Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24559 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4299-2017 proposto da:

NOLFA SAS DI A.G. & C in persona del legale

rappresentante pro tempore A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI 15, presso lo

studio dell’avvocato EMILIANO MAIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO CARETTA giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO

33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVIA TRAVERSO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4566/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO, che ha concluso per il rigetto dei motivi 1 e 2,

accoglimento motivi 3 e 5, assorbito il 4 motivo;

udito l’Avvocato MASSIMO MORELLI per delega;

udito l’Avvocato LUCIANA CANNAS per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

NOLFA s.a.s. di A.G. & c. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4566/2017 della Corte di Appello di Milano (depositata il 12.12.2016), adducendo la ricorrenza di otto vizi di illegittimità, illustrati da memoria.

La società ricorrente, il 3.3.2006, con atto rogato dal notaio L.M., aveva acquistato dalla Tema s.r.l. un fabbricato in corso di ristrutturazione e parziale riconversione ad uso residenziale ed aveva convenuto di corrisponderne il corrispettivo in parte tramite accollo della quota di mutuo. Ultimati i lavori di ristrutturazione e affidata all’agenzia Nova Capital la vendita degli otto appartamenti con annessi box realizzati, si avvedeva, il 16.1.2008, all’atto della stipula del primo atto di vendita di uno di tali appartamenti, che sull’immobile insistevano, oltre all’ipoteca concessa a garanzia della restituzione del mutuo che la ricorrente si era accollata, altre due ipoteche, l’una a favore della Banca Popolare di Bergamo, per Euro 270.258,00, e l’altra a favore di Unipol Banca s.p.a., per la somma di Euro 400.000,00.

Agiva quindi contro L.M. lamentando la tardiva trascrizione dell’atto di vendita nonchè i danni da responsabilità professionale per non aver verificato la presenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli consistenti nelle spese sostenute per ultimare il fabbricato e nel mancato guadagno derivante dalla vendita degli otto appartamenti.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1124/2013, accogliendo la domanda dell’attuale ricorrente, aveva condannato il professionista al risarcimento del danno che aveva quantificato in Euro 938.000,00.

La Corte di appello, nella sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, aveva totalmente riformato la decisione di prime cure riconoscendo a L.M. il diritto ad ottenere dalla Nolfa s.a.s. la restituzione di Euro 967.748, 96.

Resiste con controricorso L.M. che si avvale della facoltà depositare memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputa al giudice a quo di avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dall’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente, in relazione all’art 360 c.p.c., comma 1, n. 4, imputa al giudice a quo l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello.

3. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, data la loro evidente connessione, emergente anche dalle intenzioni della ricorrente che ha dichiarato il secondo motivo subordinato al primo.

3.1. Del resto, la ragione per cui la ricorrente ha censurato la sentenza con due diversi motivi, ricondotti, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4, emerge dal fatto che il primo vizio, non essendo riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo, in assenza di un intervento correttivo dell’errore di sussunzione da parte di questa Corte, sarebbe stato dichiarato inammissibile. Ribadito che la differenza fra l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione su un punto decisivo si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa, nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass. 22/01/2018, n. 1539), questo Collegio ritiene che la censura, pur se esaminata sotto il profilo dell’error in procedendo, sia infondata.

3.2. Le ragioni sono le seguenti:

– non è configurabile il vizio di omesso esame di un’eccezione di nulli à, pur ritualmente sollevata, quando, come in questo caso, debba ritenersi che l’eccezione sia stata esaminata e decisa implicitamente (Cass. 28/03/2014, n. 7406);

– il mancato esame da parte del giudice, sollecitazione dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere, quindi, a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (cfr. Cass. 4/06/2005, n. 13649 che ha deciso proprio sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per non avere gli appellanti indicato in maniera precisa “i motivi specifici dell’impugnazione”, limitandosi a muovere censure generiche e lacunose alla decisione di prime cure).

3.3. Nella specie la Corte territoriale ha esaminato il gravame proposto dal professionista ed ha valutato nel merito i motivi posti a base dell’impugnativa; il che comporta logicamente l’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per l’asserita genericità dei sottostanti motivi.

