Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24561 del 01/12/2016

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11270-2014 proposto da:

M.E. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO PERRIA e LUCA NASEDDU,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

HORSE COUNTRY S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELLA

MARTANI, ROBERTO MARTANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/04/2013 r.g.n. 311/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato MARTANI GABRIELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Oristano, M.E. esponeva che nel mese di settembre 2005 era stata convocata dall’amministratore delegato della s.r.l. Horse Country per esaminare la possibilità di assumerla come responsabile del personale della struttura alberghiera Centro Vacanze Ala Birdi in Arborea, che nei mesi successivi erano state discusse con il direttore dell’albergo tutte le condizioni per l’assunzione con decorrenza dal 23-2-2006; che in tale data si era recata nell’albergo iniziando l’attività lavorativa, che il 24-3-2006 aveva ricevuto un “allegato al contratto di assunzione” retrodatato 22-2-2006, nel quale si stabiliva che il presente contratto decorre dal 23-2-2006 al…e si allega al contratto di assunzione a tempo determinato in fase di perfezionamento”; che il 10-3-2006 aveva ricevuto il contratto di assunzione privo di data con durata di 12 mesi con decorrenza dal 27.2.06 e con un periodo di prova stabilito in “75 di effettivo lavoro”; che in data 15-3-2006 era stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova.

La ricorrente sosteneva che, avendo iniziato l’attività lavorativa il 23-2.06 in data anteriore a quella di sottoscrizione tanto dell’allegato quanto del contratto di assunzione, si era instaurato tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; che i motivi allegati per il mancato superamento del periodo di prova erano pretestuosi in quanto il licenziamento era stato in realtà intimato per ritorsione alla segnalazione della illegittimità con cui l’azienda retribuiva in busta paga i propri dipendenti.

La ricorrente conveniva pertanto in giudizio la s.r.l. Horse Country, chiedendo l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 23 o 27 febbraio 2006, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole il 15-3-2006, la reintegrazione nel posto di lavoro della L. n. 300 del 1970, ex art 18, il risarcimento del danno, la rifusione delle spese processuali.

La società convenuta si costituiva in giudizio per resistere alle avverse domande, sostenendo che la ricorrente, proveniente dalle liste di mobilità della Regione Lombardia, era stata assunta a tempo determinato della durata di un anno con periodo di prova di 75 giorni di effettivo lavoro come risultava dal contratto del 27.2.06 redatto dalla medesima lavoratrice, che aveva iniziato a prestare l’attività lavorativa lunedì 27 provvedendo per prima cosa a compiere gli adempimenti prescritti dalla legge per la propria assunzione, che in tale compito e in successive incombenze aveva manifestato la sua incompetenza in materia per cui era stata legittimamente licenziata per mancato superamento del periodo di prova.

Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza 29-92010 riteneva l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 23-2-2006 e ordinava alla società convenuta l’immediato ripristino del rapporto, motivando che la ricorrente aveva svolto la sua attività lavorativa prima di firmare qualunque contratto e che comunque risultava illegittima l’apposizione nel contratto di assunzione del termine di durata senza indicazione della causale prescritta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, nonchè del patto di prova per un periodo di “75 (giorni) di effettivo lavoro”.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società. Resisteva la M., che a sua volta proponeva appello incidentale, lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.

Con sentenza depositata il 16 aprile 2013, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva il solo gravame principale, rigettando l’originaria domanda della M.. La corte di merito escluse che quest’ultima iniziò a lavorare prima della stipula del contratto di lavoro che, pur preceduto da varie comunicazioni (quali la lettera di intenti del 20.11.05 nella quale si indicava l’inizio dell’attività a tempo determinato per un anno dal 15.2.06), si perfezionò con un contratto prevedente l’inizio dell’attività a tempo determinato, ai sensi della L. n. 223 del 1991, dal 27.2.06 con periodo di prova di 75 giorni, giusta le previsioni del C.C.N.L. di categoria, mentre un precedente allegato al contratto di assunzione, non ancora perfezionato, non poteva ritenersi vincolante. Riteneva che il recesso durante il periodo di prova non era sindacabile e comunque la M. non aveva offerto alcuna prova di averlo superato,ovvero che di essere stata licenziata per un motivo illecito.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultima, affidato a cinque motivi.

