Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24560 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24502/2013 R.G. proposto da:

I.L., rappresentato e difeso, in forza di procura in margine

al ricorso, dall’Avv.to Gennaro Macri e dall’Avv.to Fiorita

Iasevoli, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via

Golametto n. 4, presso lo studio dell’avv.to Domenico Stefano

Donzelli.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 277/48/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania depositata il 28/09/2012.

Udita la relazione del Consigliere Rosita D’Angiolella, svolta nella

camera di consiglio del 15 maggio 2019.

Fatto

RILEVATO

che:

I.L. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza resa dal giudice di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso di I.L., socio della Promo Center s.r.l., avverso l’avviso di rettifica emesso nei suoi confronti, ritenendo che era dovuto il solo importo scaturente dalla maggiore imponibile determinato in capo alla società e che nulla era dovuto per i redditi diversi.

I.L. ha dedotto, con l’unico motivo di ricorso, la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Commissione Tributaria Regionale della Campania (di seguito, per brevità, CTR) tenuto conto del fatto, decisivo, che nessuna plusvalenza era stata realizzata dalla cessione delle azioni, vendute per il loro valore nominale; su tale questione, impugna la sentenza anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso al ricorso principale e propone ricorso incidentale, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 295 c.p.c. e con il secondo la nullità della sentenza per carenza di motivazione. In particolare, lamenta che il giudice di appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio, stante la natura pregiudiziale del procedimento relativo alla società, nonchè deduce la carenza di ogni motivazione sul punto nonchè sulle specifiche difese svolte da essa Amministrazione, sia in ordine alla pregiudizialità che sulle questioni di merito,

Il ricorso è stato fissato all’odierna udienza camerale a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi in data 20/03/2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato ed ha carattere assorbente sul ricorso principale e sul primo motivo di ricorso incidentale.

2. La CTR, nella prima parte della motivazione, richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 9131 del 2009 per affermare che, poichè l’unitarietà dell’accertamento è alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società, delle associazioni e dei soci delle stesse, nel caso di ricorso proposto da uno dei soci vi è inscindibilità delle decisioni che verranno emesse tre soci società. Nella seconda parte della motivazione, rigetta l’appello richiamando l’accertamento compiuto dai primi giudici. La motivazione, in parte qua, così recita “infine questo collegio esaminata la decisione emessa dai primi giudici la ritiene completa, motivata e non censurabile. Gli stessi, infatti, hanno analizzato minuziosamente i singoli rilievi che hanno comportato la rettifica dell’accertamento operato giungendo ad un’esatta, giusta e puntuale decisione che questi giudici condividono pienamente. Inoltre l’ufficio nulla contesta in merito alle motivazioni emesse a supporto della decisione dei primi giudici si limita esclusivamente a considerarle viziate di nullità insanabile senza contestarle.”.

3. Proprio tenuto conto di siffatta motivazione, l’Amministrazione erariale, col secondo motivo di ricorso incidentale, ha dedotto la violazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2,3, e 36, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di secondo grado motivato su di una mera clausola di stile costituita dal rinvio, per relationem, alla sentenza di primo grado.

4. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima sempre che renda percepibili e comprensibili le ragioni della decisione, in relazione ai motivi di appello proposti; viceversa, nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E’ evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell’appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire – ai fini del giudizio di legittimità – un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato (cfr., Cass. 18/04/2017 n. 9745; Cass. 26/06/2017 n. 15884; Cass. 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018 n. 24452; Cass., 07/04/2017 n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell’appello, Cass., 10/01/2003 n. 196).

5. Per il caso all’esame, non v’è chi non veda come la motivazione con la quale la CTR ha risolto la controversia, rigettando integralmente all’appello dell’Amministrazione, sia sostanzialmente priva di contenuto, sia vestita di mere clausole di stile del tutto inidonee, in quanto apparenti, a far comprendere le argomentazioni per le quali l’appello è stato ritenuto infondato. Essa risulta per larga parte del tutto fuori centro (il litisconsorzio necessario sostanziale riguarda società di persone e soci e non il caso all’esame che, invece, riguarda società di capitali e socio), mentre nel resto si risolve in motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado senza che si dia conto, in alcun modo, di aver esaminato i motivi di gravame, svuotando del tutto la funzione dell’appello e rendendo quindi impossibile il controllo sulla ratio decidendi della sentenza (cfr. Cass. n. 6332/16; n. 7347/12; ord. n. 11138/11; n. 15483/08).

6. Rimane assorbito, nel raccoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale, in relazione al secondo motivo, assorbito il primo ed assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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