3.4. Ecco come si è giunti a tale conclusione.

3.5. La cornice normativa entro cui inquadrare la doglianza è l’art. 342 c.p.c. L’orientamento giurisprudenziale compattamente sviluppatosi in merito permette di individuare alcuni punti fermi, riassumibili come di seguito:

– l’onere della specificazione dei motivi d’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. ha la duplice funzione di delimitare l’ambito della cognizione del giudice d’appello e di consentire il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata;

– l’onere di cui all’art. 342 c.p.c. può considerarsi assolto solo se l’atto di appello contenga articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado;

– non è sufficiente, in relazione ad un autonomo capo della sentenza, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado;

– l’art. 342 c.p.c., invocato dalla odierna ricorrente, richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in ordine alla sentenza gravata, con l’indicazione – per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa a sostegno della decisione sul punto oggetto della doglianza dell’appellante – delle contrarie ragioni di fatto e di diritto giustificative della censura;

– la specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte della sentenza impugnata vengano opposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, alla parte volitiva dell’appello dovendosi sempre accompagnare una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;

– l’attività difensiva svolta dalla controparte non sana l’eventuale vizio di cui all’art. 342 c.p.c.

3.6. Nel caso in esame, letti i motivi di appello, riprodotti dalla ricorrente, in ragione della dedotta ricorrenza di un error in procedendo, è convincimento di questa Corte che l’appellante abbia individuato con sufficiente precisione la parte della sentenza oggetto di impugnazione e che altrettanto specificamente ne abbia criticato il percorso logico-giuridico, radicando le censure sull’erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine all’an e al quantum del danno.

3.7. E’ indubbio, dunque, che l’appellante abbia sia individuato i capi della sentenza che intendeva impugnare – non ha svolto considerazioni sull’accertamento della propria responsabilità (come del resto è stato riconosciuto dalla Corte di appello che, non a caso, ha ben potuto esplicitare, a p. 4, che non era in discussione la qualificazione come colposa della condotta del notaio, il quale aveva omesso di verificare la presenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull’immobile oggetto dell’atto rogato, ma l’accertamento in merito all’esistenza del danno) – sia illustrato le ragioni delle critiche mosse alla decisione impugnata, consentendo al giudice del gravame di individuare senza difficoltà le doglianze dedotte e di stabilire l’ambito del devolutum con la specificazione delle questioni da riesaminare.

4. Con il terzo motivo la società ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. per avere ritenuto non provato il danno non essendo iniziata l’esecuzione sul bene e neppure essendo stato accertato se essa ancora esistesse e in caso affermativo a quanto ammontasse il credito che le due banche creditrici avrebbero potuto porre in esecuzione.

5. Con il quarto motivo la società ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, imputa al giudice a quo la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato sulla domanda di liquidazione equitativa del danno.

6. Con il quinto motivo la società ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, imputa al giudice a quo la violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 1218 c.c. per avere posto a suo carico la prova dell’attualità del credito garantito.

7. Con l’ottavo motivo la società ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, imputa al giudice a quo la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, per non avere ammesso le richieste istruttorie senza motivazione.

8. I motivi nn. 3, 4, 5 e 8, che possono essere esaminati congiuntamente perchè, pur sotto prospettive differenti, riguardano il mancato accoglimento nell’an e nel quantum delle richieste risarcitorie della ricorrente, sono fondati nei limiti di cui si dirà.

8.1. La premessa in iure del ragionamento della Corte territoriale è corretta e non merita alcuna censura: la condotta colposa è causa del danno, ma non vi si identifica; in assenza del pregiudizio non sorge il diritto al risarcimento. Tale premessa corrisponde all’accertamento del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento dannoso. Si tratta del primo dei due momenti in cui si articola nel procedimento civile l’accertamento del nesso di causa.

8.2. In merito al secondo segmento causale, quello relativo alla causalità giuridica, che, collegando l’evento al danno (Le., alle conseguenze dannose risarcibili), consente l’individuazione delle singole conseguenze dannose ex art. 1223 c.c., con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini risarcitori di una (già accertata) responsabilità, le conclusioni della Corte non convincono, anzi, risultano errate.

