Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24562 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7946/2019 proposto da:

D.S., difeso e rappresentato dall’avv. Luca Zuppelli, giusta

procura speciale in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I

sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brescia, con decreto depositato in data 1.02.2019, ha rigettato la domanda di D.S., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il giudice di merito ha, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese d’origine perchè la famiglia che lo aveva ospitato, dopo che lo stesso era fuggito dal suo villaggio a seguito di un attacco dei ribelli ed aveva girovagato per tre anni, lo aveva accusato di essere, a sua volta, un ribelle e lo aveva minacciato di denunciarlo alla polizia se non avesse lasciato il (OMISSIS)).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione D.S. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6 T.U.I..

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito non ha tenuto conto della documentazione prodotta, delle dichiarazioni precise e dettagliate svolte sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale e non ha attivato i poteri officiosi necessari ad un’adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza, senza valutare altresì la richiesta di protezione umanitaria.

2. Il motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente non ha avuto cura di indicare la natura ed il contenuto della documentazione prodotta, specificare le doglianze svolte in relazione alla valutazione delle sue dichiarazioni effettuata dal Tribunale e precisare sulla base di quali allegazioni il giudice di merito avrebbe dovuto attivare i propri poteri officiosi.

Infine, dall’esame del decreto impugnato emerge che la domanda di protezione umanitaria è stata valutata e rigettata e quindi il ricorrente non chiarisce quali censure svolga sul punto.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha motivato la valutazione d’inattendibilità del suo narrato sulla base di mere asserzioni inidonee a far comprendere le ragioni per cui la sua vicenda è stata considerata priva di autenticità e vaga ed è venuto meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate in modo dettagliato (vedi pagg. 3 e 4 del decreto impugnato) le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile, riconducibili ai molti punti oscuri del suo racconto (epoca dell’attacco al suo villaggio e quando sarebbe stato ospitato dalla famiglia che poi voleva denunciarlo), ed alla implausibilità dello stesso (sui motivi che avevano indotto la famiglia che lo aveva ospitato a minacciare di denunciarlo).

D’altra parte, il ricorrente neppure ha allegato – se non genericamente la grave anomalia motivazionale del decreto impugnato, come detto, unico vizio attualmente censurabile in Cassazione, non confrontandosi minimamente con la valutazione di inattendibilità e non credibilità del suo racconto effettuata dal giudice di merito, limitandosi ad una contestazione generica ed astratta avulsa del tutto dalla vicenda processuale di cui è causa.

Il ricorrente, nel dedurre anche in questa sede il pericolo di danno grave in caso di ritorno in patria prescindendo dal giudizio di non credibilità formulato dal giudice di merito, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal Tribunale di Brescia.

Infine, il ricorrente ha lamentato che il giudice di merito è venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, non considerando che questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine – analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta l’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza nonchè violazione dell’art. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15.

Lamenta il ricorrente che il decreto in oggetto ha previsto l’entrata in vigore delle norme più significative dopo 180 giorni a dispetto delle pretese ragioni di urgenza.

Inoltre, la previsione del rito camerale per un processo che ad oggetto i diritti fondamentali costituisce una palese violazione del principio del diritto di difesa e principio del contraddittorio.

6. Entrambe le questioni di legittimità sollevate sono infondate.

Quanto al dedotto difetto dei requisiti della necessità ed urgenza, questa Corte ha già statuito è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime. (Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 01).

Quanto alla previsione del rito camerale, questa Corte ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte. (Cass. n. 17717 del 05/07/2018).

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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