Resiste la Horse Country s.r.l. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione in forma semplificata della presente sentenza.

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 437 c.p.c.; vizio di motivazione sotto il profilo della erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio; errato e/o omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è star() oggetto di discussione tra le parti; omessa ammissione delle prove dedotte in ordine all’effettivo inizio dell’attività lavorativa ed omesso esame di documenti.

2. – Con il secondo motivo la lavoratrice denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2096 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 437 c.p.c.; vizio di motivazione sotto il profilo della erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio; errato e/o omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è staio oggetto di discussione tra le parti; “Dell’ammissione di controparte circa l’inizio dell’attività lavorativa prima della formale assunzione: la prova iniziata prima della sottoscrizione del relativo patto”.

3. – Con il terzo motivo la M. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2096 e 1362 in relazione all’omessa indicazione della durata del patto di prova.

4. – Con il quarto motivo la lavoratrice denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 437 c.p.c.; vizio di motivazione sotto il profilo della erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio; errato e/o omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è staio oggetto di discussione tra le parti; omessa ammissione delle prove richieste in ordine alla denunciata pretestuosità del licenziamento per mancato superamento della prova.

5. – Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 24, nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; vizio di motivazione sotto il profilo della erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio; errato e/o omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è staio oggetto di discussione tra le parti; errato riferimento a norma di legge regolatrice della disciplina del contratto.

6. – I primi quattro motivi, che per ragioni di connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, lamentando un erroneo apprezzamento dei fatti da parte della sentenza impugnata (all’interno del quale vizio rientra anche il giudizio di pretestuosità del recesso de quo, ovvero l’interpretazione del contratto di assunzione quanto alla durata del periodo di prova), nel regime di cui al novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.

Occorre poi rimarcare che il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito: quanto alla proporzionalità della sanzione cfr. Cass. n. 8293/12, Cass. n. 144/08, Cass. n. 21965/07, Cass. n. 24349/06; quanto alla gravità dell’inadempimento, cfr. Cass. n. 1788/11, Cass. n. 7948/11; all’interpretazione di clausole contrattuali, Cass. ord. 27.3.12 n. 4919; Cass. 27.2.09 n. 4851; Cass. 18.4.08 n. 10203, etc.) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nella specie i fatti storici decisivi (perfezionamento del contratto di lavoro e suo contenuto) sono stati sufficientemente esaminati dalla sentenza impugnata, sicchè le censure in esame risultano inammissibili.

Al riguardo giova comunque evidenziare che la mancata indicazione del dato temporale del patto di prova (indicato in contratto pari a 75 di lavoro effettivo), è stato correttamente interpretato dalla corte di merito come pari a 75 giorni, giusta del resto l’accertata disposizione del C.C.N.L. applicato, e l’incongruenza di altri parametri (quali le ore o i mesi), trattandosi dunque di un mero errore materiale.

Giova ancora evidenziare che la sentenza impugnata ha sottolineato che il recesso durante il periodo di prova è libero, salvo che il lavoratore non fornisca la prova di averlo superato o che sia stato determinato da un motivo illecito (cui può aggiungersi anche la brevità del periodo della prova, elemento peraltro non quantificabile in astratto ma in relazione alle mansioni oggetto del patto di prova). La sentenza impugnata ha accertato che la M. non ha censurato, nel senso esposto, il recesso in prova.

Quanto all’erroneo riferimento alla L. n. 223 /1991, osserva la Corte che, al di là di alcune imperfezioni lessicali, la sentenza impugnata risulta corretta.

Ed invero è pacifico che la M., al momento dell’assunzione, si trovava iscritta nelle liste di mobilità della Regione Lombardia.

La L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, stabilisce che “i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”. La norma è rimasta immutata sino al momento dell’assunzione presso la s.r.l. Horse Country.

La previsione normativa, di carattere speciale, sottrae le assunzioni a termine dai parametri di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001.

7. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la M. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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