Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24559 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 25562 del R.G. anno 2010 proposto da:

K.V. domiciliata in ROMA, via Celimontana 38 presso

l’avv. Benito Pananti con l’avv. Mavilla Antonio del Foro di Bologna

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto 26.08.2010 della Corte di Appello di Bologna;

udita la relazione svolta nella c.d.c. del 27.10.2011 dal Cons. Dott.

Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G..

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE la cittadina (OMISSIS) K.V. chiese il ricongiungimento familiare nei confronti del coniuge S.K. che le venne rifiutato dal Questore in data 26.11.2008 in ragione dei precedenti penali dello straniero – Ella impugnò detta esclusione innanzi al Tribunale di Bologna con ricorso proposto, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 30, comma 6 nell’anno 2010 ma detto Giudice con decreto 30.4.2010 rigettò l’impugnazione condividendo le ragioni del diniego; CHE la K. propose quindi reclamo innanzi alla Corte di Bologna che, con decreto 26.08.2010, lo respinse dichiarando inammissibile il ricorso ad opponendum innanzi al Tribunale, posto che, ad avviso della Corte essendo applicabile il termine di decadenza di giorni 60 per impugnare gli “atti amministrativi”, ed avendo la K. proposto opposizione nell’anno 2010 avverso decreto di rigetto notificatole il 4.6.2009 la decadenza era indiscutibile e si sarebbe dovuta dichiarare in primo grado; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 26.08.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE la K. ha proposto ricorso al quale l’Amministrazione dell’Interno non ha opposto difese; CHE il primo, assorbente, motivo di doglianza merita indiscutibile condivisione avendo la Corte di merito dichiarato d’ufficio una decadenza non prevista per l’impugnazione dell’atto di diniego di riconoscimento ed applicando “analogicamente”, ad una domanda afferente diritti soggettivi, e per tal ragione spettante alla cognizione del Tribunale ordinario (del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6), il generale termine per impugnare l’atto amministrativo gravante sul soggetto portatore di interessi legittimi, senza neanche avvedersi che ove il legislatore ha inteso porre un termine di decadenza in materia di immigrazione lo ha fatto espressamente (del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 come modificato dalla L. n. 189 del 2002) CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, deve essere pienamente condivisa. Deve pertanto accogliersi il ricorso (la cui notifica nulla in data 26.10,2010 alla Avvocatura Distrettuale di Bologna è stata sanata dalla rinnovazione in data 17.11.2010 alla Avvocatura Generale dello Stato). Va quindi cassato il decreto 26.8.2010 e disposto rinvio allo stesso Ufficio perchè, applicato il sopra esposto principio, esamini nel merito il reclamo e quindi regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezioni Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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