Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24560 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16979-2016 proposto da:

I.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUIDO RIMINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del Direttore Generale rag.

CUCCURESE GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DEL

MAZZARINO 14/16, presso lo studio dell’avvocato PAOLA DESIDERI

ZANARDELLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

notarile;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 548/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 31/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 614/2013, il Tribunale di Sassari accoglieva l’opposizione proposta da I.P. avverso il decreto ingiuntivo n. 529/2008, emesso su richiesta del Banco di Sardegna s.p.a. nei suoi confronti, quale fideiussore della Centro Sub Tavolara di S. e A.C. s.n.c., per la somma di Euro 34.506,35, oltre accessori, corrispondente a uno scoperto del conto corrente n. (OMISSIS), intestato alla società debitrice. Il Tribunale riteneva che il credito non fosse coperto dalla fideiussione, rilasciata dall’opponente in data 14.12.2004 per obbligazioni dipendenti da “castelletto per finanziamenti”, posto che lo scoperto di conto corrente derivava da un contratto di apertura di credito, successivamente acceso con la società debitrice principale, ritenuta figura ben diversa dal castelletto bancario o “castelletto di sconto” di titoli.

2. Avverso tale decisione, il Banco di Sardegna s.p.a. proponeva appello. I.P. si costituiva in giudizio e la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 584/2015 depositata in data 31/12/2015, accoglieva l’appello, sull’assunto che la fideiussione non offrisse alcuno specifico riferimento a un contratto di “sconto bancario”, mentre il termine “castelletto per finanziamenti” fosse da intendersi quale limite della garanzia, coincidente con l’importo massimo finanziato alla società.

3. Con atto notificato in data 27/6/2016, I.P. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 584/2015, deducendo un unico motivo d’impugnazione. Il Banco di Sardegna non si costituiva, ma depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la fideiussione non offrisse alcun riferimento ad un contratto di sconto bancario, mentre il termine “castelletto per finanziamenti” indicato nel contratto fosse da intendersi quale specifico limite della garanzia, e ciò in violazione del principio “in claris non fit interpretatio”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.1. In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 2017). Ne consegue che il ricorrente per cassazione, sotto questo profilo, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme in tesi violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (v. per tutte, Cass. sez. 3, n. 3419/2018; Cass. Sez. 3, sentenza n. 28318/2017).

1.2. Per valutare una violazione di questo tipo, il motivo deve innanzitutto rispettare il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, espressione del principio di idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., affinchè la Corte di legittimità possa giudicare l’impugnazione sulla sola base della lettura del ricorso e degli atti specificamente allegati, da confrontare con la sentenza impugnata, e senza necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso (v. Cass. 22576/2015). Ebbene, nel ricorso non risulta invece riprodotto il testo del contratto, nelle sue parti essenziali, da cui poter desumere un errore nell’applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto, nè risultano specifiche allegazioni al fine di renderne possibile un esame diretto, con precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Non sussiste la condizione della condanna alle spese del ricorrente, poichè la parte intimata non risulta essersi costituita con deposito di controricorso notificato, e la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. non può costituire valida difesa per la parte non costituita, qualora non sia seguito lo svolgimento di alcuna ulteriore attività processuale, non assumendo rilevanza la circostanza che – a seguito della modifica dell’art. 380-bis c.p.c., operata dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1, comma 1-bis, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016 – sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (v. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16921 del 07/07/2017).

P.Q.M.

1. Dichiara inammissibile il ricorso;

2. Nulla per le spese;

3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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