Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24561 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3620-2017 proposto da:

COMUNE DI GROSSETO, in persona del suo legale rappresentante, Sindaco

pro-tempore, Sig. V.C.A., considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO MASSIMO

RECHICHI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale

Dott. B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA SCOFONE

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EREDI GEOMETRA F.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1201/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso

chiedendo il rigetto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza numero 1201-2016, pubblicata in 6/7/2016, la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento parziale dell’appello proposto con citazione del 8/9 settembre 2011 da Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF ass.ni s.p.a, fideiubente), nel procedimento svoltosi nei confronti della compagnia assicuratrice Unipol, del Comune di Grosseto (committente garantito) e di F.R. (debitore e appaltatore, attore in primo grado, rimasto contumace in appello), rigettava la domanda riconvenzionale del Comune di Grosseto avente ad oggetto la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento, in favore del Comune, delle somme dovute in forza della polizza fideiussoria numero (OMISSIS) del 19/10/1998 e dell’atto aggiuntivo n. (OMISSIS) del 9/02/2000, per un ammontare complessivo di Euro 174.396,90, oltre interessi legali e maggior danno; confermava per il resto la sentenza resa dal Tribunale di Lamezia Terme depositata il 14/3/2011, e condannava il Comune alle spese di primo e secondo grado a favore della compagnia assicuratrice. La polizza fideiussoria e l’atto aggiuntivo, oggetto della controversia, erano stati posti a garanzia della corretta esecuzione del contratto di appalto pubblico per i lavori di sistemazione dei sottoservizi e pavimentazioni del Centro Storico del Comune di Grosseto.

2. Il Comune di Grosseto ha svolto ricorso per cassazione della sentenza, affidato a due motivi, notificato alla compagnia assicuratrice il 10 febbraio 2017 e agli eredi di F.R. il 14/2/2017, nel frattempo deceduto. La compagnia assicuratrice ha resistito con controricorso notificato. Il Pm ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in particolare per avere la Corte di merito omesso di considerare che il contratto autonomo di garanzia esclude in radice l’applicabilità della norma invocata, la quale prevede un meccanismo di estinzione automatica solo per le garanzie fideiussorie personali, accessorie all’obbligazione principale.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La deduzione di nullità della sentenza per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 inerisce a una fattispecie qualificata come polizza fideiussoria contenente una garanzia autonoma a prima richiesta, non controversa quanto alla sua qualificazione, bensì quanto alla sua inclusione tra le garanzie per la regolare esecuzione delle opere pubbliche. La Corte di merito ha ritenuto che alla parte (pubblica) che intende escutere tale garanzia sia opponibile l’eccezione di estinzione della garanzia per mancato collaudo nel termine previsto dalla legge di settore. In ragione del meccanismo ope legis per cui opera tale eccezione, non è ravvisabile dunque un’omessa considerazione di un “fatto rilevante”, oggetto di discussione, e pretermesso dal giudice, proprio perchè si tratta semmai di un vizio di interpretazione e si applicazione della legge di riferimento che, tuttavia, non è stato sollevato.

1.3. In ogni caso, una simile censura si porrebbe in conflitto con l’interpretazione data alla norma di riferimento da questa Corte in plurime decisioni, tra cui si ricorda la pronuncia resa da Cass. n. 18702/2015, ove si è sancito che l’eccezione di estinzione della garanzia, in questo ambito normativo, è proponibile anche dal garante autonomo, in quanto l’eccezione attiene alla validità e alla durata del contratto di garanzia, e non alla validità del contratto cui tale garanzia accede (v. Cass. n. 3326 del 2002 Rv. 552880 – 01; Cass. N. 2670 del 2008 Rv. 601719 – 01).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’applicazione della L. n. 741 del 1981, art. 5 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in tesi non applicato secondo il principio della successione delle fonti normative, sull’assunto che il D.P.R. n. 154 del 1999, art. 132, comma 2 in vigore dal 28 luglio 2000, dispone che le disposizioni del regolamento che riguardano l’applicazione del contratto si applicano anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Il ricorrente deduce che il contratto di garanzia autonoma (polizza fideiussoria) è stato stipulato in data 8/02/1999, con un’appendice del 9/02/2000 (di cui il ricorrente nulla riferisce in merito alla sua rilevanza ai fini di una diversa durata della garanzia), mentre risulta pacifico che l’ultimazione dei lavori di appalto è stata certificata il 4/11/1999, in vigenza della L. n. 741 del 1981, a fronte del certificato di collaudo emesso invece dal Comune in data 13/05/2003.

2.3. La norma di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 5 è stata abrogata dall’art. 231 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000, e quest’ultimo è stato reso applicabile solo per i contratti in corso di esecuzione e non esauritisi alla data della sua emanazione. In relazione alla fattispecie in esame, pertanto, alla data dell’entrata in vigore dell’art. 30, comma 2-ter, inserito nella L. n. 109 del 1994, di cui il D.P.R. n. 554 del 1999 è attuazione, il contratto di appalto non poteva considerarsi più in corso per rendersi ad esso applicabile la nuova disciplina, meno favorevole per l’appaltatore, mentre la vecchia disciplina prevedeva l’inefficacia della garanzia per il mancato collaudo entro otto mesi (6+2) dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori (v. L. n. 741 del 1981, art. 5),intervenuta il 4/11/1999, durante la vigenza della L. n. 741 del 1981.

2.4. La normativa successivamente intervenuta, in ogni caso, non ha inteso abrogare la ratio della norma, ma ha solo stabilito termini di decorrenza diversi, più favorevoli per il committente pubblico, ma comunque non superiori a uno o due anni a decorrere dalla data di certificazione di ultimazione delle opere, sempre nel caso in cui il ritardo nel collaudo finale non dipenda da fatto imputabile all’impresa appaltatrice, soppesando quindi solo diversamente i diversi interessi in gioco.

2.5. La legge sugli appalti pubblici, difatti, prevede l’automatica estinzione delle garanzie, decorso un determinato termine dalla fine (certificata) dei lavori, allo scopo di accelerare le procedure di collaudo e di limitare il più possibile i conseguenti costi a carico delle imprese. La ragione dell’estinzione della garanzia per il mancato collaudo entro il termine di legge è rinvenibile nella considerazione che, fra i costi dell’appalto di opere pubbliche, rientrano anche quelli inerenti alle garanzie obbligatoriamente prestate dall’appaltatore al committente pubblico, sicchè lo scopo della legge, nonchè l’equilibrio contrattuale sotteso alle norme in considerazione, risulterebbero in buona parte vanificati se i premi inerenti alle polizze fideiussorie continuassero a maturare a carico dell’imprenditore, nonostante il venir meno di ogni vantaggio o corrispettivo una volta ultimata l’opera. Tale ragionamento vale tanto più quando si consideri che detti costi potrebbero venire a gravare sullo stesso committente pubblico tramite le eventuali azioni proposte dall’appaltatore per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nel compimento del collaudo, effetto riflesso che le leggi in materia si propongono certamente di evitare.

2.6. Pertanto, una volta decorso il termine di legge per compiere il collaudo di opere regolate dalle leggi sugli appalti pubblici, si determina l’automatica liberazione dell’appaltatore dall’obbligo di pagamento dei premi alla società assicuratrice, la quale è legittimata, di conseguenza, ad opporre l’eccezione di estinzione della garanzia al beneficiario della polizza.

3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in merito alle spese di questo giudizio, come liquidate nel dispositivo, e poste a carico del ricorrente soccombente. Sussistono le condizioni per la condanna all’ulteriore quota di contributo unificato à sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

1. Rigetta il ricorso;

2. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15%, e ulteriori oneri di legge.

3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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