Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24556 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 24476 del R.G. anno 2010 proposto da:

Z.R.B.M. domiciliato in ROMA, via Antonello da

Messina 35 presso l’avv. Fucci Francesco con l’avv. Daniela Goldoni

del Foro di Modena che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto e Questore di Reggio Emilia;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 421 del 2.11.2009 del Giudice di Pace di

Reggio Emilia;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 27.10.2011 dal

Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G..

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino della (OMISSIS) Z.R.B.M., coniugato dal (OMISSIS) con cittadina italiana – espulso con decreto 20.07.2009 del Prefetto di Reggio Emilia adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B per essere stato a lui negato il rinnovo del p.d.s. per coesione familiare – impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, deducendo la invalidità del decreto espulsivo perchè privo di sottoscrizione del Prefetto, non preceduto da avviso di procedimento, privo dell’attestazione di conformità all’originale, adottato in violazione dell’art. 19, comma 2, lett. C del T.U., adottato in eccesso rispetto alla irregolarità commessa; CHE il GdP di Reggio Emilia con decreto 2.11.2009 ha rigettato le doglianze rilevando che l’espulsione era legittima posto che lo straniero si trovava in Italia in condizione di evidente irregolarità, che l’atto era legittimo sui piano formale, che era stata negata dal coniuge la prova della convivenza; CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 5.10.2010 al quale non ha resistito l’intimato Prefetto; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 2.11.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE il primo motivo del ricorso, a mente del quale il Giudice ha disapplicato la norma di cui all’art. 19, comma 2, lett. C del T.U., avendo ignorato la “incolpevolezza” della assenza prolungata di convivenza (egli essendo stato ristretto dal 2008 in carcere e poi ospite di strutture di recupero di tossicodipendenti), mostra di ignorare totalmente il decisivo passaggio del decreto impugnato nel quale il GdP da atto della affermazione del coniuge per la quale, dopo la scarcerazione de 2007, ella avrebbe rivisto il marito per sole due o tre volte (in tal guisa essendo indiscutibile la cessazione di ogni convivenza): il motivo appare pertanto una generica e non conducente censura; il secondo motivo del ricorso là dove denunzia il diniego della affermata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 7 mostra di ignorare il fermo orientamento negativo di questa Corte (ex multis Cass. 4216 del 2004); il terzo motivo, che si duole del non avere il GdP preso in esame la censura afferente la assenza di attestazione di conformità all’originale del decreto espulsivo, non appare ammissibile: infatti è lo stesso ricorso (pag. 3) a non annoverare con precisione tra le sue ragioni di doglianza quella in questione, di contro lasciando equivoco il dato afferente una impugnazione quale quella oggi prospettata o quale quella, esaminata e disattesa dal GdP, sulla assenza di potere delegato del Vice Prefetto sottoscrivente l’espulsione, equivoco ancor più sottolineato dal fatto che nel terzo motivo, oltre alla ridetta censura di omessa pronunzia, si lamenta la errata decisione sulla questione del potere del sottoscrivente, risolta dal GdP con il rilievo che questi era anche il “reggente”: la censura, in breve, difetta di autosufficienza nel riportare gli esatti termini nella quale sarebbe stata posta; il quarto motivo denunzia genericamente sproporzione ed eccessività della sanzione espulsiva, dimenticando che l’espulsione è atto dovuto in difetto di alcun titolo di soggiorno e non ha alcuna natura sanzionatoria; il quinto motivo, appare altrettanto inammissibile, là dove predica la esigenza di una motivazione attualizzata alla “non pericolosità” dell’espellendo, nel mentre nella specie la espulsione venne adottata ex art. 13, comma 2, lett. B del T.U. essendo stato il richiedente non autorizzato a rinnovo del titolo per cessazione della convivenza; il sesto motivo ipotizza la invalidazione del decreto ove non pronunziato in tempo, dimenticando il fermo contrario avviso di questa Corte (tra le tante Cass. n. 4754/2002 e 12953/2004) CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, merita piena e puntuale condivisione non senza rilevarsi che nessun rlievo critico è stato, con riguardo alla relazione, formulato da parte del ricorrente. Segue quindi il rigetto del ricorso e la assenza di onere di regolare le spese, in difetto di difese dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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