Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24559 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4039/2019 proposto da:

L.M.A., difeso e rappresentato dall’avv. Luca Zuppelli,

giusta procura speciale in atti, domiciliato presso la Cancelleria

della I sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brescia, con decreto depositato in data 8.01.2019, ha rigettato la domanda di L.M.A., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il giudice di merito ha, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (il ricorrente, di professione autista, aveva riferito di essersi allontanato dal (OMISSIS) per sfuggire al suo datore di lavoro che lo reputava responsabile dell’incendio della sua autovettura e lo aveva minacciato di morte ove non fosse stato risarcito per un danno che il richiedente non era in grado di pagare).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione L.M.A. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6 T.U.I..

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito, nell’affermare che non era credibile quanto dallo stesso riferito, ovvero che lui ed il padre potessero essere accusati di dell’omicidio del fratello di un membro del partito al potere per mera vendetta (considerato che al fatto erano presenti persone che potevano testimoniare la loro innocenza), non ha considerato il livello di corruzione della polizia del sistema giudiziario in (OMISSIS).

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il giudice di merito ha ritenuto il racconto non credibile non solo sulla base della osservazione sopra riportata, ma alla luce di una pluralità di elementi convergenti, che prescindono dalla dedotta accusa di omicidio, la quale, secondo la ricostruzione del ricorrente, non rappresenta neppure il motivo della sua fuga dal (OMISSIS).

In primo luogo, sono state valorizzate dal Tribunale di Brescia le diverse versioni discordanti fornite dal ricorrente su quell’episodio, nonostante i chiarimenti allo stesso richiesti.

Il ricorrente non è stato in grado di spiegare per quale motivo il proprio padre avesse venduto dei terreni per farlo fuggire anzichè utilizzare quel denaro, per estinguere, almeno parzialmente, il suo debito nei confronti del suo ex datore di lavoro.

Il ricorrente non è stato in grado di chiarire come abbia fatto il padre a vendere i terreni se, secondo la sua ricostruzione, per tutto quel tempo quest’ultimo era rimasto nascosto, rendendo versioni discordanti in ordine allo stesso soggetto che era stato effettivamente nascosto, identificato, a seguito della richiesta di precisazioni, anche nello stesso richiedente.

Orbene, ad eccezione della questione dell’omicidio, il ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi con le plurime e precise argomentazioni del giudice di merito, con conseguente genericità delle sue censure, che non sono minimamente correlate a tali rilievi.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio.

Censura il ricorrente che il giudice di merito ha rigettato il ricorso sulla base di ragionamenti che hanno un presupposto errato o che presuppongono che nel (OMISSIS) lo Stato del diritto, ignorandone la situazione socio-politica ivi esistente.

Non è stato considerato che lo stesso era fuggito dal (OMISSIS) anche perchè accusato ingiustamente dell’omicidio di una persona influente e quindi per il timore di essere ingiustamente incarcerato in uno Stato in cui i diritti non sono tutelati e sul punto il giudice di merito non ha svolto un ruolo attivo nell’istruzione della domanda.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b).

Espone il ricorrente che tenuto conto che è fuggito non solo sfuggire al proprio ex datore di lavoro, ma anche per essere stato accusato ingiustamente dell’omicidio del fratello del partito al potere, è altamente probabile che, in caso di rimpatrio, possa subire gravi violazioni delle sue libertà fondamentali.

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, sono inammissibili.

Va osservato che dall’esame della ricostruzione del fatto, contenuta nel ricorso, emerge che lo stesso richiedente – come già aveva fatto il giudice di merito – al punto 18 (pag. 2) ha dedotto “di non volere tornare in (OMISSIS) perchè non può permettersi di pagare i danni all’auto dell’ex datore di lavoro e di temere, per questo di venire ucciso”. E’ evidente quindi che nei motivi in esame il ricorrente intenda inammissibilmente allargare il thema decidendum, senza considerare, peraltro, che non essendo il suo racconto stato ritenuto credibile, il giudice di merito non solo ha coerentemente escluso la sussistenza del pericolo allegato dallo stesso richiedente, ma non era tenuto neppure ad alcun approfondimento istruttorio.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta l’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza nonchè violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15.

Lamenta il ricorrente che il decreto in oggetto ha previsto l’entrata in vigore delle norme più significative dopo 180 giorni a dispetto delle pretese ragioni di urgenza.

Inoltre, la previsione del rito camerale per un processo che ad oggetto i diritti fondamentali costituisce una palese violazione del principio del diritto di difesa e principio del contraddittorio.

6. Entrambe le questioni di legittimità sollevate sono infondate.

Quanto al dedotto difetto dei requisiti della necessità ed urgenza, questa Corte ha già statuito è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime. (Cass. n. 17717 del 05/07/2018).

Quanto alla previsione del rito camerale, questa Corte ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte. (Cass. n. 17717 del 05/07/2018).

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA