Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24561 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24561

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18120-2015 proposto

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

D.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUIDO LOMEO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1947/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/01/2015, R. G. N. 2159/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo del

ricorso, assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega verbale GAETANO GRANOZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1947/2014 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 9.6.2009 da Poste Italiane spa a Giuseppe D. condannando la società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno versandogli una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso sino a quello delta effettiva reintegrazione.

2. Il licenziamento era stato adottato perchè in data 5.11.2008, presso la PDL n. 7 dell’UP di Palermo 9 ove era applicato il D., era stata riscontrata una deficienza di Euro 8.491,86 che, sulla base dei riscontri e delle dichiarazioni dello stesso dipendente, era stata attribuita ad una possibile sottrazione di una mazzetta di Euro 8.500,00, quasi corrispondente all’importo che era stato “poggiato” sulla macchina affrancatrice PT Label dello sportello e perchè nessuna denunzia/segnalazione era stata sporta in merito. Era stata, quindi, ravvisata una completa negligenza e mancanza di attenzione verso gli obblighi in materia di custodia del denaro in affidamento, per avere provocato una sottrazione di banconote di cui il dipendente aveva la detenzione.

3. A fondamento della propria decisione i giudici di secondo grado hanno rilevato che: a) la contestazione era stata tempestiva perchè l’ispezione in merito alla segnalazione pervenuta nel dicembre del 2008, si era conclusa nel mese di aprile 2009 di talchè la contestazione dell’addebito del 7.5.2009 doveva considerarsi avvenuta in un termine congruo e giustificato; b) per la condotta oggetto dell’addebito, consistita in una negligenza nell’avere lasciato il denaro poggiato su un macchinario consentendo che altri se ne impossessassero, il CCNL non prevedeva la sanzione del licenziamento senza preavviso, stabilita solo per comportamenti dolosi ovvero quando fosse derivato un pregiudizio, effettivo o potenziale, a carico di Poste o di terzi; c) analogamente la condotta citata non era sanzionabile con il licenziamento con preavviso, statuito solo quando dal comportamento negligente o dalla violazione di legge, di regolamenti o degli obblighi di servizio, fosse derivato un pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni alla società o a terzi o anche con gravi danni alle persone; d) la sanzione, pertanto, irrogata si palesava sproporzionata rispetto al fatto commesso e doveva essere annullata.

4. Per la cassazione propone ricorso Poste Italiane spa affidato a tre motivi illustrati con memoria.

5. Resiste con controricorso D.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione alla giusta causa di recesso, la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 la violazione dell’art. 56 CCNL 2007, la violazione degli artt. 2043 e 2109 c.c. nonchè la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte territoriale, prescindendo da un esame dell’espressione e degli aspetti essenziali del fatto, qualificata come colposa una condotta consistita, invece, nell’avere deliberatamente abbandonato incustodita e a disposizione del personale e del pubblico una consistente somma di denaro in contanti senza riporla in cassaforte e nel volontariamente e consapevolmente taciuto ai superiori gerarchici il proprio comportamento sino all’ispezione.

2. Con il secondo motivo, in relazione al giustificato motivo soggettivo di recesso, la società si duole della violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, della violazione dell’art. 56 CCNL 2007, della violazione degli artt. 2043 e 2118 c.c. nonchè della violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.. In particolare deduce che la Corte distrettuale erroneamente aveva escluso la sussistenza del giustificato motivo soggettivo per la mancanza del “pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni alla società o a terzi o anche gravi danni alle persone” quando, invece, tale requisito era già presente nella esposizione della condotta contestata ed era insita nel fatto stesso addebitato.

3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si eccepisce, in relazione al risarcimento del danno, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.avendo la Corte di merito omesso qualsiasi statuizione sulle domande ed eccezioni formulate sul punto, nonchè sulle richieste istruttorie articolate.

4. I primi due motivi, per la loro connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.

5. E’ jus receptum che l’interpretazione dell’atto di licenziamento, ai fini della determinazione della contestazione mossa al lavoratore e la valutazione – sotto il profilo oggettivo e soggettivo – del comportamento del lavoratore stesso, al fine di stabilire se esso sia di entità tale da integrare giusta causa o giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, integrano accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e non incensurabili in sede di legittimità se sostenuti da adeguata e corretta motivazione (cfr. Cass. 13.6.1984 n. 3522).

6. L’interpretazione di una dichiarazione negoziale va condotta anzitutto in base alle parole che compongono la formulazione letterale della dichiarazione medesima, da cui va rilevata l’intenzione del dichiarante, se si tratta di dichiarazione negoziale unilaterale. Ove rispettoso di tale criterio ermeneutico ed immune da vizi logici e giuridici è, perciò, incensurabile in sede di legittimità (in termini Cass. 29.7.1995 n. 8324).

7. La contestazione dell’addebito deve soddisfare i requisiti di specificità (Cass. 17.5.2005 n. 10292) e di immutabilità relativamente ai fatti contestati (cfr. Cass. 23.3.2006 n. 6454): ciò perchè rappresenta un essenziale elemento di garanzia per il lavoratore (cfr Cass. 23.8.2006 n. 18377).

8. Orbene, in applicazione delle succitate regole la Corte territoriale, interpretando l’atto in ogni sua parte e in ogni parola che lo componeva, ha sottolineato che la condotta addebitata fosse stata quella di avere reso possibile, per negligenza, che altri si impossessassero del denaro poggiato su un macchinario e che tale comportamento non rientrasse tra le ipotesi previste dal CCNL sanzionate con il licenziamento senza preavviso in quanto non caratterizzato da dolo.

9. Analogamente, non ha ritenuto compreso il fatto addebitato neanche nelle fattispecie punibili con il licenziamento con preavviso perchè la contestazione difettava del requisito del “pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni alla società e a terzi, o anche con gravi danni alle persone” richiesto dalla norma contrattuale e mai prospettato nella formulazione dell’addebito.

10. L’opzione interpretativa dei giudizi di secondo grado è corretta, perchè saldamente ancorata al dato letterale inequivocabile della frase oggetto di contestazione che è riferita nella sua chiara rappresentazione ad una data situazione di fatto e non è priva di logica adeguata perchè, una volta accertata l’impossibilità di sussumere il caso concreto nelle disposizioni contrattuali che prevedevano l’applicazione del licenziamento con o senza preavviso, ha considerato non proporzionata la sanzione irrogata.

11. Ciò è sufficiente per ritenere prive di fondamento le censure mosse ai fini del sindacato consentito in sede di legittimità: infatti, la circostanza che il D. avesse deciso deliberatamente di non riporre in cassaforte la mazzetta di banconote dell’importo di Euro 8.500,00 non risulta dalla contestazione così come non emerge che il tutto volontariamente e consapevolmente fosse stato taciuto ai superiori gerarchici.

12. Parimenti il terzo motivo è infondato.

13. Il giudice del merito può escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova senza essere tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui Io ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (in termini Cass. 15.7.2009 n. 16499; Cass. 16.6.1990 n. 6078).

14. Ciò detto, nel caso in esame i mezzi istruttori richiesti (istanze ai sensi dell’art. 210 e 213 c.p.c.) e riportati nel ricorso per cassazione, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni connessi alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, sono stati evidentemente disattesi per la loro natura meramente esplorativa e, quanto all’interrogatorio formale, perchè la circostanza articolata era estremamente generica ed ipotetica.

15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

16. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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