Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24562 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23259-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 903/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 903/16/14, depositata il 14/03/2014, con la quale la CTR della Sicilia, ha confermato la decisione del giudice di prime cure che, aveva dichiarato il diritto di C.L. al rimborso delle imposte versate per IRPEF, relativamente agli anni 1990/1991/1992, giusta disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, secondo il quale ai contribuenti interessati dal sisma del 1990, verificatosi nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, spettava di pagare soltanto il 10% del dovuto;

la CTR della Sicilia, per quanto qui rileva, fondava il riconoscimento del diritto al rimborso, con riferimento all’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, che aveva statuito la definizione delle posizioni sospese, con il pagamento, entro il 31 marzo del 2008, del 10% del debito d’imposta dovuto;

avverso la pronuncia della CTR, ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo;

C.L., ritualmente intimato, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 345 del 1992, art. 21, comma 2, per avere la CTR, erroneamente, ritenuto che l’istanza di ripetizione dell’indebito per le imposte corrisposte dai contribuenti siciliani colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990, sia soggetta al termine di decadenza stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, come prorogato fino al 31/3/2008;

2. il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito vengono esposte;

3. il quesito posto al Collegio consiste nello stabilire, se il presupposto per la restituzione delle somme versate dal contribuente debba identificarsi, solo, con l’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, art. 9, laddove si è verificato il presupposto per la restituzione della somma, indebitamente, corrisposta dal contribuente, o con il termine, successivamente, prorogato dalla L. n. 17 del 2007;

4. la questione posta dalla ricorrente ha trovato, infatti, soluzione nella norma di interpretazione autentica, contemplata nella L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che così dispone: “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi del Ministro per il coordinamento della protezione civile O. 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al dieci per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio, n. 31, di conversione del D.L. 21 dicembre 2007, n. 248….”;

5. a tale arresto interpretativo è pervenuta questa Corte (Cass. n. 15252/16), ribadendo che, in tema di agevolazioni tributarie, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, di conseguenza i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992, per un importo superiore al 10%, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008;

6. il presupposto del rimborso del 90% delle somme versate si è concretizzato, quindi, con il D.L. n. 248 del 2007, convertito nella L. n. 31 del 2008, entrata in vigore il 1 marzo 2008, di conseguenza deve ritenersi tempestiva l’istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 17/3/2009;

7. il ricorso alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Considerato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità al difensore antistatario del contribuente, nella persona dell’avv. Giuseppe Vaccaro, nella misura di Euro 3000,00, per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2019

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