8.3. Pur escludendo che il giudice a quo non abbia affatto inteso negare la ammissibilità di un danno futuro, ma solo quella di un danno del tutto potenziale, far derivare tale potenzialità dall’omessa allegazione del depauperamento patrimoniale subito o da subirsi da parte di chi ha richiesto la prestazione professionale non è affatto sostenibile nel caso di specie.

8.4. La Corte territoriale, a dimostrazione del fatto che le censure dell’attuale ricorrente non avevano, a suo dire, colto nel segno, ha fondato la propria statuizione sulla prova che l’esecuzione non era mai iniziata e sulla mancata prova che essa potesse in futuro avere luogo (p. 4 della sentenza).

8.5. La ricorrente lamenta che la Corte non abbia preso in considerazione l’eventualità di un pregiudizio economico futuro risarcibile, a sostegno del quale afferma – ma senza evidentemente averlo nè allegato nè provato – che l’espropriazione era stata preannunciata dal creditore che aveva anche effettuato il pignoramento (p. 15). Come la stessa NOLFA riconosce è sì possibile il risarcimento di un danno futuro, purchè esso appaia, sulla scorta di una valutazione prognostica, rilevantemente probabile. Sempre la NOLFA aggiunge (p. 16) che la giurisprudenza ha chiarito che non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro, ma la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale. Ancora una volta però per fondare le proprie argomentazioni allude ad “una richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario del venditore fallito ed eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo” (p. 16 del ricorso), salvo contraddirsi a p. 18 quando così descrive una parte del danno subito “che la semplice esposizione alle incertezze, prolungate peraltro per molti anni, se all’eventuale espropriazione dei beni sia da sola sufficiente a causare il danno lamentato”. Sembra di capire, allora, che il danno lamentato fosse quello dell’incertezza di subire l’espropriazione: segno che l’espropriazione non c’era stata e non era stata nemmeno “minacciata”.

8.6. Può concludersi dunque, concordemente con il giudice a quo, che non fosse stato allegato nè provato che l’esecuzione fosse iniziata o che dovesse avere luogo.

8.7. Nondimeno, ciò non basta ad escludere che la NOLFA abbia subito dei danni, imputabili al notaio rogante e risarcibili, diversi da quelli consistenti nell’avvenuta espropriazione o nella futura espropriazione. Altrimenti bisognerebbe concludere, in modo non conforme al diritto (Cass. 27/04/2010, n. 10072) che il notaio sia responsabile esclusivamente del danno consistente nel pagamento della somma corrispondente a quella per la quale l’ipoteca fu iscritta o di quello corrispondente a quanto pagato al creditore per ottenere la liberazione dall’ipoteca o per la subita espropriazione.

8.8. La causa petendi della pretesa azionata era comunque l’inadempimento del notaio alla sua obbligazione di accertarsi della eventuale esistenza di iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili oggetto del contratto di compravendita. L’accertamento della mancata aggressione dei beni a mezzo di procedura esecutiva non esonerava il giudice dal verificare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (Cass. 26/08/2014, n. 18244; Cass. 20/7/2010, n. 16905) quanto alle utilità sottratte e a quelle non conseguite.

8.9. Tanto premesso, non coglie nel segno la ricorrente quando prova a superare la questione lamentando che sarebbe spettato al professionista fornire la prova dell’inattualità del danno, dimostrando l’esattezza del proprio adempimento. E’ evidente che nel caso di specie non sia più in discussione la responsabilità del notaio, ma solo l’an e, eventualmente, il quantum debeatur. E a tale riguardo, applicando l’art. 1218 c.c., l’attrice, attuale ricorrente, avrebbe dovuto dimostrare non solo, come ha fatto, la fonte del credito ed allegare l’inadempimento del debitore, ma anche provare il nesso causale fra la condotta del danneggiante e il danno lamentato, rispetto al quale non poteva che valere il principio generale espresso nell’art. 2697, c.c. che onera l’attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa.

