Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2456 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8655-2019 proposto da:

A.N., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Daniela Vigliotti del foro di Busto Arsizio che lo

rappresenta e difende (pec:

avv.daniela.vigliotti.busto.pecavvocati.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1836/2019 del Tribunale di Milano;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

dell’11/12/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;

udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa Sanlorenzo Rita, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore del ricorrente avv. Francesco Verrastro, in

sostituzione dell’avv. Daniela Vigliotti, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udito all’udienza di discussione il difensore del Ministero

dell’Interno avvocato dello Stato Ilia Massarelli, che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.N., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 1836/2019 del Tribunale di Milano con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui la locale commissione territoriale aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo quattro motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 in combinato disposto con l’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013, e con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, per avere il Tribunale di Milano rigettato il ricorso senza previa fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti finalizzata a rendere l’interrogatorio libero del ricorrente, nonostante la mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese avanti la Commissione territoriale.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per non avere il decreto impugnato riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita dell’odierno ricorrente in ragione della situazione geopolitica dello Stato di provenienza.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere il Tribunale di Milano assolto all’onere di cooperazione istruttoria.

2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI per non avere il Tribunale di Milano riconosciuto al ricorrente la protezione umanitaria, in ragione della situazione attuale del Paese di provenienza.

3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito, depositando nota ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 10307 adottata da questa Sezione all’udienza camerale del 21/2/2020, il ricorso veniva rimesso all’odierna pubblica udienza per la decisione della questione di diritto circa la necessità o meno che il giudice disponga l’audizione del richiedente che ne faccia espressa richiesta (e non solo che provveda a fissare l’udienza di comparizione), in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio davanti la Commissione territoriale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso – che attiene alla questione per cui vi è stata ordinanza interlocutoria di rimessione all’odierna pubblica udienza – presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

Partendo da quest’ultimi per voler seguire l’ordine espositivo delle doglianze prospettate dal ricorrente, giova in primo luogo ricordare che è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte il principio, al quale il Collegio intende aderire, secondo cui “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; in termini Sez. 1, sentenze n. 27274 e n. 27275 del 13/10/2020; n. 25312 del 14/10/2020; conforme Sez. 1, n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115).

Ne consegue, pertanto, che nessun automatismo è dunque predicabile tra la mancanza di videoregistrazione e la necessaria audizione del richiedente, come invece sostenuto nel motivo di censura qui in esame.

Inoltre, il ricorrente incentra la sua censura sulla necessità che, in assenza della videoregistrazione, venga fissata l’udienza, citando all’uopo anche orientamenti giurisprudenziali di questa Corte di cui il Tribunale di Milano risulta avere fatto corretta applicazione (parimenti citandoli nel provvedimento impugnato), non avvedendosi che su tale profilo vi è carenza di interesse in quanto dall’esame degli atti l’udienza risulta essere stata proprio all’uopo tenuta.

Con riguardo, poi, all’esigenza di disporre l’audizione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente un vulnus nell’istruttoria derivante dalla mancanza di tale adempimento, omettendo di specificare le circostanze fattuali su cui avrebbe dovuto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020). Al riguardo, questa Corte ha affermato che “nel solco di quanto affermato dalla recente sentenza n. 21584-20 il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza” (Sez. 1, n. 25312 dell’11/11/2020).

Inoltre, nel ricorso non risultano essere stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); nè il giudice ha ritenuto necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; nè il richiedente risulta aver proposto istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti per dissipare incongruenze o contraddizioni.

2. Il secondo e terzo motivo di ricorso, in tema di protezione sussidiaria, sono fondati, con assorbimento dell’ultimo motivo.

La protezione sussidiaria nell’ipotesi della speciale forma di protezione richiesta sotto il profilo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è stata dal Tribunale esclusa in ragione della sola ritenuta inattendibilità del narrato che non investe la parte delle dichiarazioni relative alla provenienza del ricorrente dal territorio in cui è stata allegata l’esistenza di una situazione di conflitto interno – delle cui ragioni si è dato atto nei paragrafi precedenti del decreto impugnato (pag. 4). E’ stata, infatti, del tutto omessa qualsiasi indagine sull’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale, tale da determinare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dei civili. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, stabilisce che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”.

Questa Corte, al riguardo, ha univocamente ribadito in numerose pronunce, che il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, deve sempre procedere ad esaminare la situazione del Paese, onde verificare la sussistenza del diritto al riconoscimento della protezione internazionale, senza limitarsi a valutare le ragioni che spinsero il richiedente ad abbandonarlo, ed anche a prescindere da queste (Cass. n. 18675/2017, n. 15466/2014, n. 16356/2017, n. 22111/2017) e dalla stessa credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo (Cass., ord. n. 11931/2020, ord. n. 17576 del 27/07/2010, ord. n. 10202/2011, ord. n. 26921/2017).

3. Infondato il primo motivo di ricorso, vanno accolti il secondo ed il terzo, assorbito il quarto, cassandosi il decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

PQM

La Corte dichiara infondato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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