Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24562 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5303-2017 proposto da:

SOGESTA DI B.G. & C SAS in persona socio

accomandatario e legale rappresentante in carica, Prof.

B.G., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO MANCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, INA ASSITALIA SPA, FONDIARIA SAI SPA;

– intimate –

Nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), UNIPOLSAI ASS SPA, in persona dei

propri rappresentanti legali, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,

che le rappresenta e difende giuste procure in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

SOGESTA DI B.G. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 786/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 10 febbraio 2017, affidato a quattro motivi, Sogesta S.a.S. di B.G. & C. chiede la cassazione della sentenza numero 786/2016 emessa dalla Corte d’appello di Lecce, depositata il 23 agosto 2016 (corretta dell’errore materiale con ordinanza del 14/12/2016). La società Generali Italia S.p.A. e la società Unipol SAI assicurazioni S.p.A. (in qualità di coassicuratrici), intimate dal ricorrente, partecipano al giudizio con controricorso e svolgono a loro volta ricorso incidentale, notificato per via telematica il 21/3/2017, affidato a due motivi.

2. La Corte d’appello, in accoglimento del primo motivo di impugnazione dedotto dalle compagnie assicuratrici avverso la sentenza di primo grado del tribunale di Lecce, adita dalla società assicurata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di indennizzo della società assicurata, chiesto con rito monitorio dopo l’esperimento di una perizia contrattuale, ritenendo che la clausola n. 13 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, nella parte in cui prevede la corresponsione dell’indennizzo degli stampi industriali “soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno riparate o ricostruite”, non ponesse in essere una condizione impossibile a carico dell’assicurato, bensì una decadenza “di fatto” che si è verificata, ex art. 2965 c.c., per fatto imputabile all’assicurato. Inoltre, in rigetto di altro motivo di appello delle società assicuratrici, la Corte di merito riteneva che la perizia contrattuale compiuta dal collegio peritale fosse valida in quanto conforme all’incarico dato dalle società assicuratrici che hanno dato mandato ai periti di valutare i beni danneggiati in base alla clausola n. 20 del contratto che prevede “la valutazione a nuovo dei macchinari, attrezzature, arredamento”, e non secondo la clausola n. 13 che prevede specificamente “la valutazione degli stampi al costo di riparazione di ricostruzione, in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime” ritenendo che per la valutazione di detti beni strumentali, nel dubbio sull’interpretazione da darsi alle clausole tra loro connesse, prevalga l’interpretazione a favore del contraente ex art. 1370 c.c.. L’impugnazione in cassazione coinvolge tutti i punti della sentenza sopra indicati.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. RICORSO PRINCIPALE. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1354 e 1419 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la condizione sospensiva apposta nella clausola n. 13 in questione deve ritenersi illecita ovvero impossibile. L’assunto del ricorrente è che la clausola pospone la corresponsione dell’indennizzo all’attuazione della riparazione delle cose oggetto dell’assicurazione e, così operando, snatura l’elemento strutturale della negoziazione svilendo il nesso di corrispettività tra le contrapposte prestazioni, posto che la condizione va a gravare sull’assicurato e sul rischio d’impresa oggetto di copertura assicurativa che lo stesso contratto avrebbe dovuto trasferire in capo all’assicuratore, ponendo all’assicurato un onere di preventivo esborso di un’ ingente somma necessaria per la prosecuzione dell’attività aziendale, con inevitabili conseguenze sulla stessa solvibilità della società, data l’entità delle poste monetarie in gioco. La Corte territoriale avrebbe dovuto pertanto ritenere nulla la clausola, escludendo che gli effetti di tale clausola si potessero ripercuotere sull’intero contratto, in quanto si tratta di una clausola che non si riferisce a un elemento essenziale del contratto e non è in rapporto inscindibile con le altre pattuizioni.

