Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24557 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14986-2016 proposto da:

P.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALARICO MARIANI MARINI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL COLOSSEO

10A, presso lo studio dell’avvocato GIANNI FIORA, rappresentato e

difeso dagli avvocati NERIO ZUCCACCIA, BERNARDO PAOLIERI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

ED.AR.CO. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

R.C., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO NISI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.M., P.F.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 175/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO, che ha concluso per l’accoglimento del motivi 1-3,

assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato LUISA GOBBI per delega;

udito l’Avvocato GIANNI FIORA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G.E. ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 175/2016, depositata il 6.4.2016, adducendo quattro censure di legittimità, illustrate da memoria.

Il ricorrente asserisce che, dopo avere acquistato, con scrittura privata, dal Consorzio Edarco, con la garanzia del suo rappresentante legale, B.M., due negozi ed un appartamento in costruzione, aveva convenuto in giudizio sia il venditore che il garante per ottenere una riduzione del corrispettivo versato, avendo riscontrato la presenza di vincoli sulla proprietà non riconosciuti all’atto di acquisto, e per sentire condannare i convenuti al risarcimento del danno per mancata stipulazione dell’atto pubblico e per mancata consegna degli immobili nei termini pattuiti.

Apprendeva poi che l’appartamento da lui acquistato era stato venduto a P.R., suo fratello, e che il relativo atto di compravendita era stato trascritto prima della trascrizione della propria domanda giudiziale. Conveniva, allora, in giudizio il Consorzio Edarco, B.M. e il fratello R. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

I due procedimenti, quello nei confronti del Consorzio Edarco e B.M. (RG n. 3798/1989) e quello contro il Consorzio Edarco e P.R. (RG n. 4136/1998), venivano riuniti e decisi dal Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1297/2013, che disponeva la trascrizione a favore di P.G.E. dell’atto di acquisto dei due negozi e dell’appartamento, la riduzione del corrispettivo pagato per il loro acquisto e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Il Consorzio Edarco e P.R. venivano, altresì, condannati al risarcimento del danno derivante dalla doppia alienazione immobiliare. Il Tribunale, nel contempo, accoglieva la domanda di garanzia proposta da B.M. e dal Consorzio Edarco nei confronti di P.F., padre deceduto dell’attuale ricorrente, e condannava gli eredi, ad esclusione dell’attuale ricorrente, a tenerli indenni dagli effetti della condanna derivante dalla doppia alienazione immobiliare.

In data 14.7.1997 tra i fratelli P. era intervenuta una transazione (per regolare i rapporti ereditari) che, pur essendo stata stipulata durante la RG 14986/2 pendenza del processo di primo grado, emergeva solo successivamente, nel corso del giudizio di appello promosso in via principale dal Consorzio Edarco, il quale chiedeva: a) di volerne approfittare; b) che sulla scorta di essa la Corte di Appello di Perugia dichiarasse cessata la materia del contendere sia quanto all’acquisto dell’appartamento sia quanto al trasferimento dei negozi; nel merito, insisteva affinchè: a) venisse accertato che l’attuale ricorrente non aveva acquistato l’appartamento a titolo proprio, ma aveva agito per conto del fratello R., su indicazione del padre F.; b) venissero rigettate, in subordine, le domande di riduzione del corrispettivo del prezzo e di risarcimento per il mancato trasferimento dei negozi e venisse accolta la domanda di condanna degli eredi di P.F. a tenerlo indenne insieme con B.M. dei danni per il mancato trasferimento dell’appartamento. Anche B.M. in via incidentale formulava richieste di analogo contenuto. P.R. chiedeva, a sua volta, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, svolgendo deduzioni analoghe a quelle dell’appellante principale circa gli effetti della transazione sulle cause riunite; contestava che il fratello G.E. avesse acquistato per sè gli immobili, sostenendo l’avvenuta stipulazione di un contratto preliminare a suo favore, in base alle intenzioni manifestate in vita dal padre F.. P.G.E. insisteva sull’avvenuta stipulazione di un contratto di compravendita, negava che il padre F. avesse voluto che egli acquistasse non per sè ma per il fratello R., ribadiva la propria richiesta di riduzione del corrispettivo per l’acquisto dei negozi in quanto costruiti su terreno di proprietà comunale e quella di risarcimento dei danni per la perdita dell’appartamento, negava che il padre F. avesse assunto una obbligazione di garanzia nei confronti del consorzio Edarco e di B.M.. E, ai fini che più interessano, si opponeva alla richiesta di estinzione del processo (Rg 4136/2008) nei confronti del Consorzio Edarco e di B.M., in quanto la transazione con i propri fratelli aveva avuto ad oggetto un rapporto diverso ed autonomo.

Con ordinanza del 6.12.2007, depositata il 15.2.2008, la Corte di Appello di Perugia, prima che la causa passasse in decisione, stabiliva che la transazione, RG 14986 estensibile ai condebitori solidali, cioè al Consorzio Edarco ed a B.M., che avevano dichiarato di volerne profittare, aveva riguardato l’acquisto dell’appartamento, ma non anche quello dei due negozi.

La causa andava in decisione, dopo la riassunzione a seguito di sospensione in attesa che la sentenza n. 270/2015 del 4.5.15, passata in giudicato per mancata impugnazione, definisse un giudizio autonomo (n. RG 2047/2004), avente rilievo di controversia pregiudiziale, promosso dall’attuale ricorrente nei confronti dei due fratelli, R. e F., avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento della transazione: domanda dichiarata inammissibile per l’accertata natura novativa della transazione stessa.

La Corte d’appello ritenne che le questioni di fatto e di diritto contemplate nelle due cause riunite non giustificassero la separazione dei giudizi e dichiarò cessata la materia del contendere tra le parti anche relativamente alla controversia relativa alla vendita dei due negozi, ritenendo che non fossero d’ostacolo il mancato adempimento delle obbligazioni assunte da P.R. nè il mancato accollo da parte dell’attuale ricorrente delle spese inerenti al frazionamento dell’immobile e alla creazione di due immobili distinti.

Resistono con controricorso P.R. e EDARCO srl., già Consorzio Edarco s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363 e 1366 c.c.

1.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte di appello di essersi limitata all’esame della sola clausola n. 4 della transazione, violando il criterio di interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.), non pervenendo alla corretta ricostruzione della volontà delle parti (art. 1362 c.c.), violando il dovere di interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.).

1.2. Segnatamente, posto che la premessa della transazione faceva esplicito riferimento all’integrazione degli accordi sottoscritti per la divisione dei patrimoni immobiliari e che l’art. 1 prevedeva la rinuncia alle rispettive azioni, il successivo art. 4, nella parte in cui si riferiva al giudizio pendente nei confronti di P.R. e del Consorzio Edarco, non poteva che richiamare il giudizio n. 3798/1989, relativo alla vendita dell’appartamento che, acquistato dall’attuale ricorrente, era stato dal Consorzio Edarco alienato al fratello P.R.; vieppiù in considerazione del fatto che sempre l’art. 4 prevedeva l’attribuzione in proprietà dei due negozi a P.G.E. e a P.F.. Tale attribuzione sarebbe stata impedita proprio dalla rinuncia, contenuta nello stesso, dell’attuale ricorrente su di essi a favore del consorzio Edarco.

1.3. In concreto il ricorrente lamenta l’assoluto difetto di causa della pattuizione con cui egli aveva accettato per sè ed il fratello F. la proprietà dei due negozi e contestualmente vi aveva rinunciato a favore di Edarco.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c., comma 1, art. 1372 c.c., comma 2, artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale, erroneamente applicando l’art. 1304 c.c., esteso l’efficacia soggettiva della transazione nei confronti del consorzio Edarco e di B.M., i quali non potevano, a suo avviso, approfittarne essendo la transazione intervenuta non sull’intero debito, ma solo su una parte.

3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c., comma 1, e dell’art. 40 c.p.c., comma 1, per non avere la Corte territoriale considerato che la riunione dei procedimenti non aveva fatto venir meno la loro autonomia, in quanto basati su diversi e autonomi causa petendi e petitum.

4. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., per avere la Corte territoriale, in violazione del giudicato esterno, esteso l’efficacia soggettiva della transazione, limitata al giudizio relativo alla doppia alienazione immobiliare, al giudizio avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dei due negozi.

5. Il Collegio ritiene, aderendo al canone c.d. della ragione più liquida, cioè in conseguenza dell’esame esclusivo della questione assorbente (Cass. 19/08/2016, n. 17214, Cass. 20/03/2015, n. 5724; Cass., Sez. Un., 12/12/ 2014, n. 26242-3), sviluppata nel caso di specie nel quarto motivo di ricorso, e idonea, di per sè sola, a sorreggere la decisione, che il ricorso sia fondato.

5.1. La decisione della Corte di Appello di Perugia n. 270/2015, passata in giudicato, interpretando la transazione oggetto dell’attuale controversia, aveva stabilito che la clausola n. 4 della transazione stipulata dai tre fratelli P. il 14.7.2007 aveva riconosciuto all’attuale ricorrente, quale corrispettivo della rinuncia a pretendere la proprietà dell’immobile acquistato dal Consorzio Edarco, la proprietà di un altro immobile, da ricavarsi da un unico locale, sito in (OMISSIS) e da attribuirsi in parte al fratello F..

5.2. La sentenza oggetto della odierna impugnazione ha ravvisato, invece, nella stessa pattuizione una “rinuncia alla lite pendente tra le parti, P.R., P.G.E. ed Edarco, in rapporto alle pretese di P.G.E. sull’appartamento, intestato a P.R. e sito in (OMISSIS)” (p. 9) e, dopo aver richiamato la propria ordinanza del 6.12.2007, depositata il 15.2.2008, con cui aveva ritenuto che con la transazione del 2007 l’attuale ricorrente avesse rinunciato alle domande risarcitorie formulate nella causa recante il n. 3798/99 e aventi ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla doppia alienazione dell’immobile di (OMISSIS) (pp.9-10), ha concluso (p. 10) che la natura novativa e la ritenuta non impugnabilità della transazione, con conseguente passaggio in giudicato di tutte le questioni in merito all’efficacia e vincolatività inter partes e rispetto a coloro che ne avevano approfittato, avessero superato “tutte le questioni prospettate dalla difesa di P.G.E., relativamente al punto se la transazione consenta di definire il giudizio, anche per la parte riguardante gli accordi sull’immobile adibito a negozi”.

5.3. Premesso che l’incongruenza tra la sentenza e l’ordinanza è irrilevante, stante che l’ordinanza deve ritenersi implicitamente revocata dalla successiva sentenza (Cass. 25/08/2003, n. 12465; Cass. 15/05/1980 n. 3207; Cass. 4/08/1982 n. 4378), resta il fatto che la Corte territoriale non si è curata del potenziale contrasto con il giudicato esterno formatosi sulla transazione, la cui portata ed i cui effetti sulla decisione avrebbe dovuto ricostruire sulla base del dispositivo ed anche della motivazione che la sorreggeva (Cass. 23/05/2018, n. 12752).

5.4. Questa Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass. 14/05/2018, n. 11600; Cass. 16/06/2006, n. 13916 e altre conformi).

5.5. Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè quanto al contenuto ed all’efficacia soggettiva della transazione intervenuta tra i fratelli P., e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (da ultimo Cass. 13/6/2018, n. 15533).

5.6. Nello specifico s’impone l’evidenza della non conformità della pronunzia agli enunciati principi, non avendo la Corte distrettuale formulato la propria statuizione sul presupposto dell’oggetto parziale della transazione intercorsa nel 2007 tra i fratelli P., già scrutinato con pronuncia non più impugnabile.

6. I motivi nn. 1-3 sono assorbiti.

7. La Corte, accogliendo il quarto motivo di ricorso, cassa la decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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