Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24560 del 21/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 29248 del R.G. anno 2010 proposto da:
Ministero degli Affari Esteri, dom.to ex lege in Roma via dei
Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
M.C.J.D.;
– intimato –
avverso il decreto 2706 in data 17.04.2010 della Corte di Appello di
Perugia;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27.10.2011 dal Cons. Dott. MACIOCE Luigi;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario G..
Fatto
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE la Corte di Appello di Perugia, esaminando in sede di reclamo proposto dal M.A.E. la questione della legittimità del diniego al ricongiungimento familiare D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 29, comma 2 frapposto dall’Ambasciata Italiana di Quito in Ecuador alla richiesta di M.C.J.D. (regolarmente soggiornante in Italia) di ottenere il visto di ingresso per il fratello minore A.M. (per il quale il Tribunale di Milagro aveva convalidato la decisione del padre di “affidare” al fratello maggiorenne il predetto minore, per fargli acquisire maggiori opportunità di vita) ha con decreto 17/4/2010:
1) affermato che la decisione di negare il visto per insussistenza del requisito era ammissibile anche se in precedenza per lo stesso ricongiungimento fosse stato concesso il N.O. dallo Sportello Unico;
2) affermato che la situazione di affidamento attribuita al richiedente era delibabile L. n. 218 del 1995, ex art. 65 perchè essa non impingeva con i principii di ordine pubblico interno;
3) ricordato che analogamente era stato dalla S.C. statuito per quanto concerneva la rilevanza della Kafalah dell’ordinamento del Marocco a costituire situazione equiparabile all’affidamento rilevante per l’art. 29 del T.U..
4) pertanto rigettato il reclamo CHE per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il MAE denunziando violazione di legge;
CHE il ricorso del MAE appare meritevole di accoglimento; CHE infatti la valutazione fatta dalla Corte di merito appare affatto sommaria e non attenta alla considerazione delle previsioni dell’ordinamento di appartenenza ecuadoregno delle ipotesi di affidamento del minore bisognevole di tutela, una valutazione che richiama apoditticamente le statuizioni fatte da questa Corte in tema di Kafalah e di equipollenza di detto istituto ai requisiti per operare il ricongiungimento;
CHE, in particolare, le pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7472 e 18174 del 2008 e nn. 1908 e 4868 del 2010) hanno tenuto a delineare le ragioni della ammissibilità dell’istituto in questione nell’area del “ricongiungimento” sulla base del rilievo della assenza nel diritto del Marocco di un istituto equiparabile a quello dell’affidamento familiare e della necessità di “colmare” un vuoto di protezione dei minori; CHE la Corte di merito, prima di passare alla meccanica applicazione analogica di statuizioni, anch’esse operanti una interpretazione analogica, avrebbe dovuto verificare la esistenza nel diritto dell’Ecuador di istituti quali l’affidamento dei minori ed accertare su quali basi normative sia stato dal Tribunale convalidato un atto unilaterale di dismissione di (alcune) facoltà e potestà genitoriali a beneficio di un congiunto “prescelto” dal rinunziante, scrutinando poi gli esiti di tali accertamenti in diritto con i principii dell’ordine pubblico interno ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 65:
CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
La relazione, ad avviso del Collegio, merita piena condivisione (anche alla luce dell’assai recente ord. 20722 del 2011 di questa Corte che ha ribadito in particolare fattispecie la limitata portata della applicazione analogica operata con riguardo all’istituto della K.). Devesi pertanto in accoglimento del ricorso cassare il decreto della Corte perugina e rinviare alla stessa per nuovo esame che faccia applicazione del principio di diritto dianzi sottolineato (quindi regolando anche le spese del giudizio di legittimità).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Perugina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011