Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24558 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 19/10/2016, dep.18/10/2017),  n. 24558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11936-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

LENOCI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BRUNETTI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2013 della CORTE D’APPELLO LECCE SEZ.DIST.

DI TARANTO, depositata il 13/05/2013 R.G. 330/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESA per delega verbale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’estinzione, in subordine

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 13/5/2013, rigettava l’appello interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di C.A.M., avverso la pronunzia del Tribunale di Taranto con la quale era stata accolta la domanda della medesima C. volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole in data 25/3/2008 dalla società e la conseguente reintegra nel posto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste italiane ha proposto ricorso articolando due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 14/9/2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata copia del verbale di conciliazione sottoscritto, in sede sindacale, dalla lavoratrice e dal procuratore speciale della società in data 3/8/2015 e che Poste italiane S.p.A., a seguito di ciò. ha depositato atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 codice di rito..

Osserva il Collegio che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine ai fatti per cui è causa – ed alla conseguente rinunzia al ricorso per cassazione da parte della società datrice di lavoro -, debba ritenersi che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo.

Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

La condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensaione delle spese del giudizio.

PQM

 

La corte dichiara la cessazione della materia del contendere: compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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