Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2456 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 27/01/2022), n.2456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5559-2020 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 22,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA MANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI

PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3236/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/08/2019 R.G.N. 4730/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da I.B., originario del (OMISSIS) in Nigeria, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. la Corte ha pregiudizialmente ritenuto “privo del requisito della specificità” il motivo di gravame concernente “il giudizio sulla non credibilità del racconto” espresso in prime cure e concernente quanto narrato dal richiedente protezione che aveva riferito di essere fuggito, da cristiano, dal paese di origine “perché i Supreme Vikings lo volevano costringere a uccidere qualcuno”; sulla base di fonti internazionali individuate ha poi escluso che, per la zona di provenienza dell’istante, sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha, infine, negato la protezione per motivi umanitari “perché I. si è rivelato del tutto inattendibile”, ritenendo altresì “irrilevanti” la “conclusione di un contratto di tirocinio per il periodo 14.1.2017-13.1.2018 e la frequenza di un corso di alfabetizzazione”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso “si impugna la parte della sentenza gravata, in cui si censura l’assenza di specificità del motivo d’appello concernente l’esclusione di credibilità del ricorrente rilevata dal Giudice di primo grado”, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e lamentando la mancata valutazione ad opera della Corte territoriale, anche ai fini della specificità dell’impugnazione, delle prove documentali indicate a supporto della credibilità del racconto, oltre che le istanze di istruttoria testimoniale, del tutto trascurate, senza motivazione, dai giudici di entrambi i gradi;

il Collegio giudica fondata la censura per quanto segue;

le Sezioni unite civili di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017) hanno considerato, in relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, che, per superare il vaglio di ammissibilità dell’appello, non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, risultando sufficiente che l’impugnazione contenga “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze”; si e’, in particolare, ribadito che “la riforma del 2012 non ha trasformato, come alcuni hanno ipotizzato, l’appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolati (…) l’appello è rimasto una revisio prioris instantiae; e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione”; secondo il Supremo Collegio “la diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all’inammissibilità dell’appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), ha nel contempo ristretto le maglie dell’accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un’interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un’ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste”; tanto in coerenza con la “regola generale” secondo cui “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale” (tra le successive conf. v. Cass. n. 13535 del 2018; Cass. n. 7675 del 2019);

ciò posto in diritto, il motivo di gravame proposto nella specie dall’appellante avverso la decisione di primo grado, esaminabile da questa Corte quale giudice del fatto processuale (cfr. Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012), individua sufficientemente, oltre al capo della decisione investito dall’impugnazione e concernente la credibilità del narrato, anche le ragioni in base alle quali è chiesta la riforma, in guisa tale che il quantum appellatum resta specificato in modo esauriente, ponendo il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte, potendo le stesse anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; tanto più in un giudizio avente ad oggetto la valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in cui il giudice di merito svolge un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria (tra le altre: Cass. n. 32670 del 2019); peraltro, nella specie, corredano e specificano i motivi dell’impugnazione i documenti prodotti dall’istante (quali i referti medici relativi a lesioni oculari asseritamente compatibili con il racconto delle aggressioni subite dai membri del culto “(OMISSIS)”) e le richieste di prova testimoniale, rispetto ai quali elementi la sentenza impugnata non spiega le ragioni per/essi non contribuiscano a definire le ragioni di dissenso rispetto alla pronuncia di primo grado; sicché la decisione della Corte territoriale, che ha precluso in rito l’esame del motivo di appello per difetto di specificità, non può essere condivisa, con conseguente cassazione della pronuncia sul punto; il giudice del rinvio, stante l’ammissibilità della censura, dovrà quindi procedere a valutare nel merito la credibilità di quanto narrato dal richiedente protezione secondo i canoni imposti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità in materia ai fini del riconoscimento delle pro,tezioni maggiori invocate;

invero, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità in rito abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha neanche l’onere o l’interesse ad impugnare queste ultime, perché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, dovendo ritenersi le ulteriori argomentazioni svolte ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr. Cass. SS.UU. n. 3840 del 2007);

2. il secondo motivo di ricorso denuncia “violazione, falsa ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”, con riferimento alla domanda di concessione della protezione sussidiaria prevista da detta disposizione; si lamenta che la Corte veneta avrebbe “effettuato una valutazione con riferimento al solo Stato federale di provenienza del ricorrente, il (OMISSIS) e non all’intero territorio nazionale”; si sostiene che l’assunto troverebbe fondamento nel mancato recepimento nell’ordinamento italiano della Dir. 2004/83/CE, art. 8; si critica, in ogni caso, la motivazione impugnata per non aver ritenuto la regione di provenienza dell’istante interessata da una situazione di violenza generalizzata;

il motivo è infondato;

opportuno premettere che la Corte d’Appello non ha fatto alcuna applicazione della Dir. 2004/83/CE, art. 8, essendosi limitata ad escludere la sussistenza degli elementi indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nella zona della Nigeria di provenienza del richiedente; peraltro, il principio della cd. “interna relocation” – desumibile dalla Dir. 2004/83/CE, art. 8 – è stato recepito nell’ordinamento italiano, ma solo con l’avvenuta modifica del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b-ter, da parte della L. n. 132 del 2018, insuscettibile però, di applicazione retroattiva e, come tale, inutilizzabile per le domande di protezione internazionale, come quella dell’odierno ricorrente, formulate prima della entrata in vigore di detta legge (v. Cass. n. 2954 del 2021); detta pronuncia ribadisce anche che il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure;

per il resto la Corte territoriale, sulla base di fonti internazionali individuate alle pagg. 20, 21 e 22 della sentenza impugnata, ha accertato in fatto che nella regione del (OMISSIS) non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente (tra molte: Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perché si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

3. con il terzo mezzo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, contestando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria senza che la Corte veneta abbia proceduto al doveroso giudizio comparativo a partire dal livello di integrazione sociale raggiunto in Italia dal ricorrente, documentato dalla frequentazione di corsi di apprendimento della lingua italiana e di formazione professionale, dallo svolgimento di attività di volontariato, dal reperimento di occupazioni lavorative, nelle forme del tirocinio e successivamente con contratti, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato;

la censura è fondata per quanto segue;

infatti, i giudici d’appello sono partiti dall’assunto che la non credibilità del racconto del richiedente protezione – che peraltro, nella specie, in virtù dell’accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione, è ancora sub iudice – osti al riconoscimento del permesso per motivi umanitari; ciò in contrasto con i principi sanciti da questa Corte, in base ai quali, in tema di protezione internazionale, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 7985 del 2020; Cass. n. 16122 del 2020; Cass. n. 10922 del 2019);

inoltre la Corte territoriale ha omesso di effettuare un adeguato giudizio comparativo così come prescritto in materia di protezione umanitaria dalle Sezioni unite di questa Corte che, innanzitutto (sent. n. 29459 del 2019), hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (indirizzo inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019); successivamente le stesse Sezioni unite (sent. n. 24413 del 2021) hanno precisato che, ai fini di detta valutazione comparativa, occorre attribuire alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno;

le Sezioni unite da ultimo citate hanno anche esemplificativamente affermato che “un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese” è “desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”;

la Corte territoriale, invece, ha ritenuto “irrilevanti” circostanze inerenti l’integrazione dello straniero in Italia, quando invece – secondo l’insegnamento richiamato – proprio la “integrazione effettiva nel nostro Paese” costituisce uno dei due termini della comparazione, e, d’altro canto, non ha effettuato alcuna indagine istruttoria, anche officiosa, per verificare se la condizione di vulnerabilità legata al suo essere cristiano ed alla sua vicenda personale potesse determinare, in caso di rimpatrio “la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani” (cfr. anche Cass. n. 33190 del 2019);

4. conclusivamente, respinto il secondo motivo di ricorso, vanno accolti il primo ed il terzo nei sensi innanzi espressi, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo ed il terzo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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