Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2456 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2456 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 29268-2010 proposto da:
VISCONTI MARIA C.F. VSCMRA67C60F839F, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA F MOROSINI 12, presso lo
studio dell’avvocato STRIANI ERMINIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati LOMBARDI CARMINE, ROSSI LUCIANA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3120

contro
111 ,1437/0AZIQ rtí a

PROVINCIODI NAPOLI P.I. 01263370635;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 04/02/2014

PROVINCIA DI NAPOLI P.I. 01263370635, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PROPAGANDA 16, presso lo
studio dell’avvocato FAMIGLIETTI GENNARO,
rappresentata e difesa dagli avvocati COSMAI PAOLA, DI
FALCO ALDO, giusta delega in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

VISCONTI MARIA C.F. VSCMRA67C60F839F;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5444/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 04/12/2009 r.g.n. 3040/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ROSSI LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale assorbimento del
ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
Con ricorso ai Tribunale di Napoli, Visconti Maria, già dipendente
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dal 14.5.1990
e transitata presso l’Amministrazione Provinciale di Napoli in virtù
della L. n.59\97, e per effetto del d.lgs. n.469\97 e del d.p.c.m.
5.8.1999,che aveva trasferito il personale del Ministero dal luglio
1999 -posticipato poi al 26.11.1999- alla Regione Campania e alla

che il servizio svolto in precedenza continuasse presso le stesse
strutture operative senza soluzione di continuità e che quindi
essa ricorrente era stata trasferita alla Provincia di Napoli nella
stessa posizione di fatto e di diritto in cui si trovava, continuando
a svolgere i compiti già espletati in precedenza (“Responsabile
dei servizi informatici e Coordinatrice dei gruppi di lavoro e dello
sportello attivo); che il CCNL Regioni ed Enti Locali 2000\2001
aveva stabilito all’art. 28 che il rapporto di lavoro del personale
trasferito continuava senza interruzioni con l’ente di destinazione &
ta 1 ì ce:14-ra
Tutto ciò premessoilrdedu” che la Provincia, con delibera
22.11.2001, aveva stabilito che le disposizioni del CCNL indicato
trovassero applicazione dalla data di messa a disposizione delle
risorse finanziarie, e cioè dal giorno 1 °.4.2001. Chietielertanto
“riconoscersi la continuità del rapporto di lavoro e di servizio
prestato a decorrere dal 26.11.1999 con applicazione dei singoli
istituti del Contratto Decentrato Integrativo del personale
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli ” e specificamente: -il
riconoscimento della continuità del rapporto di lavoro maturato
presso il Ministero del Lavoro; -l’indennità di responsabilità ex art
6 punto 5 del contratto integrativo sino al luglio 2001; -la
partecipazione alla selezione per la progressione economica
differenziata; -la partecipazione al fondo di produttività anno
2000; -i buoni pasto del valore di E.4,65 per ciascun rientro dal
26.11.00 al 30.9.00; -l’indennità per rientro pomeridiano ex art 6
punto 4 lett. a) pari ad €.5,16 per ogni giorno di rientro dal

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Provincia; premetteva che gli enti destinatari avevano deliberato

26.11.1999 al 31.12.2000; -l’indennità ex art 6 punto 4 lett. b)
del contratto integrativo pari ad E.2,58 giornaliera per aver svolto
attività disagiata in maniera prevalente e continuativa dal
26.11.1999.
Concludeva pertanto per la declaratoria di applicazione del CCNL
Comparto Autonomie Locali e del contratto integrativo sin dal
26.11.99, e subordinatamente per l’accertamento del mancato

Si costituiva la Provincia, deducendo il proprio difetto di
legittimazione passiva, l’inammissibilità e l’infondatezza della
domanda, rilevando in particolare che , sebbene formalmente
transitato nel ruolo dell’ amministrazione convenuta dal
26.11.1999, il personale proveniente dal Ministero del lavoro
aveva svolto le mansioni in suo favore solo dal novembre del
2000 e che solo con il trasferimento dei fondi dalla Regione
Campania il relativo onere economico era a carico di essa
Provincia. Chiese pertanto l’autorizzazione alla chiamata in causa
della Regione.
Il Tribunale respingeva il ricorso compensando le spese di lite.
Proponeva appello la lavoratrice ) chiedendo in via principale
l’applicazione nei suoi confronti, nella qualità di dipendente
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, a far data dal
26.11.99, degli istituti e delle disposizioni del CCNL dell’1.4.99 e
del 5.10.01 Compatto Regioni ed autonomie Locali e del
Contratto Integrativo Decentrato per il Comparto dei dipendenti
delle Autonomie locali valido per il biennio economico 2000\2001,
e\o, in via subordinata, accertare il mancato pagamento degli
importi di cui alla premessa, per ciascuna delle causali indicate e
di cui alle tabelle A e B allegate al ricorso introduttivo, pari ad E.
4.131.63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sugli
importi da corrispondersi dalle rispettive date indicate sino a
quella di effettivo soddisfo, ovvero della somma maggiore e\o
minore ritenuta di giustizia.
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pagamento della somma di E.4.131,63 oltre accessori.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 4.12.09,
rigettava il gravame, compensando le spese, ritenendo in
sostanza che la disciplina complessiva regolante la materia
prevedesse il perfezionamento del trasferimento, e subordinasse
l’applicazione della disciplina contrattuale collettiva dell’ente di
destinazione, al percepimento delle relative risorse finanziarie da
parte della Provincia.

motivi.
Resiste la Provincia di Napoli con controricorso, contenente
ricorso incidentale condizionato affidato a nove motivi.
Motivi della decisione
Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi avverso la medesima
sentenza, ex art. 335 c.p.c.
Esaminando il ricorso principale si osserva.
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2112 e 1406 cod.civ. in relazione agli artt.
34 d.lgs. n. 29\93 e 47 L. n. 428\90 (art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata non considerò
adeguatamente che l’art. 34 citato, nella formulazione applicabile
“ratione temporis” al caso di specie (pur rimanendo
sostanzialmente inalterata nel testo di cui all’art. 31 d.lgs. n.
165\01), richiamava per il caso di passaggio da una ad altra
Amministrazione l’art. 2112 c.c., che non poteva essere derogato,
come ritenuto dal giudice di appello, sol perché nella specie il
trasferimento, disposto dal 26.11.99, fu ritenuto operativo, in
attesa delle necessarie coperture finanziarie, dal mese di ottobre
2000.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 112,
277, 210, 421 e 102 c.p.c., oltre ad omessa pronuncia su punti
decisivi della controversia (ex art. 360, comma 1, “n. 5” c.p.c.).

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Per la cassazione propone ricorso la Visconti, affidato a tre

Lamenta che la Corte di merito ritenne erroneamente
inammissibile, per indeterminatezza, il mezzo di gravame relativo
ai trasferimenti di risorse finanziarie alla Provincia, pur
dettagliatamente indicati dalla Visconti, procedendo comunque
e.
ad esaminarli ‘giungendo ad escluderne la fondatezza, senza fare
peraltro ricorso ai poteri ufficiosi né al richiesto ordine di
esibizione alla Provincia, ritenendo inoltre “apodittici” e privi di

dei suoi crediti, senza neppure procedere alla nomina di un c.t.u.
Lamenta che il giudice di appello, senza esaminare
adeguatamente la produzione documentale offerta, omise di
motivare il rigetto del gravame, in violazione dell’art. 112 e 277
c.p.c.
Il motivo è sostanzialmente inammissibile, non essendo prodotti,
né indicata la loro esatta ubicazione processuale, e comunque
non chiaritone il contenuto, in contrasto con gli artt. 369 e 366
c.p.c., i vari documenti inerenti il trasferimento delle risorse
contabili alla Provincia e gli altri documenti contabili invocati,
et u ce lumr….
chiedendoyper il resto un riesame di conteggi che parimenti non
risultano né prodotti né specificati in ricorso, in contrasto col
principio dell’autosufficienza.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2112 c.c., nella formulazione antecedente il
d.lgs n. 18\01, in relazione alle norme dei c.c.n.l. e c.c.d.i. in
materia di rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della
pubblica amministrazione, oltre alla violazione della direttiva
comunitaria n. 77\187 (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito ritenne l’inapplicabilità al caso di
specie dell’art. 2112 c.c. )avendo le fonti normative disciplinanti il
trasferimento subordinatol l’applicabilita del nuovo trattamento
alla effettiva acquisizione della prowista finanziaria, laddove
l’art.34 d.lgs n. 29\93, sotto tale profilo rimasto inalterato anche
nella versione di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 165\01, ne prevedeva

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riscontri i conteggi prodotti dalla ricorrente per la quantificazione

l’applicazione in ogni caso di passaggio dei dipendenti da una ad
altra amministrazione. Evidenzia inoltre che l’art. 2112 c.c., nel
testo modificato dalla L.n.428\90, recepiva la citata direttiva
comunitaria che, secondo l’interpretazione fornita dalla C.G.E.,
deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento
derivi da un atto autoritativo della pubblica amministrazione.
Evidenzia che in tema di passaggi di personale nel pubblico

trattamento economico acquisito dal personale interessato dai
processi di mobilità essendo piuttosto stabilita la continuità
giuridica del rapporto del personale transitato, con la
conservazione di tutti i diritti maturati dal lavoratore,

ivi

compreso il trattamento economico collegato al complessivo
status posseduto prima del trasferimento, tra cui il salario
accessorio, i buoni pasto e gli emolumenti collegati alla
produttività ed alle specifiche responsabilità assegnate al
dipendente prima del trasferimento, a nulla rilevando i
trasferimenti finanziari tra gli enti pubblici interessati, meri atti
organizzativi irrilevanti ex art. 2, comma 1, d.lgs n. 29\93. Rileva
che secondo la giurisprudenza di questa Corte ai lavoratori che
passano alle dipendenze dell’impresa incorporante si applica il
contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso
l’azienda cedente solamente nel caso in cui l’impresa cessionaria
non applichi alcun contratto collettivo, mentre, in caso contrario,
la contrattazione collettiva dell’impresa cedente è sostituita
immediatamente ed in tutto da quella applicata nell’impresa
cessionaria. Ne conseguiva che “dopo aver provveduto alla
comparazione delle mansioni per individuare la categoria di
riferimento, la corresponsione dell’assegno a garanzia dello
stipendio è pari alla differenza tra la retribuzione fondamentale
percepita a norma del contratto collettivo che regolava il rapporto
di provenienza e la retribuzione fondamentale da percepire a
norma del contratto collettivo di destinazione” (pag. 20 ricorso).

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impiego, sussiste un divieto di “reformatio in peius” del

Lamenta inoltre che il giudice di appello aveva omesso di
considerare che la stessa Provincia, in sede di applicazione
c.c.d.i., aveva rilevato la mancata attribuzione al personale
trasferito degli emolumenti accessori, tanto da prendere in
considerazione (nota n.5545\00) la necessità di applicare tale
contratto decentrato al personale preso formalmente in carico
con delibera n. 1003 del 18.10.2000, decidendo di procrastinare il
dei fondi (nota n. 1880 del 13.11.00).
Si duole infine che il giudice di merito ritenne soddisfatta la
domanda attorea per effetto del successivo riconoscimento di
categoria superiore (da C1 a C4) da parte della Provincia,
lamenta che il comma 2 quinquies dell’art. 30 del d.lgs n. 165\01
stabilisce che “salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione
nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente
trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione”.
Deduce che risultava provato dalle buste paga prodotte che la
Visconti non aveva percepito per tutto il periodo 26.11.9930.9.00 alcunché a titolo di emolumenti accessori, pur
continuando nella sostanza a svolgere le medesime mansioni
presso l’Amministrazione Provinciale presso gli uffici del lavoro
(già d.p.I. Napoli).
4.- I motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il
resto infondati.
La ricorrente richiede il pagamento di una serie di emolumenti
accessori, già goduti presso l’Amministrazione di provenienza
(Ministero del lavoro), previsti dalla contrattazione collettiva,
nazionale ed integrativa, del comparto Regioni-autonomie locali,

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tutto al 1.1.01, in attesa del decreto ministeriale di assegnazione

lamentando peraltro errori di valutazione ed omissioni istruttorie,
anche ufficiose, del giudice di merito.
Il motivoè in larga parte inammissibile e per il resto infondato.
Inammissibile non risultando prodotti i vari documenti indicati
(contabili, buste paga, note dell’Amministrazione provinciale e
contratti collettivi integrativi —soggetti, a differenza dei contratti
collettivi nazionali in materia di pubblico impiego, Cass. sez. un. 4

c.p.c., Cass. 11 aprile 2011 n. 8231). La questione sottoposta
all’esame di questa Corte riguarda in effetti l’esistenza o meno
del diritto della ricorrente a vedersi corrisposti gli emolumenti di
cui allo storico di lite, in gran parte connessi all’applicazione del
contratto integrativo per i dipendenti dell’amministrazione
provinciale di Napoli, biennio 2000-2001, contratto non prodotto,
e neppure esattamente individuabile all’interno degli atti di causa
(Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726).
Deve inoltre evidenziarsi la contraddittorie tì delle censure laddove
per un verso si afferma che ai lavoratori che passino alle
dipendenze dell’impresa incorporante si applica, ove esistente, il
contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro presso
l’azienda cessionaria, e dall’altra (pag. 20 ricorso) che nella
specie “dopo aver provveduto alla comparazione delle mansioni
per individuare la categoria di riferimento” si sarebbe dovuta
erogare “la differenza tra la retribuzione fondamentale percepita
a norma del contratto collettivo che regolava il rapporto di

