Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24559 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24559 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 27681-2007 proposto da:
RASO

MICHELE

C.F.RSAMHL59C30A894F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo
studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato SACINO ANDREA;
– ricorrente contro

ALBERGA
CATERINA

MARIANNA

C.F.LBRMNN20C48A894Y,

C.F.LBRCRN46A48A894I,

ALBERGA

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo
studio dell’avvocato NANNA VITO, che li rappresenta e

Data pubblicazione: 31/10/2013

difende;
– controricorrentí

avverso la sentenza n. 460/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 30/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORRENTI;
udito l’Avvocato Anaclerio Gaetano con delega
depositata in udienza dell’ Avv. Sacino Andrea
difensore del ricorrente che si riporta agli atti
depositati;
udito

l’Avv.

Manna

Vito

difensore

dei

controricorrenti che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
l’assorbimento degli altri motivi.

udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione del 29.11.1997 notificato ad Alberga Marianna ed Alberga
Caterina, Raso Michele, premesso che il 19.5.1997 alle predette era stato notificato
atto di citazione col quale esponendo di possedere da oltre 30 anni il fondo rustico in
agro di Bitritto, contrada Parcenta C.T. partita 6664, f.12 ptc. 222, di are 5,42, di

esercitato dal nonno materno Clemente Michele a partire dagli anni ’50 e sino alla
morte nel 1966, quindi dalla madre Clemente Francesca sino alla morte nel 1975;
chiedeva le conseguenti statuizioni.
Le convenute contestavano la pretesa in particolare osservando che solo nel 1991 al
Raso era stato concesso il comodato gratuito.
Svolgevano riconvenzionale per danni derivanti dalla trascrizione della citazione.
Con sentenza 22.11.2002 il primo giudice rigettava sia la domanda di usucapione sia
la riconvenzionale, decisione confermata dalla Corte di appello di Bari, con sentenza
30.4.2007 che escludeva esservi prova inequivoca che Clemente Francesca dal 1966
al 1975 abbia esercitato continuativamente un possesso valido per l’usucapione
perché anche i testi di parte appellante erano incerti nelle espressioni usate a
proposito di tale apprensione nonché del dominio attribuito alla Clemente.
Il possesso si trasmette nell’erede se provvede all’apprensione della res e, nella
specie, vi era prova solo di un possesso esercitato da Loconte Nicola e Clemente
Pasqua, tramite la coltivazione.
Ricorre Raso con cinque motivi, illustrati da memoria, resistono le Alberga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premessa l’ammissibilità del ricorso perché la procura è contenuta nell’originale.
Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1146 I c cc col quesito se,
nell’ipotesi di successione nel possesso, sia richiesta al successore la prova di aver

aver sempre coltivato e percepito i frutti in prosecuzione del possesso prima

materialmente appreso il bene ovvero sia sufficiente la sola prova della qualità di
erede.
Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 116 I c cpc riportando brani
della sentenza e deposizioni testimoniali, col quesito se possa ritenersi conforme al
criterio del prudente apprezzamento l’attribuire alle risultanze istruttorie un

Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione sul possesso di Francesca
Clemente riportando la deposizione di De Filippis.
Col quarto motivo si deducono vizi di motivazione sul presunto abbandono del
fondo dal 1985 al 1990 riportando testimonianze e concludendo per la manifesta
inattendibilità dei testi che hanno parlato di abbandono del fondo.
Col quinto motivo si lamenta la violazione della tariffa forense nella liquidazione
degli onorari posto che il valore della causa è di euro 616.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento.
Le prime quattro si limitano a contrapporre una propria tesi alle affermazioni
contenute nella sentenza.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di
un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex
plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre
1994 n. 10652).

significato in contrasto con quello evincibile.

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.
4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
La domanda di usucapione è stata correttamente respinta in riferimento alla mancata
prova del “possesso” già esercitato dal dante causa.
Va tra l’altro rilevato che la mera consegna del bene dà luogo a detenzione
presupponendo un “comodato”, come da decisione delle S.U.( 27 marzo 2008 n.
7930).
In ogni caso sul primo motivo il quesito non è risolutivo perché la sentenza mette in
dubbio il possesso della Clemente dal 1966 al 1975.
Sul secondo motivo va dedotta la genericità del quesito, meramente assertivo.
Sul terzo motivo manca il momento di sintesi e si lamenta essere stata trascurata la
deposizione del De Filippis mentre la Corte di appello a pagina otto deduce che,
tranne la deposizione del De Filippis, che assume di aver potato gli alberi negli anni
69-70-71 e di essere stato pagato da Clemente Francesca, dagli atti non emerge
inequivoco l’accertamento di un possesso della ridetta a mezzo di Loconte Nicola e
Clementa Pasqua.
Il quarto motivo contesta l’attendibilità dei testi indicati e chiede una inammissibile
rilettura delle risultanze istruttorie.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia

Il quinto motivo è basato sull’affermazione che il valore della causa è di euro
seicentosedici ma non dimostra che siano stati superati i massimi tariffari anche in
relazione alla difesa relativa a due persone col conseguente aumento di legge.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle
spese.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1700
di cui 1500 per compensi, oltre accessori.
Roma, 19 settembre 2013.

PER QUESTI MOTIVI

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