Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24558 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 25062 del R.G. anno 2010 proposto da:

E.M. elett.te domiciliata in ROMA, via P. Leonardi

Cattolica 3 presso l’avv. Ferrara Alessandro con l’avv. Silvio

Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Roma – Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso l’ordinanza 11.3.2010 del Tribunale di Roma in c.m.;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 27.10.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G..

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE E.M. – espulsa con decreto del Prefetto di Roma – venne ristretta presso il CIE di (OMISSIS) e, prima della scadenza del periodo di legge ed in attesa della definizione della richiesta di protezione internazionale, il Questore richiese proroga D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, comma 2 ritenendo sussistessero ancora le esigenze di accertamento palesate con la istanza di convalida del primo trattenimento, proroga che il competente Tribunale accordò con decreto autorizzatolo 11.3.2010 esteso in calce alla richiesta;

CHE per la cassazione di tale decisione la straniera ha proposto ricorso 18.10.2010 lamentando la violazione di legge consistita nella adozione della proroga senza alcuna garanzia di audizione e contraddittorio quali previste per la convalida; l’Amministrazione non si è costituita; CHE appare evidente la fondatezza del ricorso, sulla scorta della giurisprudenza più recente di questa Corte, citata dalla stessa ricorrente, alla cui stregua può affermarsi:

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli arti. 3 e 24 Cost. (in tal senso la massima di Cass. 4544/2010, cui adde Cass. 4869/2010), CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che le considerazioni esposte nella relazione – e sulle quali l’Amministrazione non ha formulato alcun rilievo critico – meritino di essere pienamente condivise. Da tanto consegue la piena fondatezza del ricorso.

La fondatezza del ricorso comporta l’accoglimento del medesimo, la cassazione dell’ordinanza di proroga emessa nella specie dal Tribunale di Roma l’11.03.2010 in assenza del suo presupposto, pervenendo alla cassazione senza rinvio de provvedimento ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta). Le spese seguono la soccombenza e non si opera la chiesta distrazione essendo stata la E. ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza 11.3.2010 concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente e condanna l’Amministrazione controricorrente a versare alla stessa le spese di giudizio che liquida in Euro 1.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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