provenienza e la retribuzione fondamentale da percepire a norma
del contratto collettivo di destinazione”, facendo così, peraltro,
riferimento alla sola retribuzione fondamentale e non a quella
accessoria nel ricorso in gran parte reclamata.
Nel merito il ricorso è infondato posto che l’art. 34 del d.lgs n.
29\93, così come sostituito dall’art. 19 del d.lgs n. 80\98
(applicabile, “ratione temporis”, al caso di specie), prevedeva che

“Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
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novembre 2009 n. 23329, alla regola di cui all’art. 369 n. 4

conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti
si applica l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le
procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”.
Non v’è dubbio pertanto che anche la fattispecie in esame debba

diverse disposizioni speciali. In particolare, quanto al
conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1
della legge 15 marzo 1997 n. 59, il d.lgs. 23 dicembre 1997,
n.469 ha stabilito, all’art. 7, che la fattispecie del passaggio è
regolata dall’art. 1406 c.c. e non già dall’art. 2112 c.c. (da cui
solo discenderebbe l’applicazione della disciplina vigente presso
l’ente di provenienza e non già di quella vigente presso l’ente di
destinazione).
D’altro canto deve evidenziarsi che la disciplina contrattuale
collettiva invocata (c.c.n.l. compatto regioni ed autonomie locali
5.10.01), che nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato
stabilisce la misura e modalità (ex art. 45 d.lgs 165\01) del
trattamento economico dei pubblici dipendenti, stabilisce, all’art.
27, che: “Il personale del compatto dei Ministeri di cui all’art.26,

con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione con le
relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei
profili del vigente sistema di classificazione del compatto RegioniAutonomie Locali, previsti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999”
comma 1); prevede inoltre, al comma 2, che “con decorrenza

dalla data di inquadramento di cui al comma 1 (e cioè dalla data
di effettiva messa a disposizione con le relative risorse
finanziarie) al personale del compatto dei Ministeri trasferito
presso gli enti del compatto, si applicano esclusivamente le
disposizioni sul trattamento normativo ed economico previste dai

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essere regolata dalla norma indicata che tuttavia fa salve le

contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali”.
Il menzionato c.c.n.l. prevede infine che “Per il biennio
economico 2000-2001, al suddetto personale competono i soli
incrementi tabellati del trattamento economico derivanti dal CCNL
del compatto Ministeri relativi a tale periodo contrattuale
(comma 3). Anche l’art. 28, in materia di inquadramento
(comma 2) che “Al lavoratore trasferito è riconosciuta
integralmente l’anzianità di servizio maturata presso
l’amministrazione o l’ente di provenienza”; al comma 3 che: “Al
fine della determinazione del trattamento economico complessivo
da attribuire al personale trasferito dallo Stato e della
specificazione delle diverse voci retributive che lo compongono,
gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e
continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa
speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico
conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di
classificazione del personale, retribuzione individuale di anzianità
(RIA), indennità di amministrazione” e dunque emolumenti
accessori diversi da quelli reclamati dalla ricorrente.
In tal senso, correttamente, anche la delibera di Giunta 18.10.00,
citata dalla Corte di merito, che subordina l’operatività della
disciplina economica del personale degli enti locali dal momento
del trasferimento delle risorse finanziarie, avvenuto, sempre
secondo l’incontestato accertamento del giudice di merito, con
d.p.c.m. 14.12.00.
Risulta pertanto infondato il ricorso, diretto all’accertamento, sin
dal 26.11.99, della disciplina contrattuale collettiva in questione,
per l’esplicita riferita disciplina del c.c.n.l. invocato, applicabile
anche qualora si volesse ritenere la fattispecie in esame regolata
dall’art. 2112 c.c. (Cass. n. 10614 del 13/05/2011, Cass. n. 5882
del 11/03/2010; Cass. n. 2609\08).
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retributivo del personale trasferito, 11=t1=grinitno prevede

5.-Il ricorso va pertanto rigettato, restando assorbito il ricorso
incidentale condizionato diretto all’accertamento
dell’inammissibilità e\o infondatezza delle censure proposte dalla
Visconti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.

assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in E.100,00
per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre
2013

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara

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