1.1. Il motivo è inammissibile e infondato per quanto di ragione. 1.2. Giova richiamare che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ritenuto che la clausola contenuta in un contratto di assicurazione, in virtù della quale venga prevista la non operatività dell’assicurazione della responsabilità a determinate condizioni, non impossibili per l’assicurato, non ha carattere nè di clausola vessatoria, nè di clausola limitativa di responsabilità dell’assicuratore, in quanto essa tende solo a delimitare l’oggetto della garanzia prestata, nonchè i precisi termini dell’obbligazione assunta dall’assicuratore; delimitazione che – in quanto tale – non è perciò soggetta – a fini di validità – ad approvazione per iscritto. In linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016; Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741).

1.3. In siffatta prospettiva si predica che si ha delimitazione dell’oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, laddove è delimitativa della responsabilità quella che ha l’effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell’oggetto del contratto, sarebbe altrimenti insorta. In quest’ultimo caso, la clausola può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali. La relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016, in relazione alla clausola claims made).

1.4. Orbene, la tesi dell’apposizione di una condizione che, se non realizzata, faccia venir meno la pretesa contrattuale, dal giudice del merito è stata ritenuta non delimitativa della responsabilità, in quanto riferita a un diritto di indennizzo, derivante da un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio, ove l’onere di preventivo esborso a carico dell’assicurato non ha snaturato il rischio oggetto dell’assicurazione, ma ha limitato l’oggetto della prestazione al rimborso delle spese di riparazione di stampi industriali di cui non è stata neanche dimostrata la obiettiva irrealizzabilità.

1.5. La clausola, che sul piano formale è risultata essere specificamente sottoscritta, è stata ritenuta meritevole di tutela perchè non impone una delimitazione di responsabilità sull’assicuratore, ma pone una condizione lecita e possibile, delimitante l’ oggetto della prestazione assicurativa, che è stata preventivamente accettata dall’assicurato e, pertanto, non è in grado di snaturare la ripartizione del rischio di incendio indicato nel contratto di assicurazione. Pertanto, anche volendo valutare l’interpretazione data sotto lo spettro di un’interpretazione complessiva che attribuisce a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell’atto (1363 c.c.), e che comunque assicura un’interpretazione a favore del contraente più debole (art. 1370 c.c.), è il caso di sottolineare che l’indennizzo che “verrà corrisposto dalla società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate” dalla Corte di merito è stato ritenuto essere frutto di un bilanciamento di interessi preventivamente valutati al tempo della stipula del contratto, e ciò al fine di determinare il premio assicurativo corrispondente al rischio assicurato. La pattuizione, pertanto, nell’economia del contratto di assicurazione, è stata intesa nel senso di circoscrivere l’adempimento della prestazione all’esborso, per sua natura non inesigibile, che l’assicurato deve affrontare per la riparazione.

1.6. Un giudizio di tal tenore, pertanto, appare del tutto congruente con i criteri indicati da questa Corte di legittimità per scrutinare la validità delle condizioni apposte nel contratto di assicurazione. Esso, dunque, è incensurabile in tale sede.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 2965 c.c. nella parte in cui la Corte di merito, dopo avere rilevato che si trattava di una clausola vessatoria valida, in quanto specificamente sottoscritta dalla parte, ha rilevato che si fosse verificata una “decadenza” dal diritto dell’assicurato di ricevere il pagamento per mancato avveramento della condizione sospensiva per fatto a lui imputabile, senza avere considerato la nullità del patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto, ex art. 2965 c.c..

2.1. Il motivo è infondato alla luce di quanto sopra riferito in merito al corretto inquadramento giuridico da darsi alla fattispecie in esame. Il contratto di assicurazione infatti consente di apporre condizioni al diritto di indennizzo, potendo la prestazione assicurativa dipendere da una “condizione di avveramento”, ove giudicata meritevole di tutela dalla Corte di merito.

2.2. Per quanto riguarda il carattere vessatorio o meno di detta clausola che impone una decadenza contrattuale, la censura è inammissibile per le ragioni di seguito espresse con riferimento al terzo motivo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e ex art. 360 c.p.c., n. 3.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. La ricorrente svolge considerazioni in ordine alla nullità della clausola, da considerarsi vessatoria nella parte in cui nei fatti ha comportato una decadenza contrattuale a carico dell’assicurato, ai sensi dell’art. 2965 c.c., muovendo da un presupposto di fatto, vale a dire che la clausola n. 13 non sia stata specificamente sottoscritta. Il giudice di merito, nell’ambito della sua attività di valutazione del fatto, ha rilevato che la clausola in questione è stata specificamente approvata per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e, dunque, la censura in ordine alla nullità della clausola vessatoria per carenza del requisito formale di specifica sottoscrizione non si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di merito.

3.3. Inoltre, il motivo, con riferimento a quest’ultimo punto, manca di specificità e autosufficienza perchè l’atto de quo non è stato allegato al ricorso, con indicazione della fonte di provenienza, in modo da rendere possibile un suo esame diretto ex art. 366 c.p.c., n. 6 e pertanto tale omissione rende impossibile ogni ulteriore valutazione in sede di giudizio di legittimità (v. Cass.S.U. n. 24282/2014).

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia su fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al “patto aggiunto” che riguarda l’aumento del premio in considerazione del valore degli stampi in questione, non specificamente sottoscritto, allegato all’appendice della polizza.

4.1. Il motivo è inammissibile. Anche in tal caso manca ogni allegazione idonea a far ritenere integrato il requisito di autosufficienza dei requisiti ex art. 366 c.p.c., n. 6, per potere scrutinare se vi sia stata una siffatta omissione, data la mancata produzione in allegato del documento, come sopra riferito al punto 3.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato per quanto di ragione.

6. RICORSO INCIDENTALE. Le controricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1905,1908 e 1362 c.c. in quanto gli stampi, che erano assicurati con un indennizzo commisurato al solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato d’uso ed utilizzabilità, sono stati valutati come “macchinari e attrezzature” la cui perdita era da valutare “al nuovo”, senza considerare che l’art. 13 costituisce una deroga sia in relazione ai beni oggetto di assicurazione che in relazione ai criteri per la valutazione del danno, essendo beni soggetti a obsolescenza tecnica e a variazioni di mercato. In tal modo censurano il ragionamento del giudice di merito che ha ritenuto valida la perizia contrattuale che, invece, si sarebbe discostata dal contenuto del contratto. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono l’omesso esame di una circostanza ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevabile nel fatto che se nel mandato assegnato congiuntamente ai periti era stato richiamato l’art. 20 delle condizioni generali del contratto, questo non significava che le parti avessero inteso derogare agli altri criteri di indennizzo, come ha inteso la corte d’appello.

6.1. L’impugnazione posta in siffatti termini e senza subordinazione dell’esame all’esito del ricorso principale, è inammissibile. La “ratio” della disciplina del ricorso incidentale subordinato è di consentire alla parte, che avrebbe di per sè accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l’assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata (v. da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 13651 del 30/05/2018).

6.2. La censura riguarda un capo della decisione della Corte d’appello su cui la parte ha perduto ogni interesse concreto a ottenere una decisione, in ragione dell’accoglimento della tesi principale dell’intervenuta decadenza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato. Non vi è ragione, pertanto, di mettere in discussione la validità di una perizia contrattuale non più utile a regolare il rapporto contrattuale che è venuto meno per altra causa. Il ricorso incidentale, pertanto, per come è stato proposto, risulta preliminarmente inammissibile in quanto non sorretto da un interesse concreto a ottenere, del tutto autonomamente dall’esito dell’impugnazione principale, una decisione della Corte di legittimità, su una questione che era passibile di rimanere assorbita dal rigetto del ricorso principale, ex art. 100 c.p.c..

7. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensando le spese tra le parti reciprocamente soccombenti. Conseguentemente, condanna entrambe le parti al versamento del contributo unificato.

PQM

1. Rigetta il ricorso principale;

2. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

3. Compensa le spese tra le parti;

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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