Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24558 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11211/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia ex lege in Roma alla via dei portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.U., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna Pititto,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/3/14 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, emessa in data 28/2/2014, depositata

in data 7/3/2014 e non notificata;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 492/3/14, emessa in data 28/2/2014, depositata in data 7/3/2014 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva accolto il ricorso proposto da B.U., contro il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso IRPEF della somma di Euro 5.485,00, trattenuta in eccedenza dal Fondo pensione per il personale della Banca Commerciale Italiana sulla capitalizzazione della pensione integrativa;

2. la C.T.R. perveniva alla conferma della decisione di primo grado che aveva ritenuto che le somme capitalizzate di pensione integrativa erano imponibili solo per la parte eccedente la misura del 4% – disconoscendo la valenza probatoria della documentazione prodotta all’Amministrazione finanziaria;

3. avverso la decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

4. il contribuente resiste con controricorso; ulteriormente illustrato da memoria.

5. il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 15 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

6. l’avviso dell’adunanza in Camera di consiglio è stato notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionato in data 20/3/2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17 T.U.I.R., comma 2 e dell’art. 48t.u.i.r., comma 2, lett. a) (ora artt. 19 e 51 t.u.i.r.), in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

sostiene la ricorrente che i contributi versati al fondo di previdenza complementare, non essendo imposti da norme di legge, ma solo da convenzione fra le parti, concorrono pienamente a formare reddito imponibile, senza alcuna detrazione;

1.2. il ricorso è fondato e va accolto;

1.3. in punto di fatto, la C.T.R., confermando quanto già ritenuto dalla C.T.P. di Parma, ha affermato che il contribuente, dipendente della Banca Commerciale dal 1963 al 1999, abbia dato prova di aver versato, fino al 1994, il 7,75% dei contributi dovuti ad un fondo di previdenza complementare negoziato con la Banca datrice di lavoro;

vanno, però, richiamati i principi di diritto espressi da questa Corte in controversia sovrapponibile alla presente, secondo cui in tema di IRPEF, la prestazione di capitale, che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione;

la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita, quindi, dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a), (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. n. 7587 del 2017);

in tal senso, si è anche detto che “in tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesane la natura facoltativa e posta la riferibilità dell’esenzione fiscale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. a), ai soli contributi previdenziali obbligatori”(Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 124 del 04/01/2018);

la sentenza impugnata, nel ritenere detraibili dall’imponibile i contributi versati, dal lavoratore fino al 1994, eccedenti la misura del 4% rispetto alla misura del 7,5%, non si è attenuta a tali principi e, pertanto, va cassata;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

atteso il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità solo successivamente al ricorso, vanno compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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