Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2456 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28335/2008 proposto da:

AGENZIA ENTRATE, ricorrente che non ha presentato il ricorso entro il

termine prescritto dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AGOFIL SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa avvocato VILLANI MAURIZIO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 28/06/07, depositata il 13/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“E’ chiesta la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia del 13/7/2007.

Il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1.

Non risulta infatti alla stregua degli atti – in particolare dalle certificazioni della Cancelleria in data 9/12/2008 e 23/6/2009 – depositato l’originale del ricorso notificato nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione (cfr. Cass., 10/12/2005, n. 26222;

Cass., 12/10/2004, n. 20183. V. altresì Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005), e a fortiori il deposito di copia autentica della sentenza impugnata (cfr. Cass., 14/3/2008, n. 7027; Cass., 19/1/2007, n. 1240;

Cass., Sez. Un., 20/6/2006, n. 14110).

Quanto al (viceversa depositato) controricorso, va in particolare negato che possa il medesimo ritenersi come sostanzialmente contemplante un ricorso incidentale là dove viene formulata domanda di condanna di controparte ex artt. 96 e 385 c.p.c., stante – in mancanza di denunziata violazione ex art. 112 c.p.c. – la relativa novità, e la mancata formulazione al riguardo di un quesito di diritto, nonchè il mancato deposito in atti da parte della società AGOFIL s.r.l. di copia autentica della sentenza impugnata”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che non è sta presentata memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto improcedibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA