Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24556 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex /ege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

Casa di Cura privata Malzoni Spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale stesa in calce alla memoria di costituzione di nuovo

difensore, dall’Avv. Achille Benigni, che ha indicato recapito PEC,

ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla

via Vittoria Colonna n. 18 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Campania il 7.11.2012, e pubblicata il 21.2.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Di Marzio Paolo;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale, notificava alla Casa di Cura Malzoni Villa dei Platani Spa, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a rettifica del reddito complessivo percepito nell’anno 2004 ai fini Ires, con il quale era ridotta la perdita complessivamente dichiarata da Euro 4.047.559,00 ad Euro 2.950.115, 00 (cfr. ricorso, p. 1). La Casa di Cura aveva esercitato l’opzione per il consolidato fiscale nazionale, ed assumeva veste tanto di società consolidata, quanto di consolidante.

La società opponeva l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, contestando il vizio di motivazione ed il mancato perfezionamento della procedura di accertamento in riferimento a società aderente al consolidato nazionale (sent. CTR, p. 2). La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione assunta dal giudice di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, contestando, in primo luogo, il vizio di ultrapeti-zione in cui era incorsa la CTP, avendo accolto il ricorso introdotto dalla controparte giudicando nel merito, sebbene la società non avesse proposto alcuna contestazione circa il merito dell’accertamento tributario.

La CTR, segnalato che la società aveva comunque contestato i rilievi dell’Agenzia in diverso procedimento, attinente al medesimo anno 2004 ma avente ad oggetto l’accertamento emesso in relazione a tributi diversi, Iva ed Irap, riteneva che i rilievi relativi allo stesso anno d’imposta avrebbero dovuto intendersi proposti dalla società anche in riferimento all’Ires. In conseguenza respingeva la censura di ultrapetizione proposta dall’Ente impositore e, ricostruite le caratteristiche del consolidato nazionale, esaminava poi i singoli rilievi proposti dall’Agenzia e li valutava non fondati. Rigettava, pertanto, il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria. Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste con controricorso la Casa di Cura Malzoni Spa. Quest’ultima ha poi depositato anche memoria, con nomina di nuovo difensore in sostituzione del precedente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente Ente impositore lamenta la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR emesso la propria pronuncia esaminando nel merito la fondatezza dei rilievi proposti dall’Amministrazione finanziaria, sebbene una simile pronuncia non fosse mai stata richiesta dalla contribuente.

2.1. – Mediante il suo motivo di gravame l’Agenzia delle Entrate censura la decisione assunta dalla CTR per essere incorsa nella nullità della sentenza, avendo pronunciato su una domanda di valutazione del merito della controversia che non le era stata affatto proposta. Al fine di assicurare fondamento alla propria prospettazione, la ricorrente ha avuto cura di trascrivere i passaggi rilevanti dell’originario ricorso proposto dalla società innanzi alla CTP, ed anche delle controdeduzioni offerte dall’Agenzia. Contestazioni relative al merito della controversia, proposte dalla società, non se ne rinvengono. In realtà, da quanto è dato comprendere, la contribuente che in questo giudizio, avente ad oggetto l’Ires per l’anno 2004, non ha ritenuto di proporre contestazioni circa il merito dell’accertamento, ha introdotto simili censure nel diverso procedimento avente ad oggetto l’accertamento relativo ai tributi Irap ed Iva, in relazione al medesimo anno d’imposta.

La CTR si è trovata nella condizione di poter trattare le due cause nella medesima udienza del 20.9.2010, i giudizi non sono stati riuniti, ma il giudice dell’appello ha ritenuto che “trattandosi di rilievi relativi allo stesso anno d’imposta, non è pensabile che gli stessi abbiano potuto influenzare soltanto le basi imponibili IRAP ed IVA e non la base imponibile IRES” (sent. CTR, p. 3). Questo argomento non può condividersi. Nulla impedisce alla parte di proporre contestazioni diverse in relazione a due avvisi di accertamento fiscale, relativi al medesimo anno ma aventi ad oggetto tributi diversi, nel caso di specie anche in considerazione del fatto che la disciplina del bilancio consolidato riguarda l’Ires, e non l’Irap e l’Iva. L’Ente impositore, peraltro, ha avuto cura di segnalare che i rilievi proposti risultano parzialmente diversi nei due avvisi di accertamento notificati alla società, basti dire che in un caso sono stati proposti ventisei rilievi, e nell’altro ventinove. Non è consentito al giudice, evidentemente, esaminare le contestazioni proposte da una delle parti in diverso giudizio, tantomeno accoglierle.

Neppure appare fondato l’argomento sostenuto nel suo controricorso dalla società, la quale ha osservato che avendo comunque la CTR pronunciato sul merito del giudizio, e non avendo l’Amministrazione finanziaria contestato in alcun modo le sue valutazioni nel ricorso per cassazione, in ordine al merito dell’accertamento avrebbe avuto a formarsi il giudicato. La CTR, in assenza di una domanda di parte, non avrebbe dovuto affatto pronunciarsi sul merito della controversia e, qualsiasi cosa abbia affermato in proposito, la sua pronuncia risulta affetta da nullità.

Mediante la memoria da ultimo depositata, poi, la controricorrente ha contestato, tra l’altro, la ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Ente impositore, per aver trascritto solo in parte gli atti da cui desumere se fossero state proposte censure di merito nel corso del giudizio, ma senza neppure prospettare di averle introdotte.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, che provvederà alla rinnovazione del giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti, e disciplinerà anche le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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