Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24556 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 01/12/2016), n.24556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9613-2015 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F. C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCIANO DELLA VITE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/10/2014 R.G.N. 403/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.F., premesso di essere titolare a decorrere dall’1.9.2011 di pensione di anzianità erogatagli dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, chiese la condanna di quest’ultima alla riliquidazione della prestazione, previa rideterminazione della quota “A”, in applicazione del criterio del pro rata afferente alle annualità anteriori all’1.1.2004 secondo il sistema retributivo in atto prima delle modifiche approvate dalla Cassa con la delibera 22.6.2002.

Il giudice del lavoro adito del Tribunale di Bergamo condannò la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali a corrispondere a P.F. la pensione di anzianità dal 1 settembre 2011, con il calcolo della quota “A” nel seguente modo: – Sulla base del computo della media reddituale pensionabile sugli ultimi 15 redditi professionali, in relazione all’anzianità anteriore al 22 giugno 2002; su tutti i redditi professionali, in relazione all’anzianità maturata tra il 22/6/2002 e il 20/12/2003; sugli ultimi 24 redditi professionali in relazione all’anzianità maturata dal 20/12/2003 in avanti, con accessori L. n. 412 del 1991, ex art. 16, comma 6, sui ratei scaduti.

Con sentenza del 25/9 – 8/10/2014, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione della predetta Cassa avverso la suddetta decisione dopo aver rilevato che era irrilevante il momento di decorrenza della pensione, se anteriore o posteriore al mese di gennaio del 2007, con conseguente infondatezza della tesi sostenuta dall’appellante, e che la norma di cui alla L. di stabilità 23 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, non aveva natura di legge interpretativa come sostenuto dalla medesima ricorrente.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso P.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, assumendo che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto l’illegittimità, per violazione del principio del “ipro rata”: delle delibere assunte dalla Cassa di Previdenza dei ragionieri e periti commerciali il 22.6.2002, il 7.6.2003 ed il 20.12.2003 (queste ultime effettivamente applicate al P.) affermando che le stesse non sarebbero state fatte salve dall’entrata in vigore della legge finanziaria n. 296 del 2006. E ciò nonostante che l’art. 1, comma 763, di tale legge finanziaria avesse novellato la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, attenuando il principio del “pro rata” e facendo salvi gli atti e le delibere adottati dagli enti previdenziali privatizzati prima della sua entrata in vigore. La ricorrente pone, altresì, in evidenza che il trattamento pensionistico di anzianità del ragioniere P. era stato liquidato a far data dal 1 settembre 2011, onde ricadeva de plano nella disciplina di cui alla Delibera del 20 dicembre 2003 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.

2. Col secondo motivo è denunziata l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in relazione al c.d. coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla Delibera del 7.6.2003, applicata alla posizione del P..

Si contesta, in sostanza, la decisione della Corte di merito di ritenere illegittima tale delibera senza che la stessa abbia tenuto conto del fatto che il coefficiente di neutralizzazione era stato introdotto dal regolamento del 2003 con riferimento alle sole pensioni di anzianità liquidate sotto la vigenza delle delibere del 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003. In particolare, secondo il presente assunto difensivo, l’art. 53, comma 4, del regolamento dì esecuzione del 2004, in cui erano confluite le suddette delibere del 2003, prevedeva che la “quota retributiva”, così come fissata dall’art. 50, doveva essere ridotta mediante l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione individuato dalla tabella in base all’età compiuta dall’iscritto, senza considerare eventuali frazioni di anno. E ciò per la determinante ragione che mentre fino al 30 giugno 2003 la pensione di anzianità poteva essere erogata soltanto in seguito alla cancellazione dall’Albo professionale, dal 1 luglio 2003 la sua erogazione era, invece, compatibile con la permanenza dell’iscrizione all’albo professionale. Ne consegue, secondo la ricorrente, che dal 1 luglio 2003 la pensione di anzianità è destinata ad integrare il reddito professionale del ragioniere che resta iscritto all’albo, per cui la domanda del P. era priva di qualsiasi fondamento in merito all’asserita violazione del principio del pro rata determinata dall’introduzione del c.d. coefficiente di neutralizzazione.

3. Osserva la Corte che con riguardo alla materia oggetto dei motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, va registrato, da ultimo, l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 18136 del 16.9.2015, hanno fissato i seguenti principi:

“A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell’art. 3, comma 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale dì previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la medesima L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)”.

4. Orbene, rilevato che nel caso di specie la pensione fu liquidata a decorrere dall’1.9.2011, ne consegue che risultano rilevanti tanto la modifica apportata alla L. n. 335, art. 3, comma 12, dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, quanto l’interpretazione data dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, per cui il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, – va deciso il rigetto della domanda del P..

5. In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

6. Deve darsi atto che non sussistono le condizioni oggettive richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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