8.10. Non incorre in errore la ricorrente, invece, quando lamenta il rigetto della richiesta di dodici capitoli di prova orale (motivo n. 8).

8.11. Non c’è traccia nella sentenza impugnata delle ragioni per le quali tale istanza sia stata rigettata. A tal riguardo deve ricordarsi che “il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta” (Cass. 24/9/2015, 18895; Cass. 7/05/ 2015, n. 9249).

8.12. Alcune di tali istanze, peraltro, erano volte a provare la promessa in vendita di più unità immobiliari non perfezionatesi con i relativi contratti definitivi a causa delle iscrizioni pregiudizievoli (pp. 2 e 3 della sentenza), perciò la loro decisività non può essere revocata in dubbio.

8.13. Tantomeno erra la NOLFA quando censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non allegato nè provato il danno derivante dal pur accertato inadempimento del notaio.

8.14. I fatti allegati dalla NOLFA risultano a questa Corte tali da avere permesso di individuare esattamente il danno, da averlo specificamente descritto e, in parte, anche quantificato: quanto al lucro cessante, erano stati allegati il conferimento dell’incarico di vendere gli appartamenti realizzati ad un’agenzia immobiliare, la sottoscrizione di un contratto preliminare, la restituzione del doppio della caparra ricevuta; quanto al danno emergente, era stata allegata la incapienza del patrimonio della società fallita che non aveva soddisfatto i creditori ipotecari (risulta provata per mezzo della relazione del curatore fallimentare la somma spesa per ripristinare l’immobile al fine di destinarlo alla vendita, l’ammontare dei crediti ipotecari; e ciò al netto dei fatti che NOLFA aveva chiesto infruttuosamente di provare per testimoni).

8.15. Tali allegazioni erano tali da indicare, secondo un giudizio prognostico, l’unico impiegabile nella fattispecie concreta, che l’effettiva diminuzione patrimoniale appariva come la loro naturale conseguenza logica. E’, infatti, configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile il pericolo che un pregiudizio economico si verifichi con rilevante probabilità ogniqualvolta l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità e di regolarità dello sviluppo causale, fondato sulle circostanze del caso concreto (il parametro è quello definito della prognosi postuma rebus sic stantibus).

8.16. Peraltro, se è vero che l’allegazione non è prova del danno, va anche ribadito che, almeno quanto al danno da lucro cessante, la valutazione equitativa, espressamente richiesta dalla ricorrente, avrebbe assunto una funzione integrativo-selettiva delle conseguenze pregiudizievoli risarcibili, giacchè, dato che il lucro cessante non è sorretto dal requisito della certezza in termini assoluti, bensì dalla fondata attendibilità circa la sua ricorrenza, la valutazione equitativa è l’unica che possa tanto determinarne la quantificazione quanto concorrere a individuare le sole pretese risarcibili tra tutte quelle astrattamente, ma non giuridicamente derivanti dall’inadempimento.

9. Con il sesto motivo la società ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, imputa al giudice a quo l’omessa pronuncia su un’eccezione riguardante la pretesa mancata allegazione dell’attualità e della sussistenza del credito garantito.

9.1. Il motivo soddisfa la duplice condizione che l’eccezione risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa, e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo in cui era stata proposta. Cionondimeno, il motivo è infondato, perchè ricorrono gli estremi di una reiezione implicita dell’eccezione proposta o del suo assorbimento in altre statuizioni (Cass. 16/02/2018, n. 3845), in considerazione del totale rigetto della domanda di risarcimento dei danni per mancata prova da parte dell’attuale ricorrente.

10. Con il settimo motivo la società ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, imputa al giudice a quo la violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere deciso sulla base di una eccezione formulata dal resistente per la prima volta in appello.

10.1. Il motivo è da ritenersi assorbito dall’accoglimento dei motivi nn. 3, 4, 5 e 8.

11. La Corte, pertanto, accoglie, per quanto di ragione, i motivi nn. 3, 4, 5 e 8, ritiene infondati i motivi nn. 1, 2, 6 e dichiara assorbito il settimo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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