Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24557 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14629/2014 R.G. proposto da:

B.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele

Carrozza, presso cui elettivamente domicilia in Augusta, via G.

Lavaggi n. 59;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato ai soli fini

dell’eventuale partecipazione all’udienza;

– intimata –

avverso la sentenza n. 761/16/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, emessa in

data 10/2/2014, depositata in data 10/3/2014 e non notificata;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.G., quale erede di C.S., ricorre con un unico articolato motivo contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 761/16/14 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, emessa in data 10/2/2014, depositata in data 10/3/2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello della contribuente, in controversia concernente l’impugnativa del diniego dell’istanza di rimborso delle imposte Irpef ed Ilor, indebitamente corrisposte dal dante causa della ricorrente, per gli anni di imposta 1990, 1991 e 1992;

2. con la sentenza impugnata la C.T.R. rilevava che il beneficio della riduzione al 10% delle imposte dovute, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, spettava, sia a favore di chi non aveva pagato, sia a favore di chi aveva già pagato, attraverso il rimborso di quanto versato, ma riteneva che, nel caso di specie, l’istanza fosse stata presentata tardivamente (in data 21/12/2007), oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione agevolativa di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, (il primo gennaio 2003);

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 15 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. il P.G. ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

6. l’avviso dell’adunanza in camera di consiglio è stato notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionato in data 20/3/2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto l’intervenuta decadenza della contribuente dalla richiesta di rimborso, la cui istanza era stata presentata in data 21/12/2007;

1.2. il motivo è fondato nei termini che seguono;

invero, il condono fiscale previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa);

recenti pronunce, hanno evidenziato che “quanto al termine per la presentazione dell’istanza, questa Corte, già nella sentenza n. 18205 del 2016, ha affermato che lo ius superveniens costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha espressamente previsto che il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248″ e cioè dal 1 marzo 2008” (Cass. n. 4291/2018);

ne consegue il diritto della contribuente, che nel caso di specie ha presentato l’istanza in data 21/12/2007 (entro il termine decadenza di due anni a decorrere dal 1 marzo 2008), ad ottenere il rimborso del 90% delle imposte (nella specie IRPEF ed Ilor pagate negli anni 1990, 1991 e 1992), subordinatamente alla ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa citata (sul punto, vedi Cass. sez. 6-5, ord. 8 febbraio 2018, n. 3070 e, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2019, n. 2208);

invero, nell’originaria formulazione, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prevedeva che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1990, n. 299, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2 e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”;

le successive modifiche legislative hanno precisato che la disposizione normativa si applica anche ai titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè ai titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, confermando, invece, l’esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea (articolo modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 6, lett. a), dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 631, lett. a), dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 9, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e da ultimo dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 2, lett. a));

con riferimento al beneficio di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, la Commissione UE, con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l’ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante – Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), all’art. 1 ha stabilito, in via generale, che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modifiche e integrazioni; (…) e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione del Reg. (CE) n. 994 del 1998, art. 1” (del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 (ora 87 e 88) del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3);

la Commissione UE ha inoltre precisato che “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che, pertanto, non vanno considerati come imprese, oppure perchè il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)” (p. 134 della “decisione”);

la Commissione Europea ha, quindi, deciso che le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti, che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno;

di conseguenza, una volta accertato lo svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale) da parte del contribuente, i giudici di appello dovranno altresì accertare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (citata decisione, artt. 2 e 3), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (cfr. Cass. n. 22377 del 2017 che richiama Cass. n. 11228 del 2011) e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C(2015) 5549 fina/, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 TFUE, par. 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (p. 150, lett. b)), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (p. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione) (in tal senso vedi anche, Cass. sez. 6-5, ord. 8 febbraio 2018, n. 3070 e, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2019, n. 2208);

al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 cit., l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato anche dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili, ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.);

nel caso di specie il tipo di attività svolta dal contribuente non emerge dagli atti e non è neanche desumibile con univocità riguardo all’oggetto della domanda di rimborso ai fini Ilor per cui, una volta cassata la sentenza impugnata, il giudice del rinvio dovrà accertare la natura dell’attività svolta dal contribuente e la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della L. n. 109 del 2014, art. 1, comma 665, tenendo altresì presente che la nozione Euro-unitaria d’impresa include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & Elser; 16/11/1995, Federation francaise des societes d’assurances; 11/12/1997, Job Centre; 16/06/1987, Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, Selex Sistemi Integrati);

per quanto fin qui evidenziato, il ricorso va accolto;

la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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