Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24561 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10960-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO

ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NACCARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO IANNANTUONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI

depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 149/10/13, depositata il 24/10/2013, con la quale la CTR della Puglia, in riforma della decisione del giudice di prime cure, ha riconosciuto il diritto di D.F. al rimborso delle imposte versate per IRPEF per l’anno 2005, ai sensi della L. n. 113 del 2008, art. 2, quale contribuente esercitante l’attività lavorativa in (OMISSIS) (FG), comune colpito dal sisma del 31/10/2002;

la CTR della Puglia, per quanto qui rileva, fondava il riconoscimento del diritto al rimborso, con riferimento al combinato disposto di cui alla L. n. 113 del 2008, ed alla L. n. 201 del 2008, art. 3, come interpretati da questa Corte (Sent. n. 20641/2007) in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in base alla quale è stata ritenuta applicabile la disciplina agevolativa, sia in riferimento a chi non aveva pagato i debiti tributari, sia a favore di chi, come l’attuale ricorrente, aveva regolarmente adempiuto agli obblighi tributari, e ribadiva, inoltre, la tempestività dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente;

avverso la pronuncia della CTR ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi;

D.F., ritualmente intimato, resiste con controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 201 del 2008, art. 3, della L. n. 103 del 2008, art. 2, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 1009, nonchè del D.M. 15 novembre 2002, art. 1, della L. n. 286 del 2002, art. 4 e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR, erroneamente ritenuto che le agevolazioni potessero applicarsi a soggetto che aveva prestato attività lavorativa (1 gennaio 2005) in data successiva al verificarsi del sisma (31/10/2002);

2. con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 2 del 2009, art. 6, comma 4 bis, della L. n. 201 del 2008, art. 3, comma 2, nonchè dei D.D.MM. nn. 14 e 15/11/2002 e 9/01/2009, art. 1, e dell’art. 2033 c.c., per avere la CTR, erroneamente, ritenuto che coloro che avevano regolarmente versato le imposte potessero beneficiare delle agevolazioni collegate all’evento sismico;

3. il ricorso non appare meritevole di accoglimento;

4. risulta, palesemente, inammissibile il primo motivo;

5. la doglianza mossa con tale mezzo di gravame, si fonda, infatti, su un assunto (“ciò che, infatti, rileva, ai fini del riconoscimento del beneficio, è la residenza o lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o di impresa alla data dell’evento sismico” – “è del tutto irrilevante, invece, l’aver prestato attività di lavoro dipendente negli anni oggetto di sospensione degli obblighi tributari”) che non trova riscontro, nemmeno, implicitamente, nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, e risulta del tutto privo di riferimenti a documenti, o trascrizioni della fase processuale dalla quale evincere che la questione prospettata con il motivo in disamina fosse stata oggetto di trattazione nella fase processuale di merito;

6. nè rileva il fatto che, la ricorrente pur ammettendo di non aver eccepito tale circostanza (difetto in capo al contribuente del requisito per accedere alle agevolazioni fiscali) nel corso delle precedenti fasi processuali, segnali che la sussistenza di detto requisito doveva essere vagliata d’ufficio dalla CTR, non avendo il contribuente dimostrato, come suo preciso onere, le condizioni di esistenza del credito vantato, atteso che, anche in relazione a ciò, la ricorrente omette di indicare e riportare, specificamente, le parti degli atti processuali interessati dalla doglianza dedotta con il mezzo di gravame in disamina;

7. alla luce di ciò, deve, pertanto, ritenersi che il motivo di ricorso non assolva agli oneri di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., come più volte specificato da questa Corte (S.U. n. 198747/18 – Cass. n. 18719/16);

8. quanto rassegnato in merito al primo motivo, esime il Collegio dal valutare quanto dedotto dal controricorrente con la memoria difensiva, in merito ai requisiti richiesti per accedere ai benefici agevolativi in questione, atteso che la pronuncia di questa Corte (ord. n. 7428/19), richiamata dal contribuente, tratta una tematica del tutto estranea alla “causa petendi” oggetto del presente giudizio, che concerne, invece, la tempestività della domanda avanzata dal contribuente per l’accesso alle agevolazioni, e l’ambito soggettivo di applicazione della normativa di favore, in particolare, il quesito consistente nello stabilire se detta normativa possa essere applicata anche nei confronti di chi, come l’odierno controricorrente, abbia corrisposto i tributi nei termini di legge;

9. parimenti infondato, è, infine, il secondo motivo;

10. il D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 4 bis, ha esteso ai soggetti residenti o aventi domicilio nei territori delle Regioni Molise e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, la disciplina prevista dalla L. n. 201 del 2008, art. 3, comma 2, a favore delle popolazioni delle Marche e dell’Umbria coinvolte negli eventi sismici del 1997, sulla base di tale combinato normativo, veniva, quindi, prevista la possibilità per i soggetti interessati di corrispondere l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, già oggetto di sospensione dei termini dei relativi versamenti, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere dal giugno 2009;

11. ciò premesso, il quesito posto al Collegio consiste nello stabilire se tale norma di favore operi nei soli confronti dei soggetti che non abbiano, alla data di entrata in vigore della disciplina stessa, ancora provveduto al pagamento, oppure anche, mediante lo strumento del rimborso del sessanta per cento del versato, nei confronti di chi, come l’odierno controricorrente, abbia corrisposto i tributi nei termini di legge;

12. la risposta, in conformità a consolidata giurisprudenza formatasi su fattispecie normative analoghe, non può che essere la seconda;

13. tale soluzione appare allineata a fondamentali canoni costituzionali, atteso che, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, assolutamente iniqua, a tutto danno del contribuente più diligente ed osservante della legge, tra soggetti passivi della medesima tributaria, vale a dire tra chi ha provveduto a pagare l’imposta, e chi non ha pagato;

14. in effetti, già con la sentenza n. 20641 del 2007, questa Corte, in riferimento a fattispecie del tutto analoga (sisma-Sicilia) ebbe ad affermare il principio secondo cui “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990,1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato e al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento, peraltro iniqua ed irragionevole, a tutto danno del contribuente che nell’osservanza della legge aveva adempiuto l’obbligazione, rispetto ad altro contribuente, che per la stessa causale d’imposta, era, invece, rimasto inadempiente;

15. tale principio può dirsi consolidato (“ex plurimis” Cass. n. 9577/2012 – Cass. n. 12083/2012 – Cass. n. 18443/2017 – Cass. n. 4291/2018), essendosi ulteriormente argomentato che: la disposizione agevolativa risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto a quella che informa gli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto volta ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi; tale logica impone di adottare una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in disamina, laddove quella auspicata dall’amministrazione finanziaria (secondo cui può fruirsi del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell’obbligazione tributaria o contributiva) solleverebbe seri dubbi in ordine alla ragionevolezza, equità e conformità al principio di uguaglianza del provvedimento agevolativo, la cui percentuale del risparmio d’imposta risulterebbe affidata non più a criteri oggettivi, bensì alla dinamica del se e quanto ciascun contribuente abbia già versato all’erario prima della introduzione della norma;

16. è poi inconferente il richiamo operato dalla ricorrente alla decisione della Commissione Europea C (2012) 7128 final, atteso che detta pronuncia si riferisce solo a coloro che esercitano attività economica o d’impresa, e non ai lavoratori dipendenti, quale risulta essere il controricorrente;

17. per quanto precede il ricorso va rigettato, e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

18. Considerato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2900,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA