Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24558 del 31/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 24558 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 31/10/2013

SENTENZA

sul ricorso 11413-2007 proposto da:
D’ALESSANDRO DENIO DLSDNE33CO3D653F, PIATTELLI LUANA
PTTLNU44H691640Q, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA UGO INCHIOSTRI 62, presso lo studio dell’avvocato
MIGLIACCIO RENATA, rappresentati e difesi dagli
avvocati BASSANO ROBERTA, QUATTRONE MARIA,-ANGELA;
– ricorrenti –

2013

contro

834

LOMBARDI

ANTONIO

LMBNTN37M23D735D,

MENICHINELLI

MARISA

MNCMRS46D67D735Z,

GREGORINI

MARGHERITA

GRGMGH36M52D735C, elettivamente domiciliati in ROMA,

ifh

PIAZZA TRINITA’ DEI MONTI 16, presso lo studio
dell’avvocato FORNARO GIUSEPPE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CONTI GIOVANNI
BATTISTA;
– controrícorrenti nonchè contro

GREGORINI GIUSEPPE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 57/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 07/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato FORNARO Giuseppe, difensore dei
resistenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso o manifesta
infondatezza e condanna aggravata alle spese art.385
c 4 ° cpc.

/k

Svolgimento del processo

l) Gli odierni ricorrenti Denio D’Alessandro

e Luana Piattelli

hanno agito per negare la servitù di passaggio esercitata dai
coniugi Lombardi- Menichinelli su un proprio fondo in comune di

servitù.
Il tribunale di La Spezia ha rigettato la domanda e dichiarato
l’intervenuta usucapione della servitù di passo a carico dei
terreni di parte attrice.
La Corte di appello di Genova il 7 febbraio 2007 ha confermato
detta sentenza.
A tal fine ha valorizzato alcune delle testimonianze acquisite.
I D’Alessandro hanno proposto ricorso per cassazione, notificato
il 5 aprile 2007 e

resistito da controricorso di Marisa

Menichinelli, Antonio Lombardi e Margherita Gregorini dante causa
dei convenuti.
Gregorini Giuseppe, che era stato chiamato in causa dai convenuti
unitamente a quest’ultima, è rimasto intimato.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2)1 sei motivi di ricorso, che denunciano

violazione e falsa

applicazione degli artt.1158, 1140„ 1167 1061, 1051,

1065,

1054 cc, e correlati vizi di motivazione, si risolvono tutti,
inammissibilmente, nella richiesta di rivisitazione nel merito
della decisione di appello.

n. -O D’Ascola rei
Ots15 – 01″

3

Fosdinovo e in subordine per chiedere lo spostamento della

E’ stato insegnato che la deduzione di un vizio di motivazione
della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al
giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito
della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’
la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza

svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva,
il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità’ e
la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo
i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il
preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione,
insufficienza, contraddittorietà della medesima, può
legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del
giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o
insufficiente) esame di punti decisivi della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando
esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. (SU
13045/97).
E’ stato anche di recente ribadito che il controllo di logicità
del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n.
n. -O D’Ascola rei
IN5, DI_

dit

4

giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni

5), cod. proc. civ., non equivale alla revisione del “ragionamento
decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del
merito ad una determinata soluzione della questione esaminata,
posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio
di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione,

di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea
all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte
di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito
attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli
atti di causa (Cass. 5024/12).
3) Nella specie il primo motivo, come il secondo, si limita a
riportare alcuni frammenti delle deposizioni testimoniali
finalizzate a far emergere che il passaggio de quo era esercitato
solo con la cooperazione dei ricorrenti, in relazione all’avvenuta
costruzione di una recinzione nel 1981, seguita poi da costruzione
di una villa.
Il ricorso non riporta tuttavia, come sarebbe stato indispensabile
al fine di dimostrare la decisività delle risultanze sottolineate,
– le altre deposizioni testimoniali, che sono state valorizzate
dalla Corte d’appello e che chiaramente risultano essere state
preferite con un giudizio di attendibilità e portata probatoria
che è logico e insindacabile. Detto giudizio concerne proprio la
libertà di passaggio senza chiedere permesso alcuno per il
transito sia da parte dei Gregorini che da parte dei Minichinelli.

n. -O D’Ascola rei

01 ‘■

5

contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice

In mancanza dunque di risultanze inequivocabili tali da far
risultare illogico il giudizio espresso dalla Corte territoriale,
la Corte di cassazione, che non può procedere a un autonomo
riesame complessivo, deve rimettersi alla valutazione del giudice
di merito.

motivazione) nega la sussistenza del requisito dell’apparenza
della servitù, ignorando la specifica motivazione recata dalla
sentenza. Ad avviso di quest’ultima

i

l’esistenza di un tracciato

era evincibile anche dalla stessa richiesta iniziale degli attori,
che hanno domandato il disconoscimento del tracciato “attuale del
passaggio in oggi praticato”. Questa affermazione è stata legata
in sentenza a risultanze testimoniali circa l’esercizio protratto
fino agli anni ’90, ditalchè non è scalfita dalle apodittiche
asserzioni dei ricorrenti.
4,p1 quarto motivo (violazione dell’art. 1051 c.c. e vizi di
motivazione) è incongruo, giacché pretende (cfr il quesito
conclusivo) che sia stata violata la norma che esonera dalla
servitù di passaggio le case, i cortili, i giardini, le aie.
– Ai ricorrenti sfugge però che detto divieto si riferisce alla
costituzione ex novo di servitù coattiva.
Resta pertanto del tutto estranee al caso in esame, che concerne
la costituzione di servitù per usucapione, maturata su un
determinato tracciato.
5) Anche il quinto motivo non coglie nel segno.
Vi è incongruità tra quesito e argomentazione del motivo.
n. O D’Ascola rei

(N)-0

h

6

4)11 terzo motivo (violazione dell’art. 1061 c.c. e vizi di

Il quesito chiede se il nostro ordinamento imponga o meno la
costituzione di servitù con il minor aggravio del fondo dominante.
Trattasi di ovvia generica affermazione relativa alle norme che
informano in tal senso il titolo VI del libro della proprietà del
codice civile, ma che non si attaglia alle questioni poste nel

Ivi si legge che: a) vi sarebbe sproporzione tra l’utilità
concreta del fondo dominate (la raccolta delle olive sul mappale
557) e l’assoggettamento subito. b) i resistenti godrebbero di
altro accesso alla via pubblica tramite una strada vicinale.
Trattasi di questioni all’evidenza estranee alla possibilità di
scelta di tracciato meno gravoso per il fondo servente. Né si
dimentichi che la costituzione per usucapione di una servitù di
passo (al contrario di quella coattiva) è compatibile con la
assenza di interclusione.
6) Per lo stesso motivo risulta infondato il sesto motivo, che
lamenta il fatto che il mappale 557 sia rimasto separato dalla
strada pubblica in seguito a divisione di un maggior fondo con
altri fratelli Menichinelli.
– Anche questa argomentazione non rileva ai fini di scongiurare il
diritto di far valere l’usucapione di una servitù di passo.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna
alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in
relazione al valore della controversia.
7)Va respinta anche la richiesta di sanzione ex art. 385 c.p.c.
formulata dal pubblico ministero. Non si può ravvisare infatti
n. -O D’Ascola rei

WIV5’0

motivo.

nella specie colpa grave negli errori di formulazione dei motivi
di ricorso, in relazione a controversia connotata da contrastanti
risultanze istruttorie.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.

di lite liquidate in euro 3.500 per compenso, 200 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
sezione civile tenuta il 26 marzo 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA