Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2456 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16501-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

VECCHIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE

DISTACCATA DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI L’AQUILA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1973/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.M., di origine gambiana, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di L’Aquila avverso la decisione della Commissione territoriale di Ancona, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione umanitaria), come pure del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento del dicembre 2016, il Tribunale ha respinto il ricorso.

S.M. ha proposto appello avanti alla Corte di Appello di L’Aquila. Che lo ha rigettato, con sentenza depositata il 27 ottobre 2017.

2.- Ha rilevato in particolare la Corte territoriale che “nè la vicenda personale (considerata anche nei suoi possibili risvolti giudiziari), nè la situazione attuale del Gambia consentono di ritenere sussistenti, oltre ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in radice carenti, anche quelli delle ulteriori forme di protezione invocate in via subordinata”.

Più nello specifico, il giudice del merito ha ritenuto, sulla scorta di taluni report, che l’attuale situazione politica e sociale del Gambia non presenta particolari problemi; e che, d’altra parte, la fattispecie concreta non risulta presentare particolari situazioni di vulnerabilità.

3.- Avverso questo provvedimento presenta ricorso S.M., articolando un motivo di cassazione.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso è intestato “illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione ed erronea valutazione da parte del giudice di appello delle dichiarazioni rese dall’appellante nel corso del procedimento di primo grado”.

Nel concreto, il motivo lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, in punto di diniego di protezione internazionale, perchè “assunto sulla base di una valutazione superficiale sulle veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente”; come pure in punto di protezione umanitaria: “nella sentenza impugnata è mancato l’esame della sussistenza dei requisiti di quest’ultima misura”; “le disposizioni in materia di protezione umanitaria… possono trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene e/o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese di origine”.

5.- Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Prima di tutto, perchè viene nella sostanza ad assumere a proprio paradigma la sussistenza di vizi motivazionali: da tempo, tuttavia, questo tipo di vizio non risulta più ricorribile con il ricorso per cassazione, la vigente norma dell’art. 360 c.p.c. riferendo al solo vizio di omesso esame di fatto storico decisivo per le sorte del giudizio. D’altro canto, lo svolgimento del ricorso non va oltre l’enunciazione di formule di tratto generico, al punto da non venire neppure a confrontarsi, a ben vedere, con le caratteristiche della fattispecie specificamente oggetto di giudizio.

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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