il doppio, coevo e dispendioso esercizio della giurisdizione d’impugnazione.

13. La Corte d’appello, inammissibilmente intervenuta su un gravame improponibile con l’appello (come chiarito da Cass. n. 1717/2012 cit. in adesione ad altri precedenti conformi ivi richiamati), ha confermato la declaratoria in rito di primo grado, travolta dalla definizione dell’impugnazione di legittimità intervenuta nelle more tra la lettura del dispositivo in udienza e la pubblicazione della sentenza, senza, peraltro, che ai Giudici del gravame venisse in alcun modo segnalata la contemporanea pendenza, innanzi alla Corte di legittimità, dell’impugnazione già discussa una manciata di giorni prima della discussione collegiale innanzi alla Corte milanese.

14. La sentenza di appello dev’essere, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., per aver delibato un’impugnazione che non poteva essere proposta innanzi alla Corte d’appello.

15. Le spese dei giudizi di appello e di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, in considerazione del delineato comportamento processuale della parte opponente che ha promosso un doppio giudizio di impugnazione.

PQM

 

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, per il giudizio di appello, in Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali; per il giudizio di legittimità, in Euro 200,00 per esborsi, oltre Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge oltre accessori di legge e spese generali in misura del quindici